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Como, l’associazione Carducci non deve pagare 118mila euro: respinto l’Appello e Comune condannato alle spese processuali

Nuovo capitolo nel braccio di ferro giudiziario tra l’associazione Carducci e il Comune di Como. In questo caso parliamo dell’Appello presentato dall’amministrazione sulla questione utenze. Lo scorso 19 febbraio 2024 in primo grado il tribunale aveva dichiarato “infondata la pretesa del Comune di ottenere dall’associazione Giosuè Carducci Pro Cultura Popolare il pagamento della somma di 118.489,92 euro” imponendo peraltro al l’amministrazione, e all’Agenzia delle Entrate, il pagamento delle spese processuali di oltre 12 mila euro. L’iter era stato avviato già nel 2021 dall’allora sindaco Mario Landriscina e portato avanti dal sindaco Alessandro Rapinese.

L’associazione Carducci vince in tribunale: la richiesta di soldi del Comune di Como è “infondata” (e paga le spese processuali)

Il Comune poi ha fatto ricorso e oggi la Corte d’Appello di Milano ha rigettato, si legge nella sentenza, “sia l’appello principale, sia l’appello incidentale e conferma pertanto la sentenza impugnata”. Inoltre “condanna il Comune di Como a rifondere all’Associazione Giosuè Carducci pro cultura popolare le le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi 14.317,00 per compensi, oltre al 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.

Non solo però, a pagina 21 del dispositivo si legge, a proposito della questione legata all’ormai famosa convenzione del 1930 (la trovate qui) circa l’utilizzo di alcuni locali da parte del sodalizio (il Museo Casartelli: qui la cronaca):

La Convenzione del 30.10.1929 sopra citata non risulta richiamata nel contratto di cessione del 1930. Ma quand’anche la si volesse ritenere ancora valida ed efficace, la stessa all’art.3 non pone un divieto per l’Associazione per la cultura popolare di utilizzare le aule dell’edificio, ma un divieto di sottrarre tali aule all’uso esclusivo da parte dell’Istituto Magistrale, istituto che è pacifico fu trasferito in altra sede quantomeno dal 1993 (vedi pagina 9 della memoria di replica del Comune), ne è stato allegato o provato che esso abbia richiesto l’utilizzo di aule di viale Cavallotti nel corso degli anni che rilevano la presente causa. In definitiva non vi è prova che le parti abbiano concordato un divieto di utilizzo dell’edificio da parte dell’Associazione Giosuè Carducci ma, allo stesso modo, non vi è prova che le parti abbiano concluso un accordo di segno opposto.

Come si è visto, il contratto di cessione del 1930 concede all’Associazione Giosuè Carducci il diritto di utilizzare gratuitamente i soli locali indicati al punto 3 a) e b) e l’appellata non ha fornito prova della successiva adozione di una convenzione o regolamento che autorizzasse l’utilizzo gratuito (senza spese per le utenze) di locali ulteriori. Non rileva poi la circostanza che l’Ente comunale abbia tollerato per molti anni l’utilizzo da parte dell’Associazione di locali diversi da quelli concessi in uso e abbia atteso un lungo lasso temporale, prima di contestare l’utilizzo di spazi non consentiti (la prima lettera di contestazione prodotta risale al 2001) e prima di inviare le richieste di rimborso delle spese relative alle utenze di riscaldamento ed elettricità (la prima missiva con richiesta di pagamento risale al febbraio 2013).

Tale atteggiamento dell’Ente comunale rientra nell’ambito di una mera tolleranza della condotta altrui e non può ritenersi né espressione della rinunzia a far valere un diritto né tantomeno, della volontà negoziale di modificare gli accordi del 1930 ampliando i locali concessi in uso gratuito all’Associazione […]. Per i motivi esposti, l’Appello incidentale proposto dall’Associazione Carducci non può essere accolto.

Cosa significa? Lo abbiamo chiesto alla presidente del Carducci Maria Cristina Forgione che peraltro è avvocato: “Intanto va evidenziato come abbiano confermato la sentenza di primo grado, la nostra associazione non deve pagare le utenze, che poi è quanto abbiamo sostenuto da sempre“.

Per quanto riguarda l’Appello Incidentale respinto invece: “Chiedeva che fosse accertato che anche sulle altre stanze ci fosse il diritto al gas gratuito. Il giudice dice semplicemente che non c’è una prova pro o contro. In sostanza, quello che emerge è che noi abbiamo occupato i locali senza che la cosa fosse confermata o vietata da un accordo. Per noi va benissimo così, sarebbe stato peggio che ci avessero detto di lasciare quegli spazi. Si lascia aperto a quanto noi abbiamo chiesto, cioè il riconoscimento dell’utilizzo dei locali. Tutte le azioni contro il Carducci non sono legittime, l’accordo non è superato e non c’è atto che dica che non possiamo utilizzare gli spazi. La sentenza di primo grado conferma totalmente i fatti, tanto che non siamo stati condannati a pagare le spese processuali, cosa successa invece al Comune.“.

E ora? “Approfondiremo il documento, intanto siamo contentissimi. Aspettiamo le prossime pronunce che non potranno non tener conto di questa decisione”. Cosa manca ancora? “Il pronunciamento sulla Cautelare, cioè la possibilità per il Comune di riprendersi il palazzo e poi la questione che abbiamo sollevato sull’inadempimento contrattuale del Comune”.

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