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Ufficiale: Como mette al bando i ‘buttadentro’ di bar, ristoranti e taxi boat. Rapinese: “Mi sentivo molestato”

Mini rivoluzione sugli eccessi legati al turismo a Como. Ieri sera il consiglio comunale, con 20 voti favorevoli e 8 astensioni (i gruppi di opposizione) ha approvato le modifiche al regolamento di Polizia urbana che di fatto mette al bando i cosiddetti buttadentro sia dei locali, sia nelle zone dei pontili per i servizi di taxi boat e fissa a 25 persone il numero massimo dei gruppi turistici organizzati in visita alla città.

Tra 15 giorni, dunque, le nuove norme entreranno in vigore.

Sui buttadentro, il sindaco Alessandro Rapinese ha dichiarato: “Un fenomeno fastidioso e che rovina la qualità della vita e della visita. Una degenerazione turistica a cui non vedevo l’ora di mettere fine. Io mi sento francamente molestato; a volte, in 30 metri, a sinistra uno mi dice di entrare nel locale a mangiare, a destra un altro un altro mi propone un contratto telefonico. Non se ne poteva più”.

Sullo stesso fenomeno, legato però ai servizi dei taxi boat: “Una vera piaga che può anche alterare il mercato. E questo strumento è molto apprezzato anche dalle altre forze dell’ordine che ora potranno iniziare nuovi controlli e magari scoprire qualcos’altro”.

Di seguito le norme nel dettaglio.

Art. 27 – limitazione alle attività di promozione

  • 1. È vietato ai titolari e a tutto il personale addetto, comunque denominato e/o incaricato, ivi inclusi collaboratori, dei caffè, dei ristoranti, degli alberghi e di ogni altra attività ricettiva, degli esercizi commerciali e di ogni altra struttura produttiva, invitare, con qualunque forma e mezzo, le persone che transitano davanti alle predette attività ad entrarvi.
  • 2. È vietato ai titolari e a tutto il personale addetto, comunque denominato e/o incaricato, ivi inclusi collaboratori, dei servizi di trasporto di persone, siano essi nautici, terrestri o aerei invitare, con qualunque forma e mezzo, le persone che si trovano sulla pubblica via, in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico, ad utilizzare i propri servizi.
  • 3. È vietata la collocazione di volantini sui veicoli in sosta.
  • 4. È vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all’interno di spazi condominiali, ove sia esposto in modo visibile un cartello di divieto; in tale caso il materiale pubblicitario potrà essere immesso solo nell’eventuale apposito raccoglitore, se presente.
  • 5. Rispondono della violazione di cui al presente articolo sia l’autore materiale che il beneficiario economico dell’attività oggetto della promozione vietata, ai sensi dell’articolo 56 della legge 24 novembre 1981, n° 689.

Art. 27 bis – Gruppi accompagnati da guide turistiche o altri accompagnatori

  • 1.Nelle aree individuate ai sensi dell’art. 10 del presente Regolamento, al fine di garantire la vivibilità urbana, con particolare riguardo alla tutela della tranquillità e alla mobilità pedonale, in attuazione degli artt. 8 e 9 della Legge 18 aprile 2017, n. 48, i gruppi di visitatori accompagnati da guide turistiche, accompagnatori o altri soggetti individuabili come referenti della visita, non possono essere composti da più di 25 persone. Non rientrano nel computo i bambini di età inferiore ai due anni. La presente limitazione non si applica ai gruppi scolastici, di ogni ordine e grado, in visita o viaggio di istruzione.
  • 2.È vietato lo stazionamento dei gruppi accompagnati in punti in cui si arrechi intralcio alla circolazione pedonale, in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo presso imbocchi di vicoli, ingressi di edifici pubblici o privati, aree di passaggio ristrette.
  • 3.Nel caso in cui, in uno stesso luogo, siano presenti più gruppi di visita, è obbligo per la guida turistica o per l’accompagnatore del gruppo sopraggiunto far stazionare i visitatori ad una distanza adeguata dagli altri gruppi, tale da non arrecare intralcio evidente alla circolazione del flusso pedonale.
  • 4.È vietato l’utilizzo, da parte della guida turistica o dell’accompagnatore, di strumenti di amplificazione vocale di qualsiasi tipo.
  • 5. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, la sanzione amministrativa, come prevista dall’art. 30 del presente Regolamento, sarà applicata a carico del rappresentante legale della società che ha organizzato la visita e della guida turistica e/o dell’accompagnatore individuato come referente del gruppo.
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