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Velocità, dossi, marciapiedi, ciclisti affiancati e bici elettriche truccate: le novità per la mobilità sostenibile

“Oggi alla Camera abbiamo presentato una proposta di legge sulla mobilità attiva. Un testo che mette al centro la tutela di pedoni e ciclisti e, più in generale, il rafforzamento della sicurezza stradale, con un impatto positivo sulla qualità ambientale e sulla vivibilità delle nostre città”. Lo fa sapere in una nota la capogruppo Pd alla Camera, Chiara Braga intervenendo alla presentazione della proposta di legge a prima firma della collega Valentina Ghio, con la collaborazione di FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Qui la proposta in forma integrale.

“Parlare di mobilità sostenibile – chiarisce Braga – non è uno slogan, ma una scelta concreta: significa ridurre traffico e inquinamento, migliorare la salute delle persone e rendere gli spazi urbani più sicuri e fruibili. L’obiettivo è costruire un modello di mobilità sempre più a misura d’uomo, capace di unire sicurezza, rispetto dell’ambiente e giustizia sociale, garantendo a tutti l’accesso a sistemi di trasporto più sostenibili”.

“Investire in infrastrutture ciclabili e in percorsi sicuri per pedoni e ciclisti vuol dire rendere le città più inclusive e più sicure. È un’opportunità che riguarda da vicino anche Como e i comuni della nostra provincia lariana , territori che possono trarre grande beneficio da una mobilità più integrata, sicura e sostenibile, in primis attraverso la volontà politica di realizzare reti di piste ciclabili continue e ben collegate, superando l’attuale frammentarietà”.

Le novità

Tra le novità più rilevanti, l’articolo 3 introduce nel codice della strada l’articolo 140-bis, che disciplina la gerarchia delle responsabilità degli utenti della strada, prevedendo la graduazione della responsabilità secondo la potenziale capacità di produrre danno. È stabilita una presunzione relativa di responsabilità dell’utente ‘più forte’ – tipicamente il conducente di un veicolo a motore – in caso di collisione con utenti vulnerabili, salva prova contraria”.

Si interviene inoltre sull’articolo 2054 del codice civile, sostituendo il secondo comma per adeguarlo al nuovo principio e per chiarire i criteri di ripartizione della responsabilità in caso di sinistro.

L’articolo 4 modifica gli articoli 190 e 191 del codice della strada per accrescere la tutela dei pedoni. Viene consentito il transito sul margine destro della carreggiata in caso di insufficienza di marciapiedi o percorsi pedonali e riconosciuto il diritto alla sosta in gruppo sui marciapiedi. Si chiarisce il diritto di precedenza dei pedoni nelle strade urbane a una corsia per senso di marcia, rafforzando l’obbligo dei conducenti di fermarsi quando i pedoni manifestano l’intenzione di attraversare.

L’articolo 5 apporta numerose modifiche agli articoli 40, 143, 148, 150 e 182 del codice della strada, per agevolare e proteggere la circolazione dei velocipedi. Tra le novità principali: il conferimento ai ciclisti della possibilità di procedere affiancati in due; la possibilità di circolazione contromano nelle strade a senso unico con limite di velocità di 30 km/h; regole più chiare per il sorpasso e per la distanza di sicurezza; possibilità di attraversare sugli attraversamenti pedonali nelle parti esterne. Le norme mirano ad aumentare la sicurezza e a favorire l’uso quotidiano della bicicletta.

L’articolo 6 interviene sugli articoli 141 e 142 del codice della strada. Si introduce un obbligo più stringente di riduzione della velocità in prossimità di pedoni, ciclisti o attraversamenti. Si riduce altresì il limite generale di velocità a 30 km/h per le strade urbane di quartiere (tipo E) e locali (tipo F), che può essere elevato a 50 km/h, e a 50 km/h per le strade di scorrimento (tipo D), che può essere elevato a 70 Km/h. Si disciplina inoltre la procedura di classificazione delle strade da parte dei comuni e si prevede la copertura finanziaria per l’adeguamento.

L’articolo 7 introduce l’obbligo di dotare i veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 di adesivi per la segnalazione degli angoli cie-
chi e di sistemi tecnologici di rilevamento automatico della prossimità di utenti vulnerabili. Sono previsti sanzioni amministrative e il ritiro della carta di circolazione in caso di mancata dotazione. È istituito un fondo specifico per il rimborso parziale dei costi di acquisto dei dispositivi.

L’articolo 8 introduce nel codice della strada sanzioni penali e pecuniarie per la produzione, la vendita e l’utilizzazione di dispositivi atti ad alterare le prestazioni di ciclomotori, motocicli, veicoli per la micromobilità e biciclette a pedalata assistita. È prevista anche la confisca del veicolo modificato.

L’articolo 9 amplia i poteri dei comuni in materia di limitazione della circolazione per motivi di sicurezza, introducendo la definizione di « strada o zona 30» e aggiornando le definizioni di «zona residenziale» e «zona scolastica». Si promuove l’uso di soluzioni infrastrutturali come attraversamenti rialzati e ampliamento dei marciapiedi per proteggere pedoni e ciclisti.

Con l’articolo 10 si consente agli enti proprietari delle strade di realizzare in modo semplificato interventi di moderazione del traffico (dossi, chicanes, restringimenti, isole di traffico, eccetera). Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incaricato di integrare le norme tecniche per rendere obbligatoria l’inclusione di tali misure nei progetti di costruzione e di riqualificazione di opere stradali.

L’articolo 11 introduce l’obbligo di realizzare marciapiedi su entrambi i lati di tutte le strade urbane (salve eccezioni mo-
tivate) e ne stabilisce le larghezze minime. Vengono aggiornate le definizioni di corsia e pista ciclabile e si semplifica la possibilità di consentire la circolazione dei velocipedi in senso opposto nelle zone a traffico limitato e nei centri storici.

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