Ora è arrivata l’ufficialità nero su bianco. L’Italia ha aderito al nuovo accordo multilaterale europeo in materia di frontalieri e telelavoro valido per il solo piano delle assicurazioni sociali, così fa sapere il sindacato svizzero Ocst. In sostanza ora i frontalieri residenti in Italia e attivi per lavoro in Svizzera potranno lavorare da casa per il 49,99% del tempo di lavoro senza avere implicazioni a livello previdenziale, cioè senza dover essere annunciati all’INPS. Tuttavia per il piano tributario (cioè della tassazione del reddito da lavoro ai fini fiscali) resta valido l’accordo amichevole sottoscritto da Italia e Svizzera lo scorso novembre, valido per gli anni 2024 e 2025, che prevede un tetto del 25%. Ecco una sintesi di Ocst:
Il tema punto per punto.
L’inquadramento giuridico del telelavoro effettuato dai frontalieri è un tema molto articolato in quanto genera due livelli di impatto, uno previdenziale (ovvero che riguarda i contributi pensionistici) e uno fiscale (ovvero che riguarda la tassazione del reddito da lavoro).
Impatti previdenziali. A luglio del 2023, l’Unione Europea ha offerto a tutti gli Stati legati alla libera circolazione delle persone, la possibilità di aderire ad un “accordo multilaterale” in materia di telelavoro. La Svizzera vi ha fin da subito aderito, l’Italia lo ha fatto ora. In base a questa intesa, una persona residente in Italia che sottoscrive un contratto di lavoro in Svizzera, dal 1° gennaio 2024 potrà lavorare da casa al massimo per il 49,99% del tempo di lavoro previsto dal contratto stesso, senza avere modifiche nel proprio inquadramento pensionistico e assicurativo. In caso di superamento di questa soglia, l’autorità previdenziale italiana (cioè l’INPS) acquisirà la facoltà di richiedere all’azienda svizzera l’incasso del relativo contributo in Italia, il che implicherebbe molta burocrazia oltre a maggiori oneri finanziari. Questa percentuale si applica a tutti i frontalieri.
Impatti fiscali. Il telelavoro, se esercitato oltre certe soglie, può però poi comportare delle modifiche sulle modalità tributarie di tassazione del reddito da lavoro del frontaliere.In particolare, in base all’Accordo amichevole firmato tra Italia e Svizzera il 28 novembre 2023, i frontalieri dei Comuni di confine (sia i “vecchi”, sia i “nuovi”), dal 1° gennaio 2024 potranno lavorare da casa per il 25% del tempo di lavoro senza avere modifiche nel proprio inquadramento fiscale. Se invece eccederanno questa soglia, essi avranno delle importanti conseguenze sul livello di tasse che dovranno pagare. La stessa cosa accade anche ai frontalieri che non vivono nei Comuni di confine in virtù della “Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni”.
Nel concreto, come bisogna comportarsi?
Proviamo ad unire i due piani per dare le istruzioni operative e al tempo stesso descrivere i possibili impatti. Chi lavorerà da casa entro il 25% del tempo di lavoro non avrà impatti di alcun tipo. Chi invece lo farà tra il 25% e il 49,99% non avrà impatti al livello delle assicurazioni sociali (cioè non dovrà pagare il contributo INPS) ma avrà invece delle modifiche importanti sul piano tributario.
In particolare:
i “vecchi frontalieri fiscali” (cioè residenti nei Comuni di confine, con rientro giornaliero e attivi in Svizzera da prima del 18 luglio 2023), se oltrepasseranno la soglia del 25% perderanno lo statuto di “vecchio frontaliere” per l’anno d’imposta in oggetto. In tal caso essi dovranno dichiarare il reddito da lavoro in Italia, venendo quindi assoggettati ad imposizione anche nel proprio Stato.
I “nuovi frontalieri fiscali” (cioè residenti nei Comuni di confine ma che hanno iniziato il loro primo lavoro in Svizzera dopo il 17 luglio 2023), se oltrepasseranno la soglia del 25% dovranno pagare in Svizzera le imposte alla fonte secondo le aliquote ordinarie (e non più nella misura dell’80%, come accadrebbe normalmente). Quindi essi, in questo caso, dovranno pagare una quota di imposte alla fonte maggiore in Svizzera. Inoltre essi dovranno dichiarare il reddito da lavoro in Italia come da prassi, con tuttavia un diverso sistema di calcolo per la detrazione delle imposte alla fonte già pagate in Svizzera.
I “frontalieri non fiscali” (residenti quindi oltre i 20 km dal confine o con rientro settimanale) pagano già le imposte alla fonte in Svizzera nella misura del 100% e dichiarano già il reddito da lavoro in Italia. Per loro cambierebbe però il sistema di detrazione delle imposte alla fonte svizzere dalle imposte italiane.
Il commento di OCST
Il nostro sindacato non può che definirsi perplesso del comportamento tenuto dalle Autorità italiane. Da una parte l’Italia ha infatti firmato un Accordo specifico con la Svizzera negoziando una soglia di tolleranza sul piano fiscale pari al 25% del tempo di lavoro, mentre sul piano delle assicurazioni sociali ha optato per il 49,99%. In questo modo si è creata una discrasia tra i due piani di difficile gestione, come per altro sarà apparso chiaro a tutti dalla nostra descrizione nei precedenti paragrafi. La responsabilità cade appunto in capo all’Italia, in quanto la Svizzera era disposta a negoziare un 40% anche sul piano fiscale, come del resto ha fatto con la Francia. Tale schizofrenia non aiuta la comunità contrattuale, tanto i lavoratori quanto le aziende.
La tabella riassuntiva
Quanto fin qui descritto, con anche maggiori dettagli, è stato riassunto da Ocst in questa tabella schematica, non è esaustiva ma fornisce comunque un inquadramento generale:
Tabella adempimenti telelavoro (1)