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Como, la Polizia locale userà il taser la pistola a impulsi elettrici

La Polizia locale di Como si prepara all’impiego del taser, la pistola a impulsi elettrici che serve per immobilizzare temporaneamente le persone ritenute pericolose. La giunta di Palazzo Cernezzi ha infatti approvato il nuovo “Regolamento Comunale di disciplina per la sperimentazione di armi a impulsi elettrici”, documento propedeutico alla dotazione sperimentale dell’arma agli agenti. Il regolamento dovrà comunque passare dal voto del consiglio comunale nei prossimi giorni. Va ricordato che a Como il taser è già impiegato da Polizia e Carabinieri ma non ancora dalla Polizia locale.

Sul perché dell’introduzione, il nuovo regolamento specifica che “la dotazione risulta necessaria per garantire l’ordinata e civile convivenza, il rispetto dei doveri da parte dei cittadini garantendo loro l’effettivo godimento dei diritti e delle libertà di cui sono titolari”.

Due saranno gli agenti del Corpo che sperimenteranno i taser, individuati tra coloro che si dichiareranno disponibili al test della pistola che spara due dardi collegati all’arma da fili conduttori di corrente elettrica, erogata al massimo per cinque secondi così da immobilizzare il soggetto colpito (che in qualsiasi caso dovrà essere poi valutato da personale del 118, indipendentemente dalle apparenti condizioni di salute). Naturalmente è previsto uno specifico addestramento all’impiego e comunque la giunta – dopo la sperimentazione – si riserve di valutare l’effettiva e definitiva introduzione del taser o no.

Di seguito, pubblichiamo le norme di impiego principali contenute nel documento approvato dalla giunta Rapinese e atteso ora in consiglio comunale.

Gli operatori coinvolti nella sperimentazione delle “armi comuni ad impulsi elettrici” devono necessariamente adottare le seguenti precauzioni a “Tutela della salute”:

1. la decisione di utilizzare l’arma deve considerare per quanto possibile il contesto dell’intervento ed i rischi associati con la caduta della persona dopo che essa è stata attinta; in particolare dovrà essere evitato l’utilizzo dell’arma in presenza di gradini e di altri elementi architettonici e di arredo spigolosi od acuminati;

2. l’arma non potrà essere utilizzata nei confronti di soggetti in evidente stato di gravidanza o di disabilità motoria nonché nei confronti di soggetti che dichiarino chiaramente di essere portatori di pacemaker o altro dispositivo di regolarizzazione cardiaca ovvero su soggetti che si siano cosparsi di liquidi o sostanze infiammabili;

3. l’arma non potrà essere utilizzata in ambienti ad elevato rischio di incendi od esplosivi (distributori o depositi di carburanti, autocisterne o chilolitriche adibite al trasporto di materiali infiammabili o esplodenti, ect.) o nella loro prossimità;

4. l’arma ad impulso elettrico non deve essere utilizzata nelle modalità a diretto contatto con l’aggressore (modalità drive stunt mode ovvero storditore);

5. l’intervento deve essere preceduto da un’attenta valutazione del rischio di colpire altre persone che si trovino nelle immediate vicinanze del soggetto interessato;

6. l’intervento, qualora siano falliti i tentativi di far desistere il soggetto dalla propria condotta, deve essere realizzato colpendo preferibilmente la parte posteriore del corpo, ad eccezione della testa e del collo, ed evitando di colpire il viso, la zona cardiaca e gli organi genitali;

7. Dopo ogni utilizzo del dispositivo, il soggetto colpito, indipendentemente dalle condizioni fisiche in cui versa, deve rimanere sotto il costante controllo degli operatori e, sulla base anche dell’intesa raggiunta con l’Azienda Sanitaria Locale deve essere richiesto l’intervento di personale sanitario;

ART. 10

Il modello di arma da utilizzare in fase di sperimentazione deve possedere le seguenti specifiche tecniche:

1. caratteristiche distintive che ne consentono una facile riconoscibilità rispetto all’armamento in dotazione;

2. un pulsante in posizione ambidestra che permetta una visibile scarica di avvertimento senza sparare alcun colpo;

3. un sistema di memorizzazione integrato (non estraibile) attraverso il quale verranno documentate e registrate tutte le operazioni compiute tra l’accensione e lo spegnimento dell’arma senza possibilità di modifica o di cancellazione dei dati ivi contenuti e che dovrà essere provvisto di meccanismi di sicurezza tali da garantire la non alterazione delle informazioni e l’accesso alle stesse mediante PC o da remoto attraverso software non proprietario, il cui codice sorgente sarà ceduto all’Amministrazione;

4. una scarica elettrica erogata a distanza con una tensione di picco (scarica a circuito aperto) minore o uguale a 50 Kv;

5. una tensione di picco (con carico di tipico funzionamento) minore o uguale a 1.700V;

6. una lunghezza di impulso effettiva minore o uguale a 125 ms;

7. una durata del ciclo della scarica elettrica: tempo minore o uguale a cinque secondi;

