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Nuovo accordo fiscale frontalieri: tasse, indennità, smartworking, tutte le novità. Il vademecum

Ratificato l’accordo sulla tassazione dei frontalieri, con il voto di questa mattina in Senato  (qui i dettagli), è stata fatta la storia a distanza di 49 anni dal 1974, data alla quale risaliva la precedente intesa.

Soddisfazione è stat espressa da più parti. A partire anche dal sindacato Ocst. “Siamo soddisfatti – ha detto il responsabile frontalieri Ocst Andrea Puglia – Ricordiamo come siano state fatte conquiste rispetto alla prima versione come la clausola I salvaguardia per I vecchi frontalieri che che continueranno a pagare imposte solo in Svizzera anche in caso di disoccupazione o cambio del posto lavoro e vantaggia anche per I nuovi frontalieri”.

Il Ddl definitivamente approvato oggi, ufficializza anche l’uscita della Svizzera dalla black list italiana e il conseguente ripristino “del telelavoro per i frontalieri fiscali senza impatti tributari nel limite del 40% del tempo di lavoro. Come già ampiamente anticipato nelle settimane scorse, tale disposizione sul telelavoro è retroattiva al 1° febbraio 2023, dando piena sicurezza a quelle aziende che hanno già iniziato ad applicarla e resterà valida solo fino al 30 giugno 2023. Per dare stabilità al provvedimento dopo quella data sarà necessario che il Governo italiano sottoscriva un apposito nuovo Accordo amichevole con la Svizzera. Anche per questo secondo argomento, trovate in coda la relativa scheda di approfondimento”, fanno sapere dall’Ocst.

E per sapere nel dettaglio i nuovi punti fondamentali dell’accordo è stato redatto un primo dossier dettagliato da Ocst

Ecco il contenuto:

ACCORDO FISCALE

L’Accordo sulla tassazione dei lavoratori frontalieri

Dopo anni di trattative, il 23 dicembre 2020 l’Italia e la Svizzera hanno firmato un nuovo Accordo sulla tassazione dei lavoratori frontalieri che andrà a sostituire il precedente Accordo del 1974. Tra il 2021 e il 2023 i Parlamenti dei due Stati hanno poi adempiuto ai passaggi necessari interni per la traduzione del testo in Legge dello Stato. Il 31 maggio 2023, con la votazione del Disegno di Legge di ratifica da parte del Senato italiano, è avvenuto l’ultimo di questi passaggi. Si attende ora solo il fatidico scambio di missive protocollari tra Berna e Roma. Quello stesso giorno il nuovo Accordo entrerà in vigore anche se sarà poi applicabile solo a partire dal 1° gennaio 2024.

Cosa accadrà ai “nuovi frontalieri”

Nel patto bilaterale è previsto che i “nuovi frontalieri” (cioè coloro che diverranno tali per la prima volta dopo l’entrata in vigore dell’Accordo) avranno un meccanismo di tassazione concorrenziale tra Italia e Svizzera. In particolare essi pagheranno l’imposta alla fonte nel Cantone di lavoro (secondo delle nuove tabelle fiscali ancora in fase di elaborazione) ma dovranno poi pagare l’IRPEF in Italia secondo le aliquote ordinarie con detrazione per quanto già pagato in Svizzera. Grazie all’azione del sindacato, nel DDL di ratifica sono state tuttavia inserite alcune agevolazioni che andranno ad abbassare l’IRPEF italiana, oltre che a migliorare alcune prestazioni di natura sociale per gli stessi frontalieri (vedi più avanti).

Cosa accadrà ai “vecchi frontalieri” e quali sono i termini per essere definiti tali

Secondo le intenzioni iniziali di Italia e Svizzera, il cambio di sistema fiscale avrebbe dovuto interessare tutti i frontalieri, quindi anche coloro che già da anni lavorano in Svizzera. La concertazione tra il sindacato e la politica ha fatto però sì che nel nuovo Accordo venisse inserita una clausola di salvaguardia per i cosiddetti “vecchi frontalieri fiscali”, i quali continueranno ad essere tassati esclusivamente in Svizzera fino alla pensione, anche in caso di cambiamento del posto di lavoro o di periodi di disoccupazione. I “vecchi frontalieri fiscali” sono coloro che, al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo hanno questi elementi (oppure, se attualmente non più presenti nel mercato svizzero, hanno avuto questi stessi elementi tra il 31 dicembre 2018 e l’entrata in vigore dell’Accordo): – residenza fiscale nei Comuni di confine (ovvero iscrizione in Comune, dimora abituale e centro degli interessi familiari); – rientro giornaliero tra Italia e Svizzera; – hanno (o hanno avuto) il proprio datore di lavoro in Ticino, Grigioni o Vallese; – mantengono questi elementi nel tempo per tutta la durata del proprio lavoro in Svizzera.

