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Frontalieri e nuovo accordo fiscale, siamo agli sgoccioli: la guida completa per capire cosa cambia

Manca davvero poco tempo e poi il nuovo Accordo tra Italia e Svizzera sulla tassazione dei frontalieri sarà a tutti gli effetti realtà. Si tratta ormai solo di settimane prima che avvenga il passaggio finale e si concretizzi l’unico tassello mancante, ovvero la votazione alla Camera dei deputati. Ma per avere un quadro completo e sapere cosa cambierà, l’Ocst,  l’organizzazione sindacale più rappresentativa del Canton Ticino con oltre 40mila associati ha stilato un dettagliatissimo vademecum necessario per avere il quadro completo. Il sindacato (qui tutte le informazioni sui vari temi legati ai frontalieri e non solo) infatti è da sempre attento nel monitorare ogni passaggio che ha portato allo stato attuale e che si chiuderà a breve.

Ecco allora cosa bisogna sapere per essere pronti:

L’iter di ratifica – Quali saranno i tempi per l’entrata in vigore?
Dopo anni di trattative, il 23 dicembre 2020 l’Italia e la Svizzera hanno firmato un nuovo Accordo sulla tassazione dei lavoratori frontalieri che andrà a sostituire quello precedente del 1974 (il quale prevedeva la tassazione esclusiva del reddito da lavoro in Svizzera per i frontalieri dei Comuni di confine con rientro giornaliero in Italia). Affinché l’Accordo possa entrare in vigore è però prima necessario che i Parlamenti dei due Stati ratifichino l’Accordo stesso e si scambino le relative lettere protocollari dandosi reciproca comunicazione che sono stati adempiuti tutti i passaggi interni necessari. Tradotto in parole più semplici: l’Accordo diverrà ufficiale a tutti gli effetti quando anche il Parlamento italiano avrà terminato il proprio iter di ratifica (la Svizzera ha infatti già compiuto da tempo questo percorso).

A che punto siamo.
Il Governo deve redigere il disegno di legge di ratifica (Ddl). Questo è stato fatto lo scorso novembre, quando il Consiglio dei Ministri ha approvato il Ddl riprendendo in larga misura un testo già discusso coi sindacati dal precedente esecutivo. Il Ddl è così approdato alle Commissioni del Senato, dove ha subito alcune modifiche migliorative che hanno accolto ulteriori rivendicazioni dei sindacati. Il Senato ha poi votato favorevolmente il testo lo scorso febbraio. Il Ddl è così approdato alle Commissioni della Camera, dove è tutt’ora (anche se tra pochissimo tempo dovrebbe avvenire anche questa seconda delibera). Il testo giungerà infine alla Camera per la votazione finale, avvenuta la quale il Ddl diverrà a tutti gli effetti Legge dello Stato con la relativa pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Trascorsi infine i cosiddetti quindici giorni di “vacatio legis”, la Legge di ratifica sarà attiva. A quel punto ecco che avverrà il fatidico scambio di missive tra Berna e Roma. Quello stesso giorno il nuovo Accordo entrerà in vigore anche se poi sarà applicabile solo a partire dal 1° gennaio 2024.

Cosa accadrà ai “nuovi frontalieri”.
Nel patto bilaterale è previsto che i “nuovi frontalieri” (cioè coloro che diverranno tali per la prima volta dopo l’entrata in vigore dell’Accordo) avranno un meccanismo di tassazione concorrenziale tra Italia e Svizzera; essi pagheranno dunque l’imposta alla fonte nel Cantone di lavoro ma dovranno poi pagare l’Irpef in Italia secondo le aliquote ordinarie con detrazione per quanto già pagato in Svizzera. Grazie all’azione del sindacato, nel Ddl di ratifica sono state tuttavia inserite alcune agevolazioni che andranno ad abbassare l’Irpef italiana, oltre che a migliorare alcune prestazioni di natura sociale per gli stessi frontalieri.

