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Attualità

Super green pass dal 6 dicembre: la guida del Governo con tutte le domande e le risposte

Come noto dal 6 dicembre, e fino al 15 gennaio, anche in zona bianca per accedere a spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche si dovrà avere il green pass “rafforzato” ( Super Green Pass), cioè un green pass di vaccinazione o di guarigione.

Chi possiede già un green pass per vaccinazione o guarigione non deve scaricare una nuova Certificazione. Sarà l’App VerificaC19 a riconoscerne la validità.

In zona gialla o arancione, già dal 29 novembre, chi possiede un green pass rafforzato potrà accedere ad attività e servizi che altrimenti sarebbero limitati o sospesi. Dal 29 novembre al 5 dicembre in zona gialla e arancione i controlli potranno essere effettuati sulla Certificazione cartacea.

DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172

La Certificazione verde COVID-19 nasce per facilitare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell’Unione europea durante la pandemia di COVID-19. Attesta di aver fatto la vaccinazione o di essere negativi al test o di essere guariti dal COVID-19. La Certificazione contiene un QR Code che permette di verificarne l’autenticità e la validità. La Commissione europea ha creato una piattaforma comune (Gateway europeo) per garantire che i certificati emessi dagli Stati europei possano essere verificati in tutti i Paesi dell’UE: apre una nuova finestra. In Italia la Certificazione viene emessa esclusivamente attraverso la Piattaforma nazionale del Ministero della Salute in formato sia digitale sia cartaceo.

Per saperne di più consulta la pagina Certificato COVID digitale dell’UE

La Certificazione verde COVID-19 viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi:

  1. essere vaccinati, a ogni dose di vaccino viene rilasciata una nuova certificazione;
  2. essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti;
  3. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Attualmente i test validi per avere la Certificazione verde Covid-19 sono i seguenti:

  • test molecolare: permette di rilevare la presenza di materiale genetico (RNA) del virus; questo tipo di test è effettuato su un campione di secrezioni respiratorie, generalmente un tampone naso-faringeo ad oggi il gold standard, o su campione salivare secondo i criteri previsti dalla Circolare del Ministero della Salute del 24 settembre 2021: apre una nuova finestra.
  • test antigenico rapido inserito nell’elenco comune europeo: apre una nuova finestra dei test antigenici rapidi per COVID-19: questo test effettuato tramite tamponi nasali, orofaringei o nasofaringei permette di evidenziare rapidamente (30-60 min) la presenza di componenti (antigeni) del virus. Deve essere effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato che ne certifica il tipo, la data in cui è stato effettuato e il risultato e trasmette i dati per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria alla Piattaforma nazionale-DGC per l’emissione della Certificazione.

Sono al momento esclusi autotest rapidi, test antigenici rapidi su saliva e test sierologici.

test molecolari su campione salivare sono considerati un’opzione alternativa ai tamponi oro/nasofaringei esclusivamente nelle seguenti circostanze:

  • per individui (sintomatici o asintomatici) fragili con scarsa capacità di collaborazione (ad esempio anziani in RSA, disabili, persone con disturbi dello spettro autistico);
  • nell’ambito di attività di screening in bambini coinvolti nel Piano di Monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 in ambito scolastico;
  • per lo screening dei contatti di caso in bambini anche se la scuola non fa parte del Piano di Monitoraggio;
  • per operatori sanitari e socio-sanitari nel contesto degli screening programmati in ambito lavorativo.

In caso di positività del test salivare molecolare non sarà necessario effettuare un test di conferma su campione nasofaringeo/orofaringeo.

Circolare del Ministero della Salute del 24 settembre 2021 – pdf

In Italia, la Certificazione verde COVID-19, o green pass, consente di viaggiare e di accedere ai luoghi di lavoro, a scuola, all’università, alle strutture sanitarie e ai locali che offrono servizio di ristorazione. Permette, inoltre, di usufruire di alcuni servizi e partecipare a numerose attività culturali, ricreative e sportive.

All’interno delle seguenti sezioni è possibile scoprire a chi, quando e dove è richiesta.

La Certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare effettuato nelle 72 ore antecedenti o rapido nelle 48 ore precedenti, oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti.

Scopri chi ha diritto alle Esenzioni

Sì, la Certificazione verde COVID-19 è gratuita. Non occorre pagare nulla per scaricarla o visualizzarla o stamparla. Nessun costo viene richiesto con la notifica, che puoi ricevere soltanto:

  • via email da mittente “Ministero della Salute” (noreply.digitalcovidcertificate@sogei.it)
  • via SMS da mittente MIN SALUTE

Il tempo di emissione e la durata della Certificazione variano a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata.

