Il fronte del “no” ai 13 km della cosiddetta tratta D-breve di Pedemontana si compatta. I sindaci di dieci comuni del Vimercatese (Vimercate, Agrate Brianza, Burago, Carnate, Cavenago, Bernareggio, Sulbiate, Bellusco, Ornago e Caponago) hanno ufficializzato il ricorso al Tar del Lazio per fermare l’iter approvativo dell’infrastruttura.
L’azione legale nasce dalla scoperta “casuale” in Gazzetta Ufficiale dell’approvazione del progetto definitivo da parte di CAL (Concessioni Autostradali Lombarde) avvenuta l’11 dicembre 2025, un atto compiuto senza la consultazione degli enti locali interessati.
I costi dell’opera: analisi e risorse
Questa variante è stata proposta da CAL proprio per abbattere i costi rispetto alla “Tratta D Lunga” originaria (che superava il miliardo di euro), sfruttando la norma dello “Sblocca Cantieri” che permette procedure semplificate per varianti con costi inferiori al 50% del progetto iniziale. Tuttavia, i sindaci contestano proprio la legittimità di questo risparmio a fronte di un impatto ambientale sproporzionato.
I 10 caposaldi del ricorso al Tar del Lazio
Il ricorso si fonda su dieci pilastri giuridici e amministrativi volti a dimostrare l’illegittimità dell’iter seguito:
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Natura del Progetto (Nuova Opera vs Variante): il ricorso sostiene che la D-Breve non sia una semplice variante, ma un progetto ex novo che snatura il collegamento originale tra Malpensa e Orio al Serio.
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Incompetenza di CAL nell’Approvazione: si contesta il potere di CAL di approvare il progetto in autonomia, sostenendo che la fattispecie non rientri nei casi previsti dal decreto “Sblocca Cantieri”.
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Valutazione Ambientale (VAS) Obsoleta: l’approvazione poggerebbe su una Valutazione Ambientale Strategica riferita al vecchio tracciato, risultando quindi incompleta e non aggiornata.
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Assenza di Accordo di orogramma: il progetto definitivo risulterebbe privo dell’obbligatorio Accordo di Programma tra gli enti coinvolti.
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Mancata condivisione con i territori: viene denunciata la totale assenza di partecipazione e coinvolgimento dei Comuni durante le fasi decisive dell’iter.
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Incoerenza delle prescrizioni: le 138 prescrizioni tecniche pubblicate in Gazzetta Ufficiale sono ritenute tali da stravolgere la natura stessa dell’opera approvata.
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Danno al Parco PANE: si evidenzia il devastante impatto ambientale sul Parco Agricolo Nord Est (PANE), ente che non è mai stato coinvolto come soggetto interessato.
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Insostenibilità trasportistica: studi di terze parti indicano che l’opera non porterà benefici ai flussi di traffico, rischiando invece di congestionare ulteriormente la viabilità locale a causa dei pedaggi elevati.
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Mancata analisi di alternative: il ricorso lamenta il rifiuto sistematico di valutare proposte alternative meno impattanti, come il potenziamento del tratto vimercatese della Tangenziale Est.
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Violazione delle Direttive europee: i ricorrenti intendono sottoporre l’intera procedura al vaglio dell’Unione Europea per verificare il rispetto delle normative comunitarie in materia ambientale e di appalti.
Prospettive e sospensiva
Attualmente si attende la decisione del Tribunale Amministrativo sulla richiesta di sospensiva. Se accolta, l’efficacia dell’approvazione verrebbe congelata in attesa del giudizio di merito; in caso contrario, l’iter legale proseguirà parallelamente ai tempi tecnici della concessione, sebbene i sindaci abbiano già denunciato una grave violazione del principio di leale collaborazione tra istituzioni.