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Frontalieri, la Svizzera si ribella e ha votato per non pagare 900 milioni di franchi all’anno

Il Parlamento svizzero ha espresso un chiaro rifiuto nei confronti del recepimento delle nuove regole europee in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri. La decisione è arrivata con l’approvazione formale della mozione presentata dal consigliere agli Stati ticinese Marco Chiesa, già accolta il 17 settembre dal Consiglio nazionale con 109 voti favorevoli, 72 contrari e 5 astensioni.

Alla base della presa di posizione c’è la recente revisione dei regolamenti europei sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, approvata definitivamente dal Consiglio dell’Unione Europea.

Cosa prevedono le nuove norme europee sulla disoccupazione

Attualmente, l’assistenza finanziaria in caso di disoccupazione per un lavoratore frontaliere spetta al Paese di residenza, mentre il Paese in cui si è svolta l’attività lavorativa garantisce solo un rimborso parziale e limitato nel tempo.

La riforma approvata dall’UE stravolge questo principio:

  • Nuovo criterio di competenza: Un lavoratore che accumula almeno 22 settimane ininterrotte di lavoro ha diritto a richiedere l’indennità di disoccupazione direttamente nello Stato dell’ultima occupazione.

  • Requisiti locali: L’erogazione delle prestazioni resta subordinata al rispetto delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato in cui si è lavorato.

L’impatto economico sulla Svizzera: costi stimati fino a 900 milioni di franchi

L’applicazione di queste disposizioni si tradurrebbe per la Svizzera in un notevole incremento della spesa pubblica per l’assicurazione contro la disoccupazione (AD).

Secondo le stime preliminari della Confederazione Elvetica, l’onere finanziario aggiuntivo potrebbe oscillare tra i 600 e i 900 milioni di franchi all’anno. Sebbene la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) evidenzi l’incertezza intrinseca di tali proiezioni, la cifra rappresenta un potenziale aggravio di estrema rilevanza per il bilancio statale.

Come sottolineato dallo stesso Marco Chiesa, l’adozione delle regole non costituisce un mero adeguamento tecnico, bensì un sostanziale trasferimento di costi sulle casse elvetiche.

Complessità burocratica e gestione degli uffici di collocamento

Oltre al profilo economico, l’eventuale recepimento delle disposizioni solleva importanti criticità sul piano operativo e burocratico:

  • Controlli oltre confine: Gli Uffici Regionali di Collocamento (URC) dovrebbero monitorare e verificare la disponibilità al lavoro e le attività di ricerca d’impiego di residenti all’estero.

  • Obblighi normativi: I disoccupati sottoposti alla giurisdizione svizzera dovrebbero rispettare integralmente le stringenti regole di collocamento previste dalla legislazione elvetica.

  • Pressione sui servizi: La gestione diretta di pratiche relative a residenti nei Paesi limitrofi comporterebbe un notevole appesantimento amministrativo per le strutture locali.

Effetti sul Cantone Ticino e sul mercato del lavoro elvetico

La questione assume una rilevanza prioritaria nelle zone di confine e in particolare nel Cantone Ticino, caratterizzato da un’elevata presenza di lavoratori transfrontalieri.

L’introduzione del nuovo sistema rischia inoltre di modificare la struttura degli incentivi occupazionali, aumentando ulteriormente l’attrattività del mercato del lavoro elvetico per i lavoratori esteri.

La mozione approvata dal Parlamento elvetico non contesta la sovranità dell’Unione Europea nel modificare il proprio diritto interno, ma chiede formalmente al Consiglio federale di escludere il recepimento di queste norme nell’ambito dell’Accordo sulla Libera Circolazione delle Persone (ALC).

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