In caso di vaccinazione:

  1. per la prima dose la Certificazione sarà generata dal 12° giorno dopo la somministrazione e avrà validità a partire dal 15° giorno fino alla dose successiva;
  2. per le dosi successive alla prima e per la vaccinazione a seguito di guarigione o infezione successiva alla prima dose della vaccinazione dopo almeno 14 giorni, la Certificazione sarà generata entro un paio di giorni e, dal 15 dicembre 2021, sarà valida per 9 mesi dalla data di somministrazione.

Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità di 48 ore dall’ora del prelievo in caso di test antigenico rapido e di 72 ore in caso di test molecolare.

Nei casi di guarigione da COVID-19 la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e, in Italia, varrà per 6 mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato di guarigione. Nel resto dell’Unione europea varrà per 180 giorni dal primo tampone molecolare positivo.

ATTENZIONE: dal 15 dicembre 2021 la validità della Certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione dopo una dose di vaccino passa da 12 a 9 mesi. L’App di verifica applica automaticamente i nuovi criteri di validità semplicemente leggendo il QR Code, che non cambia, anche se nella certificazione vi è ancora scritto “Certificazione validità 12 mesi”. Se si desidera avere il proprio green pass con l’indicazione della nuova scadenza, sarà necessario riscaricarlo utilizzando lo stesso AUTHCODE che hai ricevuto, quando hai completato il ciclo vaccinale, via e-mail o SMS ai recapiti che hai comunicato.

Persone vaccinate

Dal 15 dicembre 2021, la validità della Certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, per le dosi successive alla prima o dose dopo guarigione, passa da 12 a 9 mesi dalla data di somministrazione.
Controlla quando hai fatto l’ultima dose, se sono passati più di 9 mesi sei tra coloro che si troverebbero privi di Certificazione verde COVID-19 a seguito di questa variazione. Prenota la tua la dose di richiamo entro il 14 dicembre 2021, riceverai così la nuova Certificazione entro 48 ore dalla somministrazione del vaccino, che varrà per 9 mesi.

Per informazioni e assistenza sulla Certificazione verde COVID-19 puoi chiamare il numero di pubblica utilità 1500 attivo tutti i giorni 24 ore su 24.

DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172

Sì, viene emessa una nuova Certificazione verde COVID-19 e riceverai via SMS o email un messaggio con un nuovo codice AUTHCODE. Se non dovessi riceverlo entro 48 ore dalla vaccinazione puoi provare a recuperarlo autonomamente su questo sito.

Le nuove Certificazioni per “terza dose” (anche dette dose “booster” o “richiamo”) e “seconda dose” nel caso di vaccino Janssen (Johnson & Johnson) o vaccino dopo guarigione vengono emesse entro 48 ore dalla vaccinazione e, a partire dal 15 dicembre 2021, hanno validità per 9 mesi dalla data della somministrazione.

Dal 12 novembre 2021, i nuovi green pass vaccinali di richiamo vengono emessi indicando nel “numero di dosi effettuate / numero totale dosi previste per ciclo vaccinale completo”:

  • 2 di 2 nel caso di richiamo dopo un vaccino monodose (Janssen);
  • 2 di 2 nel caso di richiamo dopo dose unica a seguito di guarigione da Covid-19;
  • 3 di 3 nel caso di richiamo dopo il completamento del primo ciclo vaccinale con due dosi o nel caso di richiamo per le persone vaccinate all’estero con un vaccino non autorizzato da EMA.

Sì, anche i dipendenti delle istituzioni dell’UE, il personale diplomatico e il personale di enti e organizzazioni internazionali e relativi familiari a carico, che vivono sul territorio nazionale e che sono stati vaccinati in Italia, nonché i cittadini italiani iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), possono acquisire la certificazione verde COVID-19 dal sito istituzionale.

Seleziona la funzione Utente non iscritto al SSN vaccinato in Italia, inserisci il codice fiscale o l’identificativo assegnato dal Sistema Tessera Sanitaria per accedere alla vaccinazione e la data dell’ultima vaccinazione, senza la necessità dell’AUTHCODE.

