Tensione politica molto alta in questi giorni per la vicenda legata allo stop del cantiere (primo lotto) che rivoluzionerà Lungo Lario Trieste e Viale Geno (qui il progetto). Come ha annunciato in diretta Etv venerdì scorso il sindaco Alessandro Rapinese i lavori, che sarebbero dovuti partire oggi 9 marzo, sono stati temporaneamente fermati. La questione è legata ai ricorsi al Tar presentati dagli esercenti della zona.

Ieri poi il Partito Democratico ha diffuso una nota dai toni molto duri, firmata da Daniele Valsecchi, segretario cittadino, e da Stefano Legnani, consigliere comunale. Al documento oggi il primo cittadino risponde punto per punto:
Circa l’intervento di Valsecchi e Legnani puntualizzo:
Premesso che Daniele Valsecchi e Stefano Legnani, prima di muovere accuse infondate, avrebbero potuto e dovuto conoscere il tema circa il quale si sono espressi, e sarebbe bastato un accesso agli atti, puntualizzo, come riportato anche dalla stampa prima che Valsecchi e Legnani accusassero (clicca qui per verificare), che i ricorsi al momento notificati al Comune sono sei. Quattro senza sospensiva e due con istanza di sospensione cautelare, sia monocratica, sia collegiale.
Con la notifica dei primi quattro ricorsi il procedimento non è stato sospeso in quanto nessuna esigenza cautelare è stata richiesta nemmeno dai ricorrenti. Diversa è la situazione degli altri due ricorsi, aventi ad oggetto i medesimi lavori, in quanto, in questo caso, sono state formulate domande cautelari, sia monocratiche, sia collegiali.
Il decreto che ha respinto la domanda di sospensione cautelare è un provvedimento (monocratico) che viene emesso dal presidente del TAR quando l’urgenza è tale da non consentire nemmeno il contraddittorio tra le parti. Il presidente del TAR ha ritenuto che questa urgenza non ci fosse e quindi ha respinto l’istanza, fissando comunque l’udienza per la trattazione dell’altra domanda: quella collegiale, che esiste e dovrà essere trattata all’udienza del 13 aprile prossimo. Ed è qui che entra in gioco il motivo della sospensione del procedimento (e quindi dei lavori). L’art. 18, comma 4, del D.lgs. 36/2023 prevede testualmente:
“4. Se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante o all’ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all’udienza cautelare. L’effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare”.
Il Comune, non potendo perfezionare il contratto, ha dovuto sospendere il procedimento, e quindi i lavori, attendendo il pronunciamento del TAR, in quanto, non essendo ravvisabili i presupposti per l’esecuzione anticipata stabiliti dall’art. 17, comma 9, del D.lgs. 36/2023, l’avvio dei lavori prima della pronuncia del TAR configurerebbe un’elusione sostanziale del già citato art. 18, comma 4″.
Le infamanti accuse di Daniele Valsecchi e Stefano Legnani sono state mosse senza che i due si prendessero nemmeno la briga di leggere quanto già pubblicato dalla stampa (clicca qui per verificare) e/o fare un accesso agli atti.