La clausola per i “vecchi frontalieri fiscali” – Come funziona esattamente?
Secondo le intenzioni iniziali di Italia e Svizzera, il cambio di sistema fiscale avrebbe dovuto interessare tutti i frontalieri, quindi anche coloro che già da anni lavorano in Svizzera. La concertazione tra il sindacato e la politica ha fatto però sì che nel nuovo Accordo venisse inserita una clausola di salvaguardia per i cosiddetti “vecchi frontalieri fiscali”, i quali continueranno ad essere tassati esclusivamente in Svizzera fino alla pensione, anche in caso di cambiamento del posto di lavoro o di periodi di disoccupazione. I “vecchi frontalieri fiscali” sono coloro che, al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo hanno questi elementi (oppure, se attualmente non più presenti nel mercato svizzero, hanno avuto questi stessi elementi tra il 31 dicembre 2018 e l’entrata in vigore dell’Accordo):
residenza fiscale nei Comuni di confine (ovvero iscrizione in Comune, dimora abituale e centro degli interessi familiari); rientro giornaliero tra Italia e Svizzera; hanno (o hanno avuto) il proprio datore di lavoro in Ticino, Grigioni o Vallese; mantengono questi elementi nel tempo per tutta la durata del proprio lavoro in Svizzera.

Importante: quale sarà il termine temporale utile per divenire “vecchio frontaliere”, cioè per entrare nel mercato svizzero con ancora il vecchio trattamento fiscale? Saranno considerati “vecchi frontalieri” coloro che entreranno nel mercato svizzero con tutte le condizioni sopra descritte prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo. Ebbene l’entrata in vigore formale del nuovo Accordo sarà alla data del giorno in cui gli Stati si scambieranno le lettere protocollari dopo l’avvenuta approvazione della Legge italiana di ratifica. L’Accordo sarà poi applicabile solo dal 1° gennaio 2024, tuttavia gli Stati se vorranno avranno il potere di “bloccare” il termine per i vecchi frontalieri al giorno dello scambio di lettere. Al tempo stesso gli Stati potranno anche decidere di comune accordo di includere tra i vecchi frontalieri anche coloro che diverranno “frontalieri fiscali” sempre nel 2023 ma dopo la ratifica. Tuttavia più passa il tempo più questa seconda ipotesi perde quota. Va infatti ricordato che, in base alle previsioni iniziali, il nuovo Accordo sarebbe dovuto partire il 1° gennaio 2023, ragione per cui il Governo italiano si era affrettato a dire che avrebbe considerato come “vecchi frontalieri” tutti quelli entrati fino al 31 dicembre 2022; il cambio di Governo ha però prodotto lo slittamento del nuovo Accordo al 1° gennaio 2024 (con un inevitabile allargamento della platea dei “vecchi frontalieri”), ragione per cui è molto probabile che i due Stati decideranno di bloccare il termine all’entrata in vigore formale dell’Accordo (cioè, lo ripetiamo ancora una volta, al giorno dello scambio di lettere).

I frontalieri “fuori fascia”
I lavoratori frontalieri che sono già attivi in Svizzera ma che non hanno la residenza fiscale nei Comuni di confine saranno ancora tenuti a dichiarare il reddito da lavoro in Italia. Anche loro potranno tuttavia godere di alcune condizioni migliorative ottenute dal sindacato.

Le rivendicazioni del sindacato a favore dei “nuovi frontalieri” e dei frontalieri fuori fascia.
Nel Ddl italiano – che appunto è in fase di conversione in Legge alla Camera – sono state accolte ulteriori richieste avanzate dal sindacato a favore dei frontalieri. Le principali sono:
istituzione di una franchigia fiscale di 10’000 € (che sarà quindi deducibile dal reddito imponibile in Italia). la possibilità di dedurre dal reddito imponibile anche i contributi pagati per il prepensionamento (gli altri contributi previdenziali e assicurativi sono già oggi deducibili); la deducibilità degli assegni familiari svizzeri; alcune specifiche misure di sostegno finanziario per i Comuni di confine.