Attenzione: se sei in possesso della Tessera Sanitaria, devi ottenere la Certificazione selezionando su questo sito “Utente provvisto di Tessera sanitaria” o negli altri modi e canali disponibili.
Come ottenere la certificazione

La Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione (prima dose) viene generata automaticamente dalla Piattaforma nazionale DGC dopo 12 giorni dalla somministrazione ed è valida dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose.

Ogni Certificazione verde COVID-19 per le dosi successive alla prima, verrà rilasciata entro 48 ore dalla somministrazione e, a partire dal 15 dicembre 2021, sarà valida per 9 mesi.

Vaccinati all’estero

I cittadini italiani (anche residenti all’estero) e i loro familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), e tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero contro il SARS-CoV-2 o che sono guariti all’estero da COVID-19, potranno richiedere, se si trovano già sul territorio italiano , il rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 per vaccinazione o per guarigione, emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC. I cittadini dovranno recarsi presso le Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale e presentare, oltre al documento di riconoscimento e l’eventuale codice fiscale, la documentazione necessaria secondo la Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 – pdf: apre una nuova finestra.
ATTENZIONE. Una volta ricevuto il codice AUTHCODE, che viene inviato dal Ministero della Salute entro pochi minuti dalla registrazione della vaccinazione alla Asl, l’utente potrà recuperare la Certificazione da questo sito accedendo alla sezione recupero con Tessera sanitaria ma selezionando la seconda opzione “Utente senza tessera sanitaria o vaccinato all’estero” e quindi inserendo il codice AUTHCODE, il tipo e numero di documento presentato alla Asl.

Sono validi per ottenere la Certificazione verde COVID-19 in Italia i vaccini approvati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e inseriti nel Piano nazionale vaccini, ad oggi: Comirnaty di Pfizer-BioNtech, Moderna, Vaxzevria (AstraZeneca), Janssen (Johnson & Johnson)

Sono, inoltre, riconosciuti equivalenti i seguenti vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere:

  • vaccini per i quali il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è lo stesso dell’Unione Europea. L’elenco completo è consultabile nella Circolare del Ministero della Salute del 23 settembre 2021-pdf: apre una nuova finestra
  • Covishield (Serum Institute of India), prodotti su licenza di AstraZeneca;
  • R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca;
  • Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.

Si precisa che anche tali vaccini sono considerati validi ai fini dell’emissione della Certificazione verde COVID-19 a favore dei cittadini italiani (anche residenti all’estero), dei loro familiari conviventi e dei cittadini stranieri che risiedono in Italia per motivi di lavoro o studio, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), nonché di tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero contro il SARS-CoV-2.

Inoltre, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ingressi transfrontalieri, i certificati di vaccinazione rilasciati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini equivalenti, sono considerati come equipollenti alla Certificazione verde COVID-19.

Le certificazioni dovranno riportare almeno i seguenti contenuti:

  • dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
  • dati relativi al vaccino (denominazione e lotto);
  • data/e di somministrazione del vaccino;
  • dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, autorità sanitaria).

Le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte almeno in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco. Nel caso in cui il certificato non fosse stato rilasciato in una delle cinque lingue indicate è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata.

La validità dei certificati vaccinali è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 emessa dallo Stato italiano.

Sì, i cittadini dell’Unione europea e dei Paesi terzi, senza fissa dimora, in possesso, rispettivamente, dei codici ENI (Europeo non iscritto) e STP (Straniero temporaneamente presente), nonché dei codici fiscali numerici provvisori, sottoposti alla profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2 nel rispetto della Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 – pdf: apre una nuova finestra, possono accedere alle mense e ai servizi sociali. Per poter garantire l’identificazione univoca della persona vaccinata anche mediante mezzi informatici, sono assegnati, ove possibile, una Certificazione verde COVID-19 provvisoria o, in alternativa, un codice a barre personale.

Persone guarite

Per prima cosa è necessario che il tuo certificato di guarigione venga trasmesso a livello centrale. Il tuo medico curante o l’ASL che ha emesso la certificazione di fine isolamento dovranno infatti inserire i tuoi dati nel Sistema Tessera Sanitaria. Solamente dopo tale inserimento il Ministero della Salute potrà generare in automatico la tua Certificazione verde Covid-19 che, in Italia, varrà per 6 mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato di guarigione. Nel resto dell’Unione europea varrà per 180 giorni dal primo tampone molecolare positivo.