Un “nota bene” importante: quale sarà il termine temporale utile per divenire “vecchio frontaliere”, cioè per entrare nel mercato svizzero con ancora il vecchio trattamento fiscale? Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese Segretariato Cantonale – Ufficio frontalieri Via S. Balestra 19 CH-6900 Lugano frontalieri@ocst.ch www.ocst.ch Saranno considerati “vecchi frontalieri” coloro che entreranno nel mercato svizzero con tutte le condizioni sopra descritte prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo. Abbiamo già visto come l’entrata in vigore formale del nuovo Accordo sarà data dal giorno in cui gli Stati si scambieranno le lettere protocollari, un passaggio che è ormai imminente. L’Accordo sarà poi applicabile solo dal 1° gennaio 2024, tuttavia con ogni probabilità gli Stati bloccheranno il termine per diventare “vecchi frontalieri fiscali” al giorno dello scambio delle lettere (cioè, appunto, al giorno dell’entrata in vigore dell’Accordo). Se dunque un frontaliere fiscale inizierà a lavorare come tale dopo la ratifica (ma prima di fine anno), egli sarà considerato un “nuovo frontaliere”. Per le mensilità del 2023 gli si applicherà ancora il vecchio Accordo (tassazione esclusiva del reddito in Svizzera) ma con il 2024 rientrerà nel nuovo meccanismo di tassazione concorrenziale. A livello teorico gli Stati potranno anche accordarsi per includere tra i “vecchi frontalieri fiscali” tutti coloro che diverranno tali entro la fine dell’anno. Si tratta tuttavia di un’ipotesi ormai molto remota. In ogni caso sarà compito degli Stati dare una comunicazione ufficiale in tal senso.

I frontalieri “fuori fascia”

I lavoratori frontalieri che sono già attivi in Svizzera ma che non hanno la residenza fiscale nei Comuni di confine saranno ancora tenuti a dichiarare il reddito da lavoro in Italia. Anche loro potranno tuttavia godere di alcune condizioni migliorative ottenute dal sindacato (vedi prossimo paragrafo).

Le rivendicazioni del sindacato a favore dei “nuovi frontalieri” e dei frontalieri fuori fascia

Nel DDL italiano sono state accolte ulteriori richieste avanzate dal sindacato a favore dei frontalieri. Le principali sono: • istituzione di una franchigia fiscale di 10’000 € (che sarà quindi deducibile dal reddito imponibile in Italia). • la possibilità di dedurre dal reddito imponibile anche i contributi pagati per il prepensionamento (gli altri contributi previdenziali e assicurativi sono già oggi deducibili); • la deducibilità degli assegni familiari svizzeri; • alcune specifiche misure di sostegno finanziario per i Comuni di confine.

Nuova indennità di disoccupazione

Il sindacato ha anche ottenuto l’inserimento nel DDL di ratifica di una nuova indennità di disoccupazione per i frontalieri che garantirà a coloro che perderanno il lavoro dei sussidi decisamente più alti di quelle attuali per i primi tre mesi. I dettagli verranno diffusi in seguito.

Black list

Il DDL ha una validità storica anche sul profilo finanziario in quanto ha ufficializzato lo stralcio della Svizzera dalla black list italiana.

In arrivo il “vademecum”.

Nelle prossime settimane verrà diffuso un agile vademecum redatto a cura delle sigle sindacali svizzere e italiane con ulteriori analisi di dettaglio del nuovo Accordo. Il documento disporrà anche di un nutrito ventaglio di risposte alle principali “domande frequenti”. UFFICIO FRONTALIERI OCST Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese Segretariato Cantonale – Ufficio frontalieri Via S. Balestra 19 CH-6900 Lugano frontalieri@ocst.ch www.ocst.ch

TELELAVORO

L’inquadramento giuridico del telelavoro effettuato dai frontalieri è un tema molto articolato in quanto genera due livelli di impatto, uno previdenziale (ovvero che riguarda i contributi pensionistici) e uno fiscale (ovvero che riguarda la tassazione del reddito da lavoro).

