La tensione diplomatica tra il Canton Ticino e Roma segna un nuovo punto di rottura. Dopo le dichiarazioni del consigliere di Stato Christian Vitta, che già alla fine dello scorso mese aveva ventilato l’ipotesi di ridurre i versamenti verso l’Italia, una mozione interpartitica chiede ora al Consiglio di Stato di passare ufficialmente alle vie di fatto.
L’obiettivo della mozione è perentorio: impegnare il Governo cantonale a sospendere immediatamente, in forma totale o parziale, il riversamento della quota dell’imposta alla fonte prelevata ai frontalieri. La richiesta si basa sulla contestazione di una presunta violazione dell’articolo 9 dell’accordo fiscale da parte delle autorità italiane.
Un fronte compatto: l’offensiva di PLR, Centro, UDC e Lega
L’iniziativa parlamentare vede per la prima volta uniti i vertici del centrodestra ticinese. A firmare l’offensiva sono:
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Alessandro Speziali, presidente del PLR;
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Fiorenzo Dadò, presidente del Centro;
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Alain Bühler, capogruppo dell’UDC;
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Daniele Piccaluga, coordinatore della Lega dei Ticinesi.
I firmatari chiedono inoltre l’attivazione di immediate iniziative diplomatiche e istituzionali presso la Confederazione e il Governo italiano, finalizzate a ottenere il ripristino della piena conformità dell’Italia agli obblighi fissati dal trattato fiscale.
Il pomo della discordia: la “tassa sulla salute”
Alla base dell’atto parlamentare vi sono le gravi criticità emerse con la recente legge di bilancio italiana. Roma ha infatti introdotto il cosiddetto contributo sanitario (o tassa sulla salute), formalmente presentato come contributo ma che, secondo i ricorrenti, per natura e obbligatorietà è a tutti gli effetti un’imposta.
Tale prelievo colpisce direttamente i “vecchi frontalieri” (rientranti nel regime transitorio), i quali, in base all’accordo vigente, devono essere tassati esclusivamente in Svizzera. Per l’entrata in vigore definitiva della norma mancano ora soltanto le decisioni applicative delle Regioni italiane di frontiera (Lombardia e Piemonte).
Violazione dell’Articolo 9 e Convenzione di Vienna
Il cuore della disputa giuridica risiede nell’articolo 9 dell’accordo fiscale, che stabilisce in modo vincolante l’imposizione dei vecchi frontalieri solo nello Stato in cui prestano l’attività lavorativa.
I firmatari della mozione sono categorici: l’introduzione di un’imposta ulteriore sul reddito di questi lavoratori da parte dell’Italia costituisce una violazione palese. In questo contesto, la proposta di bloccare i ristorni viene giustificata come una sospensione parziale dell’applicazione dell’accordo, una misura legittimata dalla Convenzione di Vienna che disciplina il diritto dei trattati internazionali.