La durata del certificato COVID digitale dell’UE (EU Digital COVID Certificate – EUDCC), rilasciato successivamente alla guarigione da un’infezione da SARS-CoV-2, è stata stabilita dal Regolamento (UE) 2021/953 del 14 giugno 2021 in 180 giorni dalla data di effettuazione del primo test molecolare risultato positivo. Tale normativa deve essere applicata in tutti gli Stati Membri dell’UE. Tuttavia in Italia la durata di validità della Certificazione vede COVID-19 è maggiore, e varrà per 6 mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato di guarigione.

La data di fine validità indicata nella certificazione si riferisce alla scadenza nel resto dell’Unione europea, ma in Italia resterà valida fino allo scadere dei 6 mesi dalla guarigione.

Solo alcune Regioni hanno trasmesso alla Piattaforma nazionale-DGC i dati delle guarigioni per l’emissione automatica delle Certificazioni verdi per guarigione. Se non hai ricevuto un SMS o email con l’AUTHCODE e non la trovi nella sezione “Messaggi” dell’App IO o accedendo con SPID dal sito www.dgc.gov.it, è probabile che il medico o la Asl non abbiano inserito nel sistema Tessera sanitaria i dati relativi al tuo certificato di guarigione. In questo caso devi rivolgerti al tuo medico di famiglia o alla Asl perché inseriscano i dati nel sistema. La Certificazione verde COVID-19 per guarigione verrà rilasciata dopo qualche minuto.

Se hai contratto il Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di un vaccino che ne prevede due, e l’infezione da Covid-19 è avvenuta oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino (fa fede la data del primo test molecolare positivo), riceverai la Certificazione verde Covid-19 insieme al green pass per guarigione.

Se hai contratto il Covid-19 entro quattordici giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino, per ricevere il green pass di ciclo vaccinale primario completato è necessaria una seconda dose, da effettuare entro 180 giorni dall’infezione (fa fede la data del primo test molecolare positivo).

Circolare del Ministero della Salute del 9 settembre 2021 – pdf

Viaggi

La Certificazione verde COVID-19 semplifica l’ingresso in Italia dai Paesi dell’Unione europea, da altri Paesi europei come Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra e Principato di Monaco. Per entrare in Italia, la Certificazione verde COVID-19 del viaggiatore deve attestare una delle seguenti condizioni:

  • aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2
  • oppure esser guariti da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo)
  • oppure essersi sottoposti a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia con esito negativo. I minori al di sotto dei 6 anni sono esentati dall’effettuare il tampone pre-partenza.

Per ulteriori informazioni o per conoscere i requisiti di ingresso, anche per chi proviene da altri Paesi, consulta la pagina Viaggiatori

Sì, per rientrare occorre fare un test molecolare o antigenico rapido. Serve infatti un tampone o una certificazione per ciclo vaccinale completato da almeno 14 giorni per entrare in Italia, anche se hai viaggiato in un Paese europeo che accetta un certificato con ciclo vaccinale non completo.

Ordinanza 18 giugno 2021

No. Ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai sei anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico. E quindi dalla relativa Certificazione.

Lavoro pubblico e privato

No, sarà valido qualsiasi green pass compreso quello da test antigenico rapido o molecolare.

Ogni amministrazione o azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il DPCM del 12 ottobre 2021: apre una nuova finestra.

I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni, laddove l’accertamento non avvenga al momento dell’accesso al luogo di lavoro, la verifica dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa. Potrà essere generalizzata o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.

Oltre all’App “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

  • l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
  • per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
  • per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC;
  • per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale e la Piattaforma nazionale-DGC.

Per saperne di più consulta anche le FAQ della Presidenza del Consiglio dei Ministri: apre una nuova finestra

Sistemi di verifica automatizzati

Sì, dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021a tutto il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché al personale in regime di diritto pubblico, per accedere ai luoghi di lavoro, è fatto obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. L’obbligo riguarda anche il personale delle Autorità amministrative indipendenti, comprese la Consob (Commissione nazionale per la società e la borsa), la Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), la Banca d’Italia, gli enti pubblici economici e gli organi di rilievo costituzionale. Inoltre, l’obbligo di green pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice.

L’obbligo è esteso anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso le pubbliche amministrazioni, anche con contratto esterno

L’obbligo di possedere la certificazione verde COVID-19 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute 04 agosto 2021 – pdf: apre una nuova finestra.

Green pass, linee guida del Ministro per la pubblica amministrazione – controlli nella PA

Sì, dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato, per accedere ai luoghi di lavoro, è obbligato a possedere ed esibire, su richiesta, la Certificazione verde COVID-19.

