A difesa “del decoro, della qualità e fruibilità degli spazi pubblici” la Giunta Rapinese mette fuorilegge i cosiddetti “buttadentro” dei locali (ma anche per i taxi boat) e mette un limite di 25 persone ai gruppi turistici organizzati (che in alcune zone del centro storico non potranno più nemmeno fermarsi). Le novità sono state approvate tramite una modifica al regolamento di Polizia Urbana di Como.
L’articolo 27 – che globalmente interesse le attività di promozione dei locali ma anche dei taxi boat – è quello che riguarda gli addetti di bar e ristoranti che sempre più spesso invitano i passanti a fermarsi nella loro attività, i cosiddetti “buttadentro”. Questa attività non potrà più essere svolta. Di seguito le nuove norme:
Art. 27 – limitazione alle attività di promozione
1. È vietato ai titolari e a tutto il personale addetto, comunque denominato e/o incaricato, ivi inclusi collaboratori, dei caffè, dei ristoranti, degli alberghi e di ogni altra attività ricettiva, degli esercizi commerciali e di ogni altra struttura produttiva, invitare, con qualunque forma e mezzo, le persone che transitano davanti alle predette attività ad entrarvi.
2. È vietato ai titolari e a tutto il personale addetto, comunque denominato e/o incaricato, ivi inclusi collaboratori, dei servizi di trasporto di persone, siano essi nautici, terrestri o aerei invitare, con qualunque forma e mezzo, le persone che si trovano sulla pubblica via, in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico, ad utilizzare i propri servizi.
3. È vietata la collocazione di volantini sui veicoli in sosta.
4. È vietato depositare materiale pubblicitario neIIe cassette postali o all’interno di spazi condominiali, ove sia esposto in modo visibile un cartello di divieto; in tale caso il materiale pubblicitario potrà essere immesso solo nell’eventuale apposito raccoglitore, se presente.
5. Rispondono della violazione di cui al presente articolo sia l’autore materiale che il beneficiario economico dell’attività oggetto della promozione vietata, ai sensi dell’articolo 56 della legge 24 novembre 1981, n° 689.
Il secondo articolo modificato riguarda invece i gruppi di turisti accompagnati dalle guide per le bellezze di Como. In questo caso è fissato il limite di 25 componenti al massimo. E sempre i gruppi non potranno fermarsi “in punti in cui si arrechi intralcio alla circolazione pedonale, in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo presso imbocchi di vicoli, ingressi di edifici pubblici o privati, aree di passaggio ristrette”. Vengono anche vietati i microfoni amplificati e in generale sistemi di amplificazione per le guide turistiche. Di seguito, tutte le misure:
Art. 27 bis – Gruppi accompagnati da guide turistiche o altri accompagnatori
1.Nelle aree individuate ai sensi dell’art. 10 del presente Regolamento, al fine di garantire la vivibilità urbana, con particolare riguardo alla tutela della tranquillità e alla mobilità pedonale, in attuazione degli artt. 8 e 9 della Legge 18 aprile 2017, n. 48, i gruppi di visitatori accompagnati da guide turistiche, accompagnatori o altri soggetti individuabili come referenti della visita, non possono essere composti da più di 25 persone. Non rientrano nel computo i bambini di età inferiore ai due anni. La presente limitazione non si applica ai gruppi scolastici, di ogni ordine e grado, in visita o viaggio di istruzione.
2.È vietato lo stazionamento dei gruppi accompagnati in punti in cui si arrechi intralcio alla circolazione pedonale, in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo presso imbocchi di vicoli, ingressi di edifici pubblici o privati, aree di passaggio ristrette.
3.Nel caso in cui, in uno stesso luogo, siano presenti più gruppi di visita, è obbligo per la guida turistica o per l’accompagnatore del gruppo sopraggiunto far stazionare i visitatori ad una distanza adeguata dagli altri gruppi, tale da non arrecare intralcio evidente alla circolazione del flusso pedonale.
4.È vietato l’utilizzo, da parte della guida turistica o dell’accompagnatore, di strumenti di amplificazione vocale di qualsiasi tipo.
5. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, la sanzione amministrativa, come prevista dall’art. 30 del presente Regolamento, sarà applicata a carico del rappresentante legale della società che ha organizzato la visita e della guida turistica e/o dell’accompagnatore individuato come referente del gruppo.