“In apertura di seduta, così come ho riferito alla Conferenza dei Capigruppo, vorrei rilasciare parere alla richiesta di interpretazione del Regolamento che ha formulato ieri sera, in aula, il Consigliere Anzaldo”. Ieri sera, ha esordito così, tecnica e lineare, la presidente del consiglio comunale Anna Veronelli il suo discorso sull’ormai celeberrimo nodo della soglia numerica che definisce la maggioranza assoluta dell’assemblea cittadina. Tema apparentemente soporifero e di alcun interesse generale e che invece ha paralizzato in ben due occasioni la discussione sulla delibera che potrebbe istituire una nuova Commissione speciale sulla sicurezza. Due, come noto, le interpretazioni: secondo la segretaria generale facente funzioni, Marina Ceresa, i consiglieri che fissano la maggioranza assoluta sono 18; per il resto del mondo, invece, sono 17. Ovvero la quota che permetterebbe (al netto di defezioni dell’ultimo minuto o di assenze) allo “strano asse” Forza Italia-gruppi di opposizione di approvare la nuova Commissione tanto avversata dal resto del centrodestra (Lega, Insieme per Landriscina, da qualche settimana anche Fratelli d’Italia).
Ebbene, il nodo è stato tagliato ieri. E Veronelli ha di fatto completamente smentito la dirigente, fissando (come è sempre stato) a 17 la soglia fatidica.
Alleghiamo di seguito, il parere integrale della presidente del consiglio reso noto ieri sera in apertura di seduta e condiviso peraltro anche dalle due vicepresidenti Elena Maspero (Insieme) e Ada Mantovani (Rapinese Sindaco).
Ai sensi dell’articolo 2 del nostro Regolamento, che recita: “Quando nel corso delle sedute, o al di fuori delle stesse, si presentano situazioni che non siano disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, oppure vengono sollevate eccezioni relative all’interpretazione del presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, sentiti i Vicepresidenti, ispirandosi ai principi generali dell’ordinamento giuridico, udito il parere del Segretario Generale”.
Il comma 2 dell’articolo 2 dice: “Contro tale decisione è ammesso il ricorso all’assemblea su richiesta di almeno cinque Consiglieri; sulla decisione del Presidente può parlare oltre ad uno dei richiedenti un Consigliere a favore, uno contro, per non oltre cinque minuti ciascuno; il Consiglio decide immediatamente a maggioranza”.
Dal momento che la richiesta di interpretazione mi è stata formulata ieri in aula, quindi come eccezione all’interpretazione del Regolamento, rispondo allo stesso modo in aula questa sera, dopo aver sentito le due Vicepresidenti, la Consigliera Elena Maspero e la Consigliera Ada Mantovani, e il Segretario Generale Marina Ceresa, la quale peraltro in merito aveva fornito un parere scritto che è stato distribuito a tutti i Consiglieri ieri sera.
L’eccezione relativa alla interpretazione del Regolamento verte sull’esito delle votazioni, in particolare l’articolo 77. Stavamo discutendo della delibera per l’istituzione della Commissione Speciale per la Sicurezza Urbana, che, così come prevede il nostro Statuto, richiede la maggioranza assoluta dei membri per poter essere istituita perché la delibera possa essere approvata.
La maggioranza assoluta dei membri comprende, oltre ai 32 Consiglieri assegnati, anche il Sindaco. In merito alla determinazione della maggioranza assoluta la giurisprudenza si orienta lungo due filoni diversi di interpretazione, che sono ben illustrati nel parere del Segretario Generale, in particolare: TAR Piemonte 1224/2017, Consiglio di Stato 4694/2012 e Consiglio Stato 1038/2005, ritengono che si debba arrotondare per eccesso la cifra eventualmente decimale, così come nel caso dei collegi che sono composti da un numero dispari di componenti.
Un secondo orientamento, lo ricorderete, si è detto anche ieri sera, calcola la maggioranza assoluta nei collegi formati da un numero dispari di membri: implica pacificamente che la metà più uno sia data dal numero che raddoppiato supera il totale dei componenti almeno per una unità. In questo senso, l’ordinanza del TAR Liguria 249/2014, del TAR Calabria 709/2013 e Consiglio di Stato 552/2007. In questo senso, anche il comma 1 dell’articolo 77 del nostro Regolamento, che dice: “Se il numero dei votanti è dispari la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che raddoppiato dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti”.