Nuova indennità di disoccupazione.
Con un colpo di coda importante, il sindacato ha anche ottenuto l’inserimento del DDL di ratifica di una nuova indennità di disoccupazione per i frontalieri che garantirà a coloro che perderanno il lavoro degli importi di NASPI (l’indennità di disoccupazione INPS) decisamente più alti per i primi mesi.

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2 Commenti

  1. la tassazione italiana dal 1 gennaio 2024 NON  fara´ differenza tra vecchi e nuovi frontalieri, cioe nuovi e vecchi frontalieri verranno tassati allo stesso modo.

     il regime transitorio e´ quello che va dal 31 dicembre 2018 fino a primavera 2023, cioe il regime transitorio finisce nel 2023
    provo a spiegare meglio :all´articolo 9 ( che allego qua sotto) la parola RICEVUTE, deve essere intesa come CHE SONO STATE RICEVUTE. E infatti questo ha senso perche viene riportato amche 31 dicembre e anche 2018, non a caso, anzi sono state scelte volutamente.
    Infatti le dichiarazioni degli anni passati vengono controllate dall´ Agenzia delle Entrate fino a 5 anni passati, quindi quando si presentera´ la dichiarazione per l´anno 2024, cioe nel 2025 , allora l´agenzia delle entrate potra´ svolgere accertamenti fino a 5 anni prima dall´ anno di presentazione, quindi entro il 31 dicembre 2025 a partire dall´anno 2019 di presentazione.

    E´necessario quindi fare la dichiarazione in italia subito dal 2025 ( per l´anno 2024), anche per evitare eventuali accertamenti e sanzioni varie, tutti i frontalieri sono posti allo stesso livello, tutti indistintamente dovrebbero presentarla.

    Nell´accordo non si parla mai di vecchi frontalieri e nuovi frontalieri, non viene mai fatta esplicita menzione dei due , queste sono intrepretazioni ( sbagliate ) di chi commercialista italiano NON e´ .
    Il fatto di mettere un periodo transitorio ha a che fare solo con la non retroattività di questa legge, come per dire, guardate state tranquilli non veniamo a tassarvi indietro negli anni. La retroattività della tassazione è stato in passato un grosso problema ( vedi governi Renzi Draghi etc), gli italiani purtroppo conoscono bene questo problema, con questo periodo transitorio si vuole evitare questo. E niente di più.
    Si vuole evitare anche la retroattivita´ avvenuta nel 1979 ad inizio accordo, tra svizzera e italia,  quando la retroattivita al 1974 ( 5 anni indietro) costo´ 40 milioni di franchi al Ticino.
     
    Art. 9 Regime transitorio
    1. Nonostante il paragrafo 1 dell’articolo 3, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri residenti in Italia che alla data di entrata in vigore svolgono oppure che tra il 31 dicembre 2018 e la data dell’entrata in vigore hanno svolto un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzere, restano imponibili soltanto in Svizzera.
    (Il soggetto sono “salari stipendi remunerazioni ricevute”,  non i frontalieri)

    come conferma di questi ragionamenti riporto anche la pagina del consiglio dei ministri
    qui:
     https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-6/21117

    “si prevede un regime transitorio per i lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano in Svizzera o che vi hanno lavorato a partire dal 31 dicembre 2018, ai quali si applica il regime di tassazione esclusiva in Svizzera fino alla data di entrata in vigore dell’Accordo.”

  2. salve, vorrei sapere se entro il 7 di aprile dovrei iniziare a lavorare con contratto di lavoro e permesso g nei grigioni se faccio in tempo oppure sa dirmi se questa procedura è gia avanzata, oppure se è questione di almeno un mese: dove è tutt’ora (anche se tra pochissimo tempo dovrebbe avvenire anche questa seconda delibera). Il testo giungerà infine alla Camera per la votazione finale, avvenuta la quale il Ddl diverrà a tutti gli effetti Legge dello Stato con la relativa pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Trascorsi infine i cosiddetti quindici giorni di “vacatio legis”, la Legge di ratifica sarà attiva. A quel punto ecco che avverrà il fatidico scambio di missive tra Berna e Roma. Grazie cordiali saluti

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