RADIO COMOZERO

Ascolta la radio
con un click!

Attualità

Como, ecco il nuovo regolamento dei taxi e dei taxi boat: tutte le novità. Il documento integrale

Dopo i rilievi dell’Autorità di regolamentazione dei trasporti che costarono uno stop all’iter, la giunta di Como ha riapprovato il nuovo regolamento per i taxi, gli Ncc e i taxi boat (QUI IL DOCUMENTO INTEGRALE). La novità principali introdotte dal documento non cambiano e prevedono sostanzialmente l’introduzione delle seconde guide (ovvero la possibilità per i titolari di licenza di essere sostituiti alla guida da chiunque abbia i requisiti previsti) e la possibilità della collaborazione familiare (“i titolari di licenza di servizio taxi, autorizzazione NCC o NCC natanti possono avvalersi, nello svolgimento del servizio e nel rispetto di quanto previsto dalla legge, della collaborazione di familiari quali il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo”). Stabiliti inoltre turni minimi di servizio con “la facoltà dell’Amministrazione comunale determinare turnazione libera in presenza di eventi particolari o eccezionali”, ad esempio in occasioni di eventi o particolari flussi turistici.

Sul tema delle ferie, il Comune potrà negarle “qualora, a causa della eccessiva sovrapposizione di richieste, ne risultasse compromessa la continuità del servizio”.

Per chiamare i taxi si potrà ricorrere a “sistemi di chiamata via radio o telefonica al numero del radiotaxi, applicazione per smartphone od equivalenti, con attivazione del tassametro al momento dell’inizio della corsa, se questa ha inizio presso un posteggio, o della sua accettazione, negli altri casi”.

C’è la possibilità del servizio detto “Taxi sharing“, con queste modalità:
1. È ammessa la modalità di gestione a clientela condivisa, denominata taxi sharing. Essa può essere utilizzata anche per corse svolte in date e/o fasce orarie specifiche e viene attivata quando su una medesima direttrice vengono accolti più passeggeri a bordo, con le seguenti modalità di esecuzione del servizio:
• un unico luogo di partenza e destinazione;
• un unico luogo di partenza e diverse destinazioni, su un percorso compatibile;
• diversi luoghi di partenza e unica destinazione;
• diversi luoghi di partenza e diverse destinazioni su un percorso compatibile.
“L’attivazione della modalità condivisa – si legge – deve avvenire su diretta richiesta dell’utenza o in esito all’accettazione dell’utenza a seguito di proposta del tassista, comunque previo consenso di tutti gli utenti interessati”.

Per quanto riguarda i taxi boat:
a) Lo stazionamento situato nel territorio del Comune può anche essere ubicato nell’ambito delle zone portuali individuate dall’articolo 56 del Codice della navigazione e dall’articolo 158 del Regolamento della navigazione interna.
b) Il servizio non può essere effettuato per destinazioni fisse con continuità e periodicità.
c) Il natante sosta in apposita rimessa ubicata in area comunale. Sono consentite brevi soste, comunque non superiori ai 15 minuti, presso pontili d’attracco pubblici (o appositamente concessi) per il tempo strettamente necessario all’imbarco o allo sbarco dei passeggeri.
d) In base all’art. 50, comma 2, della L.R. n. 11/2009, possono essere concessi appositi pontili d’attracco per lo stazionamento del natante. In tal caso il servizio è assimilato a quello dei taxi ed è regolato dalla relativa disciplina.
e) L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio devono avvenire presso le rimesse od i pontili di attracco, mentre l’imbarco e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nelle acque di competenza di altri Comuni. In deroga a quanto precedentemente previsto l’inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza della rimessa o dal pontile d’attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o arrivo all’interno della provincia di Como o di Lecco.
f) Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare dell’autorizzazione o della licenza nelle forme consentite dall’articolo 10 del presente Regolamento e non può essere ceduto a terzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
TAG ARTICOLO:

Un commento

  1. Ogni qualvolta L’Amministrazione vuole regolamentare, crea solo alternative, equivoci aumenti di prezzi e/o illeciti e clientelismo !! Viva la libertà e la libera concorrenza. Come sancito dall’U. Eu

Lascia un commento

Potrebbe interessarti:

Videolab
Turismo