Impatti previdenziali fino al 30 giugno 2023

In base al diritto europeo (art. 13 del Reg. CE n. 883/04 e art. 14 del Reg. CE n. 987/09), una persona residente in Italia che sottoscrive un contratto di lavoro in Svizzera può lavorare da casa al massimo per il 24,99% del tempo di lavoro previsto dal contratto stesso. In caso di superamento di questa soglia l’autorità previdenziale italiana (cioè l’INPS) acquisisce la facoltà di richiedere all’azienda svizzera l’incasso del relativo contributo in Italia, il che implicherebbe molta burocrazia oltre a maggiori oneri finanziari. L’Unione Europea ha tuttavia deciso di sospendere questo limite fino al 30 giugno 2023. Fino a quella data si potrà pertanto fare telelavoro anche oltre il 25% del tempo di lavoro senza correre il rischio di dover pagare l’INPS in Italia.

Impatti fiscali fino al 30 giugno 2023

In base poi all’Accordo tra Italia e Svizzera sulla tassazione dei frontalieri del 1974 e alle prese di posizione dell’Agenzia delle Entrate (leggi qui), il frontaliere residente nei Comuni di frontiera se svolge delle intere giornate di lavoro su suolo italiano è tenuto a dichiarare in Italia l’intero reddito da lavoro (con relativo incremento della tassazione). Durante la pandemia è stata però sospesa anche questa implicazione grazie ad un Accordo amichevole transitorio stipulato da Italia e Svizzera. Tale Accordo è rimasto valido per oltre due anni ma fu poi disdetto dall’Italia con effetto al 31 gennaio 2023. Tramite il DDL approvato dal Governo italiano, si concede ora ai frontalieri la possibilità di lavorare da casa per il 40% del tempo di lavoro senza avere impatti tributari. La norma resterà valida solo fino al 30 giugno 2023 e sarà retroattiva al 1° febbraio 2023.

Cosa accadrà dal 1° luglio 2023

L’UE ha proclamato che a partire dal 1° luglio 2023 i singoli Stati avranno la libera facoltà di concedere ai frontalieri di lavorare da casa entro il 49% del tempo di lavoro senza avere impatti di natura previdenziale. La Svizzera si è già detta favorevole a questa ipotesi mentre si attende ancora un pronunciamento ufficiale da parte italiana. L’ipotesi più accreditata è che i Governi di Italia e Svizzera andranno a negoziare un Accordo amichevole per dare stabilità al criterio del 40% (che a quel punto risulterebbe valido ed univoco sia per il piano previdenziale che per quello fiscale).

 

Soddisfazione anche da parte di Massimo Mastromarino, presidente dell’Associazione dei Comuni Italiani di Frontiera che ha sottolieato alcuni tratti salienti del lavor fatto per arrivare al nuovo accordo.

Eccoli:

  • Il riconoscimento della specificità e del ruolo dei Comuni di Frontiera circa le problematiche transfrontaliere oggetto del nuovo accordo, includendo l’Associazione tra i soggetti facenti parte di diritto della Commissione mista di controllo prevista dall’articolo 6, comma 1 del nuovo accordo fiscale;

  • Il mantenimento in via strutturale ai Comuni di frontiera di risorse finanziarie, attraverso trasferimenti dallo Stato in conto capitale e in parte corrente ( quest’ultima elevata fino al limite massimo del 50% dell’importo annualmente attribuito), assicurando che non vi siano riduzioni delle risorse attualmente disponibili derivanti dal versamento dei ristorni da parte dei Cantoni in applicazione dell’Accordo del 1974 e pari, con riferimento all’anno 2019, a 89 milioni di euro;

  • La revisione dei termini e le modalità di determinazione dei Ristorni e in particolare della soglia del rapporto frontalieri/popolazione residente per l’attribuzione diretta ai Comuni, che non potrà eccedere la quota del 3%;

  • L’introduzione del regime transitorio per i lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano in Svizzera o che vi hanno lavorato con decorrenza dal 31 dicembre 2018, ai quali viene applicato il regime di tassazione esclusiva in Svizzera, analogamente a quanto previsto dall’Accordo del 3 ottobre 1974 fino ad oggi vigente;

  • Il finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale nei Comuni dell’area di Frontiera, come individuati all’art. 2 del nuovo accordo, a valere sulle eventuali maggiori entrate derivanti dall’applicazione dell’Accordo, attraverso l’istituzione di un fondo per lo sviluppo economico e il potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine da utilizzare con il coinvolgimento dei Comuni dell’area di Frontiera o per la creazione di un “assegno di frontiera” a sostegno dei salari dei lavoratori impiegati nella fascia di confine italiana;

  • L’introduzione per tutti i nuovi frontalieri italiani che si recano al lavoro nei paesi confinanti o limitrofi all’Italia dell’aumento della franchigia fiscale a 10.000 €; la non imponibilità degli assegni familiari erogati dal Paese di lavoro; la deducibilità dei contributi per il prepensionamento e la revisione in aumento della Naspi.

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