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Nuovo pontile di viale Geno: il Tar respinge il ricorso di tre società di taxi-boat

Il Tribunale amministrativo della Lombardia non ha sospeso le disposizioni adottate dal Comune di Como per l’utilizzo del pontile sul lago. Al centro della controversia ci sono i danni economici denunciati dagli operatori e le misure per la sicurezza degli utenti. La decisione, però, non chiude la causa nel merito

Il pontile di Villa Margherita, sul lago di Como, resta al centro di una controversia tra il Comune e un gruppo di società e imprenditori che operano nel settore delle escursioni in barca. Con un’ordinanza pubblicata il 28 ottobre 2026, il Tribunale amministrativo regionale (Tar) della Lombardia ha respinto la richiesta di sospendere temporaneamente le nuove disposizioni che regolano l’utilizzo dell’approdo.

La decisione riguarda, in particolare, la delibera approvata dalla Giunta comunale il 31 luglio 2026 e il regolamento operativo successivamente predisposto da Como Servizi Urbani, la società coinvolta nella gestione del pontile.

Il ricorso degli operatori

A rivolgersi al Tar sono state tre società — Como Lake Journey, Boat Tours Como Lake Getaway e The Black Pearl — insieme a diversi imprenditori individuali attivi nel settore dei servizi nautici sul lago. I ricorrenti hanno chiesto ai giudici di annullare gli atti del Comune e le regole per l’utilizzo del pontile. In attesa della decisione definitiva, hanno inoltre domandato di sospenderne gli effetti, per evitare che le disposizioni contestate continuassero ad applicarsi durante il processo. Il Tribunale, tuttavia, non ha ritenuto che ci fossero motivi sufficienti per concedere questa misura urgente.

Perché il Tar ha respinto la richiesta

Il punto centrale dell’ordinanza riguarda i possibili danni che gli operatori sostengono di poter subire a causa delle nuove regole. Secondo i giudici, in questa fase non è stato dimostrato che tali danni siano irreparabili. Il pregiudizio denunciato, si legge nel provvedimento, appare soprattutto di natura economica: un tipo di danno che, almeno in linea di principio, può essere affrontato anche successivamente. Il Tar ha preso in considerazione anche le preoccupazioni espresse in relazione alla sicurezza delle persone che utilizzano il pontile. Su questo aspetto, i giudici osservano che i rischi segnalati sembrano essere già stati valutati dall’amministrazione pubblica, che ha il compito istituzionale di tutelare l’incolumità degli utenti.

Per queste ragioni, il Tribunale ha deciso di non intervenire con una sospensione provvisoria delle disposizioni contestate.

Che cosa cambia, concretamente

La conseguenza immediata è che le regole impugnate non vengono sospese per effetto di questa ordinanza e possono quindi continuare a trovare applicazione. È importante, però, distinguere questa decisione da una sentenza definitiva. Il Tar non ha stabilito in via conclusiva che tutte le disposizioni del Comune siano legittime, né ha respinto definitivamente le contestazioni degli operatori. Ha semplicemente valutato che, allo stato degli atti e in questa fase urgente, non sussistono le condizioni per bloccarle temporaneamente.

La controversia dovrà quindi essere valutata nel prosieguo del giudizio, quando i giudici potranno esaminare le questioni ancora aperte in modo più approfondito.

Spese legali compensate

Il Tribunale ha inoltre deciso di compensare le spese di questa fase del procedimento. In termini semplici, ciascuna parte sostiene le proprie spese legali relative alla richiesta di sospensione, senza che una debba rimborsarle all’altra per questa specifica fase. L’ordinanza è stata adottata dalla Quinta Sezione del Tar Lombardia, a Milano, dopo la camera di consiglio del 27 ottobre 2026. Relatrice è stata la consigliera Concetta Plantamura. La vicenda resta dunque aperta: per il momento le disposizioni contestate non vengono bloccate, ma la decisione sulla loro legittimità definitiva è una questione distinta da quella affrontata con questa ordinanza cautelare.

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