C’è l’ok dell’Europa, è arrivato ieri sera.
Il green-pass covid sarà realtà dal primo luglio e permetterà viaggi e vacanze. Tecnicamente dopo il voto a maggioranza ora il provvedimento dovrà essere adottato dal Consiglio, quindi essere convertito in Legge e infine essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Ue. A Conti fatti sarà varato il primo luglio, varrà un anno.
COME FUNZIONA
Viene rilasciato dagli enti vaccinali, gli ospedali dove si è guariti dal covid e dai laboratori dove viene effettuato un tampine. Il documento infatti accerta che una persona è stata appunto vaccinata contro il covid (validità della card 9 mesi) oppure è guarito dall’infezione (sei mesi) o, ancora, che è risultata negativa a un tampone (in questo caso libertà di circolazione per 48 ore).
IL DOCUMENTO
Di base si utilizzera un qr code caricato su dispositivo mobile, in alternativa ci sarà una versione cartacea. I green-pass rilasciati saranno caricati nel Gateway creato ad hoc, si tratta di una piattaforma digitale su cui vengono convogliati tutti i dati. I dati sanitari rimarranno però custoditi dai singoli Paesi di residenza.
Il qr dovrà essere esibito ai controlli doganali o di transito.
Nel caso del formato digitale il pass sarà caricato sull’app Io o Immuni, sarà necessario utilizzare lo Spid o un documento di identità elettronico.
ITALIA
Il Belpaese ha già attivato il green-pass nazionale che ha superato le prime prove tecniche, ora dovrà avviare la procedura per comunicare con il Gateway europeo.
Hanno aderito Norvegia, Svizzera, Islanda e Liechtenstein. Mentre i Paesi già collegati sono al momento 9: Croazia, Danimarca, Spagna, Germania, Grecia, Bulgaria, Lituania, Polonia e Repubblica ceca.
TEST COVID
L’Ue ha stanziato 100 milioni di euro per i test covid perché siano accessibili a tutti i Paesi.
GREEN PASS, DOMANDE E RISPOSTE DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Per certificazione verde si intende una certificazione comprovante uno dei seguenti stati:
- l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2
- la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 (che corrisponde alla data di fine isolamento, prescritto a seguito del riscontro di un tampone positivo)
- il referto di un test molecolare o antigenico rapido per la ricerca del virus SARS-CoV-2 e che riporti un risultato negativo, eseguito nelle 48 ore antecedenti.
Esempi:
- il normale certificato vaccinale rilasciato dalla Regione o dalla ASL alla fine del ciclo vaccinale, che indica anche il numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’individuo, è considerato un certificato verde Covid-19
- il normale certificato vaccinale rilasciato dalla Regione o dalla ASL dopo la prima dose, che indica la data della seconda dose (se prevista), è considerato un certificato verde Covid-19
- il certificato di fine isolamento rilasciato dalla ASL è considerato un certificato verde Covid-19
- il referto del test antigenico negativo effettuato presso le farmacie autorizzate o i medici di medicina generale/pediatri di libera scelta è considerato un certificato verde Covid-19.
Certificazioni verdi Covid-19
Per certificazione verde si intende una certificazione comprovante uno dei seguenti stati:
- l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2
- la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 (che corrisponde alla data di fine isolamento, prescritto a seguito del riscontro di un tampone positivo)
- il referto di un test molecolare o antigenico rapido per la ricerca del virus SARS-CoV-2 e che riporti un risultato negativo, eseguito nelle 48 ore antecedenti.
Esempi:
- il normale certificato vaccinale rilasciato dalla Regione o dalla ASL alla fine del ciclo vaccinale, che indica anche il numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’individuo, è considerato un certificato verde Covid-19
- il normale certificato vaccinale rilasciato dalla Regione o dalla ASL dopo la prima dose, che indica la data della seconda dose (se prevista), è considerato un certificato verde Covid-19
- il certificato di fine isolamento rilasciato dalla ASL è considerato un certificato verde Covid-19
- il referto del test antigenico negativo effettuato presso le farmacie autorizzate o i medici di medicina generale/pediatri di libera scelta è considerato un certificato verde Covid-19.
- La certificazione verde Covid-19 di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 viene rilasciata in formato cartaceo o digitale dalla struttura sanitaria o dal Servizio Sanitario Regionale di competenza. Al momento, la validità è dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione della prima dose fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (quando sono previste 2 dosi) e di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale.
- La certificazione verde Covid-19 di avvenuta guarigione da COVID-19, viene rilasciata in formato cartaceo o digitale, contestualmente alla fine dell’isolamento, dalla struttura ospedaliera presso cui si è effettuato un ricovero, dalla ASL competente, dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta. Al momento, la validità è di sei mesi dalla data di fine isolamento.
- La certificazione verde Covid-19 di effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la ricerca del virus SARS-CoV-2 con esito negativo è rilasciata dalle strutture sanitarie pubbliche, private autorizzate, accreditate, dalle farmacie o dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che erogano tali test. La validità della certificazione è di 48 ore dal prelievo del materiale biologico.