L’obbligo è esteso anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso la medesima sede, anche con contratto esterno.

L’obbligo di possedere la certificazione verde COVID-19 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute 04 agosto 2021 – pdf: apre una nuova finestra.

Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, il personale, i magistrati, i componenti delle commissioni tributarie, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazione verde COVID-19.

Non sono soggetti all’obbligo gli avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.

L’obbligo di possedere la certificazione verde COVID-19 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute 04 agosto 2021 – pdf: apre una nuova finestra.

L’obbligo di possedere ed esibire la Certificazione verde COVID-19 non si applica ai lavoratori esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla circolare del Ministero della Salute 04 agosto 2021 – pdf: apre una nuova finestra. Nel settore pubblico, per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, secondo quanto previsto dalle linee guida adottate con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021 il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR Code. Nelle more del rilascio del predetto codice, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

Sì, i lavoratori possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle seguenti condizioni:

  1. aver effettuato la prima dose da 15 giorni (documento valido fino alla data prevista per la dose successiva);
  2. aver effettuato una dose di vaccino dopo una precedente infezione da COVID-19;
  3. aver effettuato le dosi di vaccino successive alla prima. Ad ogni dose si riceve una nuova certificazione verde COVID-19;
  4. essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;
  5. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

No, perché il possesso del green pass è previsto per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso, nella pubblica amministrazione, il lavoratore che non possiede il green pass o non è in grado di esibirlo non può essere adibito per tale motivo a modalità di lavoro agile e risulta assente ingiustificato.

Green pass, linee guida del Ministro per la pubblica amministrazione – controlli nella PA

Sì, perché il soggetto che non risulta in possesso del green pass al momento dell’accesso al luogo di lavoro deve essere considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione, che ne abilita quindi il rientro in servizio.

No, gli utenti che accedono a un ufficio pubblico non devono possedere la Certificazione verde COVID-19, in quanto il relativo obbligo è previsto ai fini dell’accesso ai luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa. I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della Certificazione verde ed esibirla su richiesta.

Per facilitare le operazioni di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 da parte dei datori di lavoro delle aziende private, oltre all’app Verifica C19, sono previste due soluzione di sistemi automatizzati di verifica:

Per saperne di più e scoprire come essere abilitati visita la pagina Sistemi di verifica automatizzati

Per facilitare le operazioni di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 da parte dei datori di lavoro delle pubbliche amministrazioni, oltre all’app Verifica C19, sono previsti diversi sistemi automatizzati di verifica che rispondono a differenti esigenze e al numero di dipendenti.

Per scoprirli tutti e scoprire come essere abilitati visita la pagina Sistemi di verifica automatizzati

  • Tutto il personale scolastico (dirigente scolastico, personale docente e personale ATA) ha l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde (Decreto-legge n.111/2021: apre una nuova finestra).
  • L’obbligo è stato esteso anche al personale dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e agli studenti che frequentano gli Istituti Tecnici Superiori (ITS)
  • Inoltre, l’obbligo di esibire la certificazione verde COVID-19 riguarda tutti i soggetti esterni che prestino attività lavorativa o professionale nella scuola, ai genitori e familiari degli studenti e a tutte le persone che, a qualunque titolo, entrino nei locali scolastici ( Decreto-legge n.122/2021: apre una nuova finestra)

Sono esenti:

  • i bambini, gli alunni e gli studenti, coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore;
  • i soggetti che, sulla base di idonea certificazione medica e in conformità alle indicazioni della Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 – pdf: apre una nuova finestra, sono esenti dalla campagna vaccinale.

Per saperne di più:
#IoTornoaScuola – sezione del sito del Ministero dell’Istruzione

Il personale universitario interno ed eterno, gli studenti universitari e chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

Sono esenti:

i soggetti che, sulla base di idonea certificazione medica e in conformità alle indicazioni della Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 – pdf: apre una nuova finestra, sono esenti dalla campagna vaccinale.

Sì, in caso la Certificazione verde COVID-19 non sia stata generata e non sia stata consegnata all’interessato in formato cartaceo o digitale pur avendone i requisiti, è possibile presentare un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria o dal professionista sanitario o dal medico di medicina generale che ha effettuato la vaccinazione. Il certificato può sostituire il green pass anche se attesta l’avvenuta guarigione o l’esito negativo di un tampone antigenico rapido (entro 48 ore dal prelievo) o molecolare (entro 72 ore).