C’è inoltre un altro criterio che si aggiunge a questi due, che è quello contenuto nei pareri ministeriali, che prevedono l’arrotondamento aritmetico. In particolare, laddove la cifra decimale arrivi fino allo 0,5 si arrotonda per difetto, se supera lo 0,5 si arrotonda per eccesso.
Oltre a questa giurisprudenza, che non è univoca, e al criterio matematico, che è oggettivo, per arrivare alla formulazione del parere che adesso vi darò, mi sono rifatta anche alla prassi del nostro Consiglio Comunale. In particolare ad una fattispecie di votazione che richiede, così come la costituzione della Commissione Speciale, una maggioranza assoluta dei componenti, che è la votazione nel caso della immediata eseguibilità delle delibere, quelle che vengono approvate con urgenza. È l’articolo 78 del nostro Regolamento che la disciplina, “Deliberazione immediatamente eseguibile”, al comma 1: “Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza assoluta dei componenti”.
Cito questo caso in particolare, perché su questo ho trovato dei precedenti nella nostra Amministrazione. In particolare, nel 2011 si è verificato un caso nel quale bisognava votare l’immediata eseguibilità di una delibera, era la seduta del 21 novembre 2011, si discuteva di Villa Erba, ma poco importa, in particolare quando si dovette votare per l’immediata eseguibilità della delibera i voti favorevoli furono 19, a quel punto intervenne l’allora Segretario Generale, l’avvocato Nunzio Fabiano, che disse che il quorum necessario era di 21 voti.
Voi ricordate che nel 2011 il Consiglio Comunale era composto da 40 membri, 40 membri più uno 41, il 21 è stato calcolato allora come quel numero che raddoppiato supera di una unità il numero degli aventi diritto. Cioè la teoria che io sposo questa sera. La tesi per la quale io propendo questa sera, perché da allora, dal 2011, non solo nel 2011 è stato detto expressis verbis che la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio su 41 era 21, se tenessimo valido invece l’altro orientamento giurisprudenziale sarebbe dovuto essere 22 e non 21, ma da allora è stato sempre indicato come 21 il quorum della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, e successivamente, quando il Consiglio voi sapete che ha ridotto il numero dei propri componenti, che è sceso a 32, quindi stiamo parlando di una cifra diversa ma se applichiamo lo stesso criterio la maggioranza assoluta dei componenti è 17, ed è proprio 17 il numero e il quorum che il nostro software dal primo del Consiglio ha 32, ha 33 uniti al Sindaco, tiene come riferimento per verificare se è stata raggiunta la maggioranza assoluta dei componenti.
Credo che questo faccia prassi e che sia difficilmente confutabile da una giurisprudenza che, insomma, non è univoca. Ed è per questo che io ritengo che 17 sia il quorum della maggioranza assoluta dei componenti del nostro Consiglio Comunale.
Quindi, rispetto all’esito delle votazioni, ritengo che quanto detto nell’articolo 77, che la maggioranza assoluta dei votanti è quella ottenuta dalla cifra che moltiplicata per due supera di una unità il numero dei votanti, valga allo stesso modo per gli aventi diritto. Questo è il mio parere. Spero di essere stata chiara.
Così come prevede il nostro Regolamento, in dissenso a questo parere il Consiglio può pronunciarsi facendo ricorso. Se non c’è richiesta, diamo per assunto questo orientamento, che quindi conferma il 17 delle deliberazioni immediatamente eseguibili e lo applica anche alla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
Va bene, vi ringrazio.
Mi sono dimenticata di dire che le due Vicepresidenti che ho sentito concordano con questa mia interpretazione, entrambe. Tanto vi dovevo.
3 Commenti
Finalmente! Brava Veronelli.
Ognuno può sposare una o l’altra tesi. Io concordo con l’interpretazione data dalla Presidente Veronelli.
Quello che tutti quanti dovrebbero registrare è che la Presidente Veronelli ha ridato dignità al Consiglio Comunale, il quale -detto per inciso- ha il diritto di discutere su qualunque tema il Presidente ritenga utile ed opportuno. Compreso un parere fornito dal Segretario Generale f.f.
“Ognuno può sposare una o l’altra tesi.”
No, la matematica non è un’opinione e se la legge dice “la maggioranza”, quella è.
Da nessuna parte sta scritta l’espressione colloquiale che si usa “la metà più uno”, quindi non è una tesi sposabile.