Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato una nuova ordinanza in vigore da domani, giovedì 24 dicembre 2020, fino al 15 gennaio 2021.
In particolare, sono previste le disposizioni per l’attività dei corsi di formazione individuali e collettivi diversa da quelli autorizzati o finanziati da Regione Lombardia. A titolo esemplificativo e non esaustivo il provvedimento riguarda scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere, ivi compresi gli eventuali esami, che si svolgeranno con le seguenti modalità:
a) a distanza, se l’attività corsistica è collettiva;
b) in presenza, con esclusione dei giorni di Zona Rossa di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, se l’attività corsistica è individuale e non è, in relazione alle specifiche modalità concrete di svolgimento delle lezioni, delle prove e delle esercitazioni, possibile svolgerle a distanza.
In ogni caso le lezioni individuali in presenza si svolgono nel rispetto delle misure generale di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19 e delle disposizioni, per quanto compatibili, presenti nelle schede ‘Formazione professionale'” e ‘Spettacoli dal vivo’, per quanto compatibili, di cui all’allegato 9 del DPCM 3 dicembre 2020 e delle ulteriori misure specifiche rispetto alle singole attività corsistiche disposte dal gestore dell’attività.
Viene inoltre precisato che nella stessa aula, sala o locale in cui si tiene l’attività corsistica individuale del corso non potranno svolgersi contemporaneamente altri corsi/esami individuali.
L’ordinanza ha l’obiettivo di rispondere a dubbi interpretativi sia da parte degli operatori del settore che da parte degli utenti, con particolare riguardo allo svolgimento di tali attività nel periodo di efficacia della presente Ordinanza, tenuto conto della classificazione in zone di cui agli artt. 2 e 3 del DPCM 3 dicembre 2020.
L’articolo 2 riguarda le attività agricole, controllo faunistico, attività venatorie e attività piscatorie.
Limitatamente ai giorni di Zona Arancione di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 (28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio 2021, come previsto dal DL 172/2020), si applicano le disposizioni di cui all’art. 4 dell’Ordinanza n. 649 del 9 dicembre 2020 già adottate in relazione al periodo 10-12 dicembre 2020.