LEGGE 24 settembre 2021, n. 133

Strutture Sanitarie

Sì, la Certificazione verde Covid-19 consente agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19 di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d’emergenza e accettazione, dei reparti di pronto soccorso e dei reparti delle strutture ospedaliere, centri di diagnostica e poliambulatori specialistici.

La Certificazione permette, inoltre, di far visita a un malato non affetto da COVID-19 o a una persona anziana nelle strutture sanitarie e sociosanitarie come RSA, Hospice, Case di riposo, strutture per la riabilitazione.

Le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita con cadenza giornaliera da parte di familiari muniti della Certificazione verde COVID-19, consentendo anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente.

Esenzioni

Non è richiesta la Certificazione verde COVID-19 alle seguenti categorie di persone:

In merito alle proroghe di validità delle certificazioni di esenzione, si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica dell’esenzione).

Per accedere ai servizi e alle attività che richiedono un green pass, le persone che non possono ricevere o completare la vaccinazione per motivi di salute possono utilizzare fino al 31 dicembre 2021 (termine prorogato con Circolare del Ministero della Salute del 25 novembre 2021-pdf: apre una nuova finestra) una Certificazione di esenzione dalla vaccinazione, rilasciata dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021 – pdf: apre una nuova finestra.

Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 31 dicembre 2021. La Certificazione di esenzione è in formato cartaceo, gratuita e non contiene la motivazione clinica dell’esenzione.

Si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica dell’esenzione).

Le persone con Certificazione di esenzione dovranno continuare a usare dispositivi di protezione individuale, mantenere il distanziamento fisico dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

Ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione denominata Covitar, possono utilizzare un Certificato di esenzione temporanea alla vaccinazione anti-COVID-19, in formato cartaceo o digitale, per l’accesso ai servizi e attività sul territorio nazionale per i quali è necessario il green pass.

La certificazione, con validità fino al 31 dicembre 2021 (termine prorogato con Circolare del Ministero della Salute del 25 novembre 2021-pdf: apre una nuova finestra), è quella che è stata rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata la vaccinazione, in attesa di definire indicazioni per la vaccinazione con un altro vaccino approvato dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero della Salute del 5 agosto 2021 – pdf: apre una nuova finestra.

Si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse.

Le persone con Certificazione di esenzione dovranno continuare a usare dispositivi di protezione individuale, mantenere il distanziamento fisico dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

Sì, i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è invece necessario il “green pass”, come appunto mangiare seduti al tavolo in una sala al chiuso di un ristorante, visitare un museo o un parco di divertimento.

La Certificazione non è richiesta, inoltre, per accedere da parte di bambini e ragazzi ai centri educativi per l’infanzia e ai centri estivi incluse le relative attività di ristorazione.

Tuttavia si ricorda che attualmente in caso di viaggio dall’estero in Italia, ai bambini con più di 6 anni è richiesto il tampone molecolare o antigenico rapido.

Per i viaggi fuori dall’Italia, i limiti sono decisi dai singoli Paesi e possono variare in base alla situazione epidemiologica.

Prima di metterti in viaggio, informati sui siti dei Paesi di destinazione.

Sì, l’obbligo del possesso di Certificazione verde COVID-19 ai fini dell’accesso al luogo di lavoro non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 – pdf: apre una nuova finestra. In assenza di ulteriori indicazioni, anche le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 rilasciate per gli usi previsti dalla normativa anteriore al decreto legge n. 127 del 2021, la cui validità si intende automaticamente prorogata fino al 31 dicembre 2021, con Circolare del Ministero della Salute del 25 novembre 2021 – pdf: apre una nuova finestra, devono ritenersi idonee per l’esonero dall’obbligo del possesso del green pass per l’accesso al luogo di lavoro, in quanto attestano condizioni di salute che impediscono la vaccinazione.

Sì, fino al 31 dicembre 2021 tutte le persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-CoV-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino possono viaggiare in Italia utilizzando i mezzi di trasporto (aerei, treni, navi, pullman, funivie) e accedere ad attività e servizi, scuole e università, luoghi di lavoro dove è previsto l’obbligo di green pass.

Decreto legge 6 agosto 2021 n.111: apre una nuova finestra il termine è stato prorogato con Decreto legge 21 ottobre 2021 n.146: apre una nuova finestraOrdinanza 22 ottobre 2021

QUI TUTTE LE ALTRE INDICAZIONI (COME FARE PER E INFO OPERATORI)

 

 

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