8. una scarica elettrica, dopo aver attinto il bersaglio, non reiterabile in modalità automatica;

9. un grilletto protetto da ponticello;

10. un sistema di puntamento idoneo a orientare il tiro e a selezionare a distanza le aree di impatto del bersaglio;

11. una capacità di almeno due coppie di elettrodi;

12. una sicura o sicure manuali o automatiche o di impugnatura, ovvero più di uno dei tre sistemi di sicura;

13. la possibilità di interrompere anticipatamente la scarica tramite intervento dell’operatore

ART. 11
Presupposti per l’utilizzo:
1. L’arma comune ad impulso elettrico, secondo la qualificazione giuridica offerta dalla vigente normativa in materia di armi, è un “arma propria”, che fa uso di impulsi elettrici con proiezione a corto raggio di dardi, che rimangono collegati all’arma per mezzo di fili conduttori, per inibire le funzioni motorie ed impedire, per contrazione muscolare al soggetto attinto, ulteriori movimenti;

2. L’arma è impiegata dall’operatore appartenente al Corpo della Polizia Locale di Como con la qualifica di agente di P.S. autorizzato al porto di armi nei servizi di istituto ed il suo utilizzo è quindi consentito esclusivamente nei casi previsti dalla vigente normativa per l’uso delle armi;

3. Nel pieno rispetto del principio di proporzionalità tra offesa e difesa, considerate le sue caratteristiche tecniche, il dispositivo inabilitante in questione va utilizzato per fronteggiare una minaccia o una condotta violenta rivolta all’operatore di polizia o verso terzi, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità, per facilitare il controllo fisico di un soggetto, neutralizzandone la minaccia;

4. L’uso del suddetto non potrà mai sostituirsi al buon senso e ad una comunicazione efficace da parte dell’operatore. Tra le potenzialità del dispositivo vi è quella di scoraggiare comportamenti aggressivi semplicemente indirizzando l’arma e i puntatori laser verso il soggetto;

5. In ogni caso dovrà essere sempre espressamente escluso l’impiego dell’arma ad impulsi elettrici nell’esecuzione dei provvedimenti di TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio), atteso che il Consiglio Superiore di Sanità, nel richiamato parere, ha espressamente raccomandato, tra l’altro, “…il divieto assoluto delle armi a impulsi elettrici nell’ambito di attività coercitive finalizzate al TSO, con particolare riferimento al possibile uso dell’arma da parte delle Polizie locali previsto dall’art,19 del decreto legge 113/2018, tenuto conto della particolare suscettibilità in termini di alterazioni delle soglie di stimolazione elettrica dei soggetti sotto l’effetto di stupefacenti, farmaci o alcool”.

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9 Commenti

  1. Continuo a non capire a cosa servano pistola e taeser a personale che dovrebbe occuparsi di regolare il traffico, infrazioni al codice della strada, verificare residenze e parcheggi e che non fanno manco servizio notturno ma va bhe

  2. Un regolamento molto saggio. Mi chiedo se fosse lo stesso in vigore quando Bruni e Scopelliti hanno armato i vigili per debellare i pericolosissimi graffitari… ma dai commenti precedenti mi sa che sono l’unico che se lo ricorda. Come diceva mia nonna, “la carta si lascia scrivere”…

    1. Fu una pagina molto triste della Città: un impegno MAI visto per contrastare un fenomeno nato negli anni ’70 che – come si nota – non potrà essere mai più arginato. Distogliendo risorse da questioni davvero serie, tipo la mafia che si è introdotta nel tessuto economico.

  3. Ma sono l’unico a pensare che impiegati comunali non debbano portare armi potenzialmente letali?
    Solo perché si chiama polizia municipale non vuol dire che debba per forza avere compiti di polizia, possono benissimo fare multe e basta eh.
    Il prossimo passo quale sarà, mitragliatrici all’ufficio anagrafe? Bazooka agli operatori ecologici?

  4. Intanto, al primo arricchitore socio-culturale che stendono, finiscono nei casini i vigili e partono le proteste umanitarie. Sempre che i vigili riescano a non auto-folgorarsi.

  5. 1) Non capisco cosa ci sia da “sperimentare”. Il taser mica l’hanno inventato ieri mattina, è in uso da anni, quali “sorprese” potrebbe presentare?

    2) Le regole di ingaggio sono chiare e simili ovviamente alle altre forze di polizia: se una persona in stato di alterazione minaccia i presenti con un coltello, tira fendenti a chiunque provi ad avvicinarsi e non vuole sentire ragioni, prima di sparargli ad una gamba si prova a stordirlo col taser. E…in un contesto così si dovrebbe stare attenti che intorno non ci siano GRADINI? Ma sul serio? Ma avete mai visto la polizia di stato che spara tranquillamente col taser a pazzi col coltello arrampicati su un guardrail? Eddai… già che ci siamo allora mandiamo prima una raccomandata: “gentile signore, stiamo per spararle una scarica elettrica, a sua cura la scelta del luogo dove cadere”.

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