RADIO COMOZERO

Ascolta la radio
con un click!

Attualità

Visite ai ‘congiunti’ anche per i legami stabili, sport e passeggiate, quali negozi aprono: ecco le risposte del Governo

Finalmente, a quasi una settimana dalla presentazione dell’ultimo Dcpm Conte, ecco le risposte alle domande più frequenti.

Su tutte quella legata alle visite familiari. Ne proponiamo alcune, sotto il documento integrale.

AGGIORNAMENTO (22.34)
Attenzione: gli amici “non sono affetti stabili”, niente visite. E comunque prudenza coi familiari. Così Palazzo Chigi

Posso spostarmi per far visita a qualcuno?

Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti (vedi faq successiva), che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. E’ comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie.

2. Chi sono i congiunti con cui è consentito incontrarsi, secondo l’articolo 1, comma 1, lettera a), del Dpcm del 26 aprile 2020?

L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile.
Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini del coniuge).

Si può uscire per fare una passeggiata?

Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (il decreto include in tale ipotesi quella di visita ai congiunti, vedi FAQ), o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena  indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti (vedi FAQ).

Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto.

Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione, ove richiesto. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone.

5. Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?

Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi di cui è ammessa la vendita, espressamente previste dal Dpcm 26 aprile 2020, la cui lista è disponibile a questo link (allegato 1 e allegato 2).

9. È consentito fare attività motoria o sportiva?

L’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione.

Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti.

È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti.

Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con  mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è
consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione.

10. Siamo una squadra di atleti; possiamo allenarci, a porte chiuse, rispettando le norme di distanziamento sociale?

No. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, solo per gli atleti di discipline individuali. E’ tuttavia consentita, anche agli atleti, professionisti e non, di discipline non individuali, come ad ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento.

11. Posso utilizzare la bicicletta?

L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che proseguono l’attività di vendita. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto. In ogni circostanza deve comunque essere osservata la prescritta distanza di sicurezza interpersonale.

Il documento completo (navigabile con le frecce in fondo):

dcpm-fase-due-faq

QUI IL SITO DEL GOVERNO CON TUTTE LE FAQ

CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DA COMO, LOMBARDIA E TICINO

© RIPRODUZIONE RISERVATA
TAG ARTICOLO:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti:

Videolab
Turismo