Nuovo capitolo nel lunghissimo braccio di ferro tra l’Associazione Carducci e il Comune di Como (qui le numerose puntate precedenti). Parliamo dell’ultimo ricorso al Tar presentato dal sodalizio contro l’amministrazione comunale a firma della presidente del Carducci e avvocato Maria Cristina Forgione e di Massimo Forgione.
Partiamo dalla fine il ricorso viene accolto “in parte” e viene fissata “per l’esame del merito” un’udienza pubblica il 28 aprile 2026. In ogni caso i togati amministrativi fissano alcuni punti di interesse, soprattutto per quanto riguarda la permanenza del sodalizio nei locali che per il momento non possono essere sgombrati dal civico 7. Si legge infatti:
Considerato:
– che ad una prima e sommaria delibazione propria della fase cautelare la controversia all’esame sembra rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo;
– che sul punto appare infatti maggiormente persuasiva la tesi secondo cui il compendio immobiliare “Palazzo Carducci” debba qualificarsi come appartenete al patrimonio indisponibile del Comune di Monza (errore, ovviamente si parla del Comune di Como, Ndr) in quanto utilizzato per finalità pubblicistiche (oltre che come sede museale, dall’Istituto magistrale fino al 1993, dall’Università dell’Insubria fino al 2024 ed ora dal Conservatorio), e rientra altresì nella categoria dei “Beni culturali” appartenenti ad un ente pubblico territoriale;
– che l’esame delle numerose censure proposte con il ricorso e i motivi aggiunti, con particolare riguardo alla sussistenza o meno dei presupposti per la decadenza dalla concessione, appare incompatibile con il carattere sommario che caratterizza la fase cautelare, e richiede l’approfondimento proprio della fase di merito;
– che sussiste il requisito del periculum in mora tenuto conto dell’esigenza, prospettata dalla parte ricorrente, di non interrompere del tutto l’attività culturale svolta dall’Associazione in attesa della definizione del merito del ricorso;
– che in tale contesto è opportuno pervenire alla definizione del ricorso evitando il prodursi di effetti irreversibili all’assetto degli interessi contrapposti;
– che conseguentemente la domanda cautelare deve essere accolta mediante la parziale sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati disponendo che:
a) rimangano nella disponibilità dell’Associazione ricorrente esclusivamente i locali siti al piano terra del corpo di fabbrica dell’immobile con accesso dal civico n. 7 di viale Cavallotti individuati dalla convenzione sottoscritta in data 30 ottobre 1929 e approvata con deliberazione del Commissario Prefettizio del 13 novembre 1929, per i quali lo sgombero non è stato ancora eseguito;
b) non venga disposta in via coattiva la rimozione dei beni mobili dell’Associazione presenti nei locali, ferma restando la facoltà per la stessa di procedere ad uno spontaneo recupero totale o parziale dei beni secondo le modalità da concordare con l’Amministrazione comunale;
c) nelle more, non venga portato ad esecuzione il provvedimento di decadenza dalla concessione;
Commenta l’avvocato Massimo Forgione in una Nota inviata nel pomeriggio: “Il Tar ha confermato la sospensiva dello sgombero (accogliendo la domanda dell’Associazione) e quindi il provvedimento emesso inaudita altera parte. La causa sarà discussa nel merito il 28 aprile 2026. L’Associazione può quindi ancora godere dei suoi spazi – seppur momentaneamente ridotti – in attesa che il Tar si pronunci sul merito che andrà a coinvolgere l’intera struttura e non solo ciò che si è cercato di sgomberare (il 19 novembre, qui i dettagli). Per inciso è stato altresì inibito a chi occupa i locali al momento sottratti all’associazione di toccare i beni mobili ivi custoditi senza autorizzazione dell’associazione stessa. Il Comune allo stato non può, quindi, sgomberare l’Associazione. Ogni altra interpretazione sarebbe errata”.