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Frontiere, dal 3 giugno i cittadini svizzeri potranno venire in Italia senza obbligo di quarantena

Per il Comasco, come per tutte le aree al confine con la Svizzera, la domanda ha ovviamente una valenza particolare: assodato che un italiano, dal 3 giugno, non potrà ancora andare in Svizzera (fatta eccezione per i frontalieri, per chi ha un permesso valido o per chi si trova in una situazione di assoluta necessità), un cittadino elvetico potrà entrare in Italia?

Questione di ancor maggiore attualità visto che ieri il governo italiano ha confermato che il 3 giugno, alle frontiere italiane, non ci sarà più alcun obbligo di quarantena di 14 giorni per i cittadini stranieri provenienti dai Paesi Schengen, quindi anche la Svizzera (per gli altri, il giorno X sarà il 15 giugno).

L’unica certezza viene dalle Faq della Segreteria di Stato della migrazione svizzera, dove alla domanda “Chi è domiciliato in Svizzera può ancora recarsi all’estero e poi rientrare in Svizzera?” viene risposto espressamente che “L’entrata negli Stati limitrofi rientra nella sfera di competenza delle autorità estere. La Svizzera non impedisce a nessuno di uscire dal nostro Paese. Tuttavia, chi intende rientrare in Svizzera deve presentare i seguenti documenti: una carta d’identità o un passaporto svizzeri; in quanto stranieri, uno dei documenti elencati alla domanda «Chi può ancora entrare in Svizzera?» (sempre nelle Faq, ndr)”.

Insomma, venire in Italia dalla Confederazione, dal 3 giugno prossimo, sarà possibile (a determinate condizioni, come vedremo) e non esiste alcuna legge che possa impedirlo a un cittadino elvetico. E questo al netto del fatto che la Confederazione tuttora “sconsiglia” – che è comunque diverso da proibire – i viaggi in Italia fino al prossimo 6 luglio.

Tutto chiaro dunque? No, perché forse per una volta la confusione non è caratteristica solo tricolore.

La Svizzera, infatti, ha esplicitamente vietato il cosiddetto “turismo degli acquisti” ai sensi dell’articolo 3a dell’ordinanza 2 COVID-19.

Così come “l’importazione di merci attraverso un valico di frontiera da un paese vicino è vietata se il viaggio è servito esclusivamente per il turismo dello shopping. Ciò vale anche nel caso in cui siano soddisfatte le suddette condizioni di iscrizione. Viene inflitta una multa di 100 franchi al rientro in Svizzera se si tratta di un caso evidente di turismo degli acquisti e se il passaggio della frontiera è avvenuto esclusivamente a tale scopo”. Trovate i riferimenti a questo link.

Chiarite alcune fattispecie, altro tema è che cosa accade al cittadino svizzero che a partire dal 3 giugno varcasse il confine, venisse in Italia e tornasse poi in Svizzera. In questo caso l’incertezza regna sovrana anche se non è prevista una quarantena “di default”, per così dire. Le uniche indicazioni “utili” erano arrivate qualche giorno fa dal presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi: “Le condizioni dettate al rientro dipenderanno dalla situazione epidemiologica”. Cosa significhi e cosa comporti esattamente quell’affermazione, a oggi non si sa.

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