Una nuova problematica fiscale sta interessando i lavoratori frontalieri che decidono di riscuotere in capitale i propri averi di secondo pilastro (LPP). La notizia, come spiegato dall’OCST, è questa: i Cantoni svizzeri non rimborsano più ai frontalieri residenti in Italia l’imposta alla fonte prelevata sul capitale LPP al momento del suo riscatto. Il problema, nato nel 2024 in Canton Ticino, si è oggi esteso anche agli altri Cantoni e può quindi interessare potenzialmente tutti i frontalieri.
Fino ad oggi il meccanismo era consolidato. Al momento del riscatto del capitale, la Svizzera applicava un’imposta alla fonte, mediamente nell’ordine del 7%. Il frontaliere dichiarava successivamente il capitale in Italia, versando l’imposta sostitutiva del 5%, e chiedeva infine alla Svizzera il rimborso dell’imposta precedentemente trattenuta. Questo sistema trovava il proprio fondamento nella Convenzione tra Italia e Svizzera contro le doppie imposizioni, secondo la quale le prestazioni pensionistiche legate ad un cessato impiego sono, di principio, imponibili soltanto nello Stato di residenza.
Occorre però conoscere un particolare fondamentale. L’imposta alla fonte sul capitale LPP viene riscossa dal Cantone nel quale ha sede la Cassa pensione e non da quello nel quale il frontaliere lavora. Un lavoratore occupato in Ticino può, ad esempio, essere assicurato presso una Cassa pensione con sede a Zurigo, Basilea, Berna o in qualsiasi altro Cantone.
Nel 2024 il Canton Ticino ha modificato la propria interpretazione. Secondo l’Autorità fiscale, l’imposta italiana del 5% costituirebbe una forma di tassazione agevolata e, proprio per questa ragione, non troverebbero applicazione le disposizioni della Convenzione che attribuiscono il diritto di imposizione esclusivamente allo Stato di residenza. Il Ticino ha quindi iniziato a negare il rimborso dell’imposta alla fonte.
Inizialmente il problema riguardava soltanto i frontalieri assicurati presso Casse pensioni con sede in Ticino. Oggi, però, anche gli altri Cantoni si stanno adeguando alla nuova prassi e stanno negando il rimborso. Il problema assume pertanto una portata molto più ampia.
OCST ha contestato fin dall’inizio questa interpretazione, assistendo i propri associati nelle procedure di reclamo; inoltre, nel giugno del 2026, abbiamo portato il caso davanti alla Camera di diritto tributario del Canton Ticino. Il procedimento è tuttora pendente.
Parallelamente sono state attivate, per alcuni associati, anche procedure amichevoli internazionale tra Italia e Svizzera, conclusesi purtroppo con esito negativo.
La vicenda è quindi sempre più complessa e si è in attesa della sentenza della Camera di diritto tributario del Canton Ticino, che verosimilmente arriverà nel corso del 2027.