Il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 prevede, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, la possibilità di spostamento in entrata e in uscita dai territori collocati in zona rossa o arancione, anche ai soggetti muniti di certificazione verde.
Il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 prevede che dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, nel rispetto di protocolli e linee guida specifiche e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi.
No, le misure di igiene vanno sempre rispettate, in quanto non può essere garantita la totale eliminazione del rischio di prima infezione nei vaccinati o di reinfezione nei guariti, anche a causa della circolazione delle varianti, nè può essere escluso il rischio di trasmissione del virus. Ugualmente, non è escluso il rischio di prima infezione e, conseguentemente, il rischio di trasmissione in chi abbia un tampone negativo.
Pertanto, tutti i cittadini devono continuare a:
- indossare le mascherine
- rispettare il distanziamento fisico
- igienizzare frequentemente le mani
anche se in possesso di una certificazione verde Covid-19.
No, al momento il test sierologico non è un test previsto per il rilascio della certificazione verde.
Per quanto riguarda i tempi attualmente indicati per la validità della certificazione verde Covid-19 di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 e della certificazione verde Covid-19 di avvenuta guarigione da COVID-19, va precisato che tale scadenza è stata fissata provvisoriamente, anche in vista dell’imminente entrata in vigore del Digital Green Certificate, previsto da una proposta di Regolamento europeo, che dovrebbe essere approvata a breve ed entrare in vigore nel corso del prossimo mese di giugno. Le indicazioni per l’emissione di dette certificazioni saranno soggette a periodica revisione, sulla base delle evidenze scientifiche che si renderanno disponibili e delle indicazioni che verranno fornite in ambito UE.
Per Digital Green Certificate (DGC) si intende un certificato, digitale o cartaceo, identificato come di:
- avvenuta vaccinazione contro il COVID-19
- avvenuta guarigione da COVID-19
- effettuazione di un test molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2 con risultato negativo,
che sia interoperabile a livello europeo, attraverso un codice a barre bidimensionale (QRcode), verificabile attraverso dei sistemi di validazione digitali, associato ad un codice identificativo univoco a livello nazionale. L’interoperabilità europea si avrà grazie alla definizione di dati e regole comuni, che devono essere utilizzate per l’emissione dei certificati nei 27 Paesi dell’Unione Europea e allo sviluppo di piattaforme e strumenti informatici nazionali ed europei deputati a garantire l’emissione, la validazione e l’accettazione dei certificati. Il DGC sarà gratuito e in italiano e inglese e, per la Provincia Autonoma di Bolzano, anche in tedesco.
La finalità è quella di facilitare la circolazione dei cittadini tra i diversi Paesi dell’Unione Europea, attraverso la definizione di criteri comuni tra i 27 Paesi e l’utilizzo di certificati interoperabili, che potrebbero evitare periodi di quarantena o ulteriori test. Un’altra finalità è la riduzione delle falsificazioni dei certificati. Il possesso di uno dei certificati non rappresenta un prerequisito per viaggiare, ma agevola gli spostamenti.
L’entrata in vigore è prevista per giugno 2021.
Sì, l’Italia aderirà e si sta realizzando, insieme alle Regioni, la piattaforma nazionale, che permetterà il rilascio centralizzato dei DGC che saranno interoperabili sia a livello nazionale sia a livello europeo attraverso l’apposito gateway europeo che assicurerà la verifica della loro validità al momento dell’ingresso in qualsiasi altro Stato dell’Unione Europea.
No. I certificati verdi sono rilasciati in ambito regionale e sono validi solo sul territorio nazionale e fino all’entrata in vigore del Digital Green Certificate, che verrà invece emesso da una piattaforma nazionale, alimentata con i dati trasmessi dalle Regioni, e conterrà un codice a barre bidimensionale (QRcode) per verificarne digitalmente l’autenticità e validità. Sarà necessario per muoversi in Unione Europea oltre a valere sul territorio nazionale per gli spostamenti e le attività per i quali è richiesta certificazione.
La certificazione verde Covid-19 è valida solo sul territorio nazionale, in quanto al momento il sistema e le regole del Digital Green Certificate non sono entrati in vigore, pertanto per recarsi all’estero si è soggetti alle normative dei singoli Paesi.
Consultare i siti istituzionali degli altri Paesi prima di mettersi in viaggio.
GREEN PASS DOMANDE E RISPOSTE DELL’UNIONE EUROPEA
Il certificato COVID digitale dell’UE agevolerà la libera circolazione sicura dei cittadini nell’UE durante la pandemia di COVID-19.
Il certificato verrà introdotto negli Stati membri dell’UE. I paesi possono già iniziare a rilasciare e utilizzare tale documento, che sarà disponibile in tutti gli Stati membri dell’UE a partire dal 1º luglio 2021. |
Cos’è il certificato COVID digitale dell’UE?
