Paradosso: dalla città-epicentro del “Giglio Magico”, quella Firenze patria di Matteo Renzi e del renzismo in senso lato, arriva una notizia che potrebbe avere un effetto-bomba anche a Como. Anzi, di più: potrebbe averlo proprio nella più rovente delle discussioni politiche di Palazzo Cernezzi, quella in corso sul Regolamento di polizia urbana che già ha prodotto sconquassi (dal no di Forza Italia alla temporary-intesa Rapinese-Negretti).
Come noto, nel regolamento comasco in itinere sono disegnate anche le ribattezzate “zone rosse”, ovvero quelle aree della città dove la giunta e quel che resta della maggioranza intenderebbero prevedere l’applicazione del Daspo Urbano per allontanare immediatamente e per un tempo variabile soggetti “indesiderati”. E tra questi vengono individuati coloro che si “macchiano” di “ubriachezza manifesta”, “atti contrari alla pubblica decenza”, “commercio abusivo” e “parcheggiatori abusivi”. Ma l’accesso alle zone rosse sarebbe vietato anche – e qui siamo al punto cruciale – a chi ha una denuncia pendente per i reati precedentemente citati.
Le aree delle città individuate sono: tutto il centro storico, il Mercato Mercerie e il Mercato Coperto, ma anche i giardini lungo le mura di viale Varese, il lungolago fino a Villa Geno, tutta l’area dei giardini a lago e la passeggiata fino al parco di Villa Olmo.
Ebbene, ecco però che ieri il Tar della Toscana ha accolto il ricorso di un giovane disoccupato laureato in filosofia con un piccolo precedente per droga, appoggiato dall’associazione di consumatori Aduc, entrambi schierati contro l’ordinanza della Prefettura di Firenze che, dal 9 aprile scorso, istituiva zone rosse molto simili a quelle desiderate a Como (dal centrodestra). Ovvero 17 aree off-limits della città toscana dove non potevano stazionare le persone denunciate per rissa, stupefacenti, lesioni, percosse, commercio abusivo.
Nell’accogliere il ricorso, i giudici parlando di “irragionevole automaticità tra la denuncia per determinati reati e l’essere responsabile di comportamenti incompatibili con la vocazione e la destinazione di determinate aree”.
Inoltre, sempre secondo il Tar della Toscana, la “automatica equiparazione appare irragionevole poiché non è dato evincere nesso di consequenzialità automatica tra il presupposto e la conseguenza”, “in altri termini non è predicabile in via automatica un comportamento di tal genere in capo a chi sia solamente denunciato per determinati reati”.
E ancora: “Lo strumento (di prevenzione) del divieto di stazionare in determinate aree urbane non può essere usato in via ordinaria poiché dovrebbe esser previsto da specifica norma di legge come stabilisce l’articolo 16 della Costituzione”.
Conseguenza: ordinanza prefettizia annullata e, almeno per ora, zone rosse annullate. Un tema i cui potenziali riflessi, probabilmente, faranno capolino anche nella già tormentata discussione sul Regolamento di polizia urbana a Palazzo Cernezzi che contiene l’indicazione delle aree proibite su suolo comasco.
Un commento
Beh, mi sembra giusto il comune non può sostituirsi allo stato.