Il Comune di Como (ri)lancia, dopo alcuni esperimenti già avviati nel passato, la possibilità per i dipendenti di “spifferare” tramite una App sospetti, dubbi o casi provati di corruzione in Municipio.
Il mezzo è un modulo (che trovate qui) in cui, in forma rigorosamente anonima, si possono inoltrare segnalazioni su potenziali casi di condotte illecite.
La dizione esatta del servizio è “Whistleblowing intelligente” con un claim di accompagnamento ideato così: “Collabora anche tu a rendere più efficiente ed integra la tua organizzazione! Segnala in tutta tranquillità casi di spreco, corruzione, cattiva gestione pubblica”.
Le informazioni inserite nel modulo di segnalazione saranno accessibili solo al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) dell’ente e ai suoi collaboratori.
I dati identificativi di chi segnala, invece, saranno criptati; pertanto, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione non vede automaticamente chi ha inoltrato la segnalazione.
Le tipologie che possono essere segnalate sono:
– lo lo spreco di fondi pubblici;
– le lungaggini procedimentali dovute e tutte le inefficienze dovute a piccoli o grandi tornaconti personali;
– l’uso improprio del tempo e/o degli strumenti di lavoro
– la gestione delle gare d’appalto con procedure non trasparenti e/o non finalizzate ad ottenere il miglior risultato in termini di efficacia ed efficienza delle opere assegnate ; ecc
– le azioni suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o di immagine all’ente
– le azioni che arrecano un danno alla salute e alla sicurezza dei dipendenti, utenti e popolazione o di arrecare un danno all’ambiente
– le azioni poste in essere in violazione dei codici di comportamento o di altre disposizioni o procedure interne all’organizzazione sanzionabili in via disciplinare
Vengono anche dati alcuni suggerimenti per esporre i fatti senza incolpare nessuno e per non incorrere nel reato di calunnia o diffamazione: “Esponi solo fatti e circostanze di cui sei venuto a conoscenza direttamente; riporta luogo, giorno/i, data e ora in cui sono avvenuti i fatti; descrivi in modo accurato i fatti senza compiere deduzioni e/o interpretazioni e non giungere a conclusioni di alcun tipo”.
E la riservatezza del segnalante? E’ garantita in alcuni casi.
“La segnalazione – si legge – e tutti i documenti ad essa riferiti, sono esclusi da qualsiasi tipo di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990 e successive modificazioni o integrazioni. La segnalazione non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti (art. 24, comma 1, lett. a) della legge 241/90)”.
E ancora: “Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità”
In quali circostanze l’identità potrà essere rivelata senza il consenso? “Nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria”.
Consigliato, tra l’altro, utilizzare non la rete pubblica dell’ente per i dipendenti ma impiegare piuttosto i propri apparecchi privati.
Un commento
La cosa più INTELLIGENTE sarebbe chiamarlo col proprio nome in italiano: denuncia di irregolarità.