Un certificato COVID digitale dell’UE è una prova digitale attestante che una persona:
è stata vaccinata contro la patologia da COVID-19 | |
ha ottenuto un risultato negativo al test, oppure | |
è guarita dalla patologia. |
Caratteristiche principali del certificato
- In formato digitale e/o cartaceo
- Con codice QR
- Gratuito
- Nella lingua nazionale e in inglese
- Sicuro e protetto
- Valido in tutti i paesi dell’UE
Come si ottiene il certificato?
Le autorità nazionali sono responsabili del rilascio del certificato. Potrebbe, ad esempio, essere rilasciato da centri che effettuano i test, dalle autorità sanitarie o direttamente tramite un portale eHealth.
La versione digitale può essere salvata su un dispositivo mobile. I cittadini possono inoltre richiedere una versione cartacea. Entrambe le versioni disporranno di un codice QR contenente le informazioni essenziali e di una firma digitale per garantire l’autenticità del certificato.
Gli Stati membri hanno concordato un modello comune che può essere utilizzato per le versioni sia elettroniche che cartacee al fine di facilitarne il riconoscimento.
In che modo contribuirà alla libera circolazione?
Il certificato COVID digitale dell’UE sarà accettato in tutti gli Stati membri dell’UE. Contribuirà a far sì che le restrizioni attualmente in vigore possano essere revocate in modo coordinato.
In caso di viaggio, il titolare del certificato dovrebbe, in linea di principio, essere esonerato dalle restrizioni alla libera circolazione: gli Stati membri dovranno cioè astenersi dall’imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di un certificato COVID digitale dell’UE, a meno che esse non siano necessarie e proporzionate per tutelare la salute pubblica.
In tal caso, ad esempio in risposta a nuove varianti che destino preoccupazione, lo Stato membro in questione è tenuto ad informare la Commissione e tutti gli altri Stati membri e giustificare tale decisione.
Come funzionerà il certificato?
Il certificato COVID digitale dell’UE contiene un codice QR con una firma digitale per impedirne la falsificazione. | |
Al momento del controllo del certificato, si procede alla scansione del codice QR e alla verifica della firma. | |
Ogni organismo autorizzato a rilasciare i certificati (ad esempio un ospedale, un centro di test o un’autorità sanitaria) ha la propria chiave di firma digitale. Tutte le chiavi di firma sono conservate in una banca dati protetta in ciascun paese. | |
La Commissione europea ha creato un gateway per garantire che tutte le firme dei certificati possano essere verificate in tutta l’UE. I dati personali del titolare del certificato non passeranno attraverso il gateway dato che ciò non è necessario per verificare la firma digitale. La Commissione europea ha inoltre aiutato gli Stati membri a sviluppare software e app nazionali per il rilascio, l’archiviazione e la verifica dei certificati e li ha sostenuti nelle prove necessarie per aderire al gateway. |
I cittadini che non sono ancora vaccinati potranno recarsi in un altro paese dell’UE?
Sì. Il certificato COVID digitale dell’UE è inteso ad agevolare la libera circolazione all’interno dell’UE. Non costituirà un prerequisito per la libera circolazione, che costituisce un diritto fondamentale nell’UE.
Il certificato COVID digitale dell’UE fornirà anche prova dei risultati dei test, che spesso sono richiesti nell’ambito delle restrizioni sanitarie vigenti. Offre agli Stati membri l’opportunità di adeguare le restrizioni in vigore per motivi di salute pubblica. Anche la raccomandazione attualmente in vigore sul coordinamento delle restrizioni alla libera circolazione nell’UE sarà modificata entro metà giugno in vista della stagione estiva. |
Ha importanza quale vaccino i cittadini hanno ricevuto?
I certificati di vaccinazione saranno rilasciati a una persona vaccinata con qualsiasi vaccino anti COVID-19.
Per quanto riguarda la deroga alle restrizioni alla libera circolazione, gli Stati membri dovranno accettare i certificati di vaccinazione per i vaccini che hanno ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio nell’UE. Gli Stati membri potranno decidere di estendere questa possibilità anche ai viaggiatori dell’UE che hanno ricevuto un altro vaccino.
Spetta inoltre agli Stati membri decidere se accettare un certificato di vaccinazione dopo una dose o dopo il completamento dell’intero ciclo di vaccinazione.
Quali dati sono inclusi nel certificato? I dati sono sicuri?
Il certificato COVID digitale dell’UE contiene informazioni fondamentali quali nome, data di nascita, data di rilascio, informazioni pertinenti su vaccino/test/guarigione e identificativo unico. Questi dati rimangono sul certificato e non sono memorizzati o conservati quando un certificato viene verificato in un altro Stato membro.
I certificati comprenderanno solo una serie limitata di informazioni necessarie, che non potranno essere conservate dai paesi visitati. A fini della verifica, vengono controllate solo la validità e l’autenticità del certificato, accertando da chi è stato rilasciato e firmato. Tutti i dati sanitari sono conservati nello Stato membro che ha rilasciato il certificato COVID digitale dell’UE.