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Revisione Strage di Erba, parla la procura di Como con Astori: “Accuse ingiustificabili ai magistrati, prove certe contro Rosa e Olindo”

“Accuse di condotte abusive ed illegittime, se non di veri e propri reati, a carico di magistrati della Procura di Como, a distanza di 16 anni dai fatti, senza giustificazione alcuna”. E’ una presa di posizione nettissima quella che arriva in una nota diffusa dalla procura di Como a firma del Procuratore Facente Funzioni, Massimo Astori che come noto ha condotto in prima linea indagini e accusa per la strage di Erba. Le parole di astori arrivano dopo la richiesta di riapertura del caso da parte del sostituto procuratore della corte d’appello di Milano Cuno Tarfusser (qui i dettagli).

Data l’importanza e l’eccezionalità del documento (è rarissimo che un magistrato prenda parola in un contesto diverso da quello dell’aula e del tribunale), riportiamo integralmente il comunicato:

Comunicato stampa sulla bozza di istanza di revisione del processo sui tragici fatti noti come “strage di Erba”, risalenti al 16.12.2006, recentemente divulgata, con ampi stralci e commenti, sui mass media.

Questo comunicato è sottoscritto dal Procuratore della Procura della Repubblica facente funzioni presso il Tribunale di Como, nei limiti imposti dalle norme in materia di rapporti con i mezzi di informazione (art.5 del D.Lgs n.106/2006 e fonti secondarie).

La Procura della Repubblica ritiene doveroso puntualizzare quanto segue.

La responsabilità penale di Rosa BAZZI e di Olindo ROMANO è stata affermata nei tre gradi di giudizio previsti dal codice di procedura penale (Corte d’Assise di Como 26.11.2008, Corte d’Assise d’Appello di Milano 20.4.201O, Corte di Cassazione 3.5.2011). I Giudici hanno espresso valutazioni ampiamente positive delle prove raccolte dalla pubblica accusa e hanno accolto integralmente nei tre gradi di giudizio le richieste dei rappresentanti dell’ufficio del Pubblico Ministero.

La lettura delle corpose e approfondite sentenze che hanno motivato la condanna all’ergastolo di entrambi gli imputati, atto imprescindibile e doveroso per chiunque intenda formulare pubblicamente osservazioni, non lascia spazio a perplessità. Nel corso delle tre fasi di giudizio, svolte nel pieno rispetto delle garanzie processuali e con la costante partecipazione della difesa, i Giudici hanno più volte affermato:

  • la correttezza dell’operato del Pubblico Ministero e dell’Arma dei Carabinieri, che, nella fase delle indagini preliminari, hanno raccolto prove materiali, documentali, dichiarative, scientifiche e logiche incontestabili (non certo le sole confessioni);
  • l’irrilevanza delle argomentazioni di segno opposto.

Quanto alla fase dibattimentale, le istanze di rimessione ad altro giudice e di ricusazione coltivate dalle difese, dirette a mettere in dubbio l’imparzialità e la serenità di giudizio della Corte d’Assise di Como, sono state ugualmente respinte dalla settima sezione della Corte di Cassazione con due distinte pronunce del 16.7.2008 e del 30.9.2008. A ciò si aggiunga che, anche dopo che le condanne all’ergastolo sono divenute definitive, i Giudici competenti, chiamati più volte ad esprimersi, hanno nuovamente:

  • sottolineato l’assenza di alterazioni della genuinità delle fonti di prova,
  • certificato la trasparenza dell’attività di raccolta del materiale probatorio (in particolare delle confessioni, delle dichiarazioni di una parte offesa, delle tracce biologiche),
  • riconosciuto, infine, la corretta acquisizione degli elementi d’accusa.

Dal 2015, infatti, ai tre gradi di giudizio ordinario e ai due giudizi incidentali ricordati, sono seguite numerose altre pronunce giurisdizionali su corpose istanze difensive tendenti ad ottenere nuove indagini e un giudizio di revisione. Tali istanze sono state ritenute prive di qualsiasi novità e di attitudini probatorie significative, semplicemente esplorative e inammissibili e quindi integralmente rigettate dai giudici aditi.

Si ricordano, tra le altre, le seguenti decisioni:

  • Corte d’Assise di Como in nuova composizione, 20.4.2015;
  • Corte d’Appello di Brescia, prima sezione penale, 16.1.2018;
  • Corte di Cassazione, sezione V0 penale, 12.7.2018;
  • Corte d’Assise di Como in nuova composizione, 5.4.2019;
  • Corte di Cassazione, sezione 1° penale,12.9.2019;
  • Corte d’Assise di Como in nuova composizione, 3.2.2020;
  • Corte di Cassazione, sezione l0penale, 17.11.2020.

Agli interventi giurisdizionali si sono aggiunti, nel 2020, accertamenti ispettivi ministeriali presso gli uffici di Procura Como, in seguito ad ulteriori segnalazioni di asserite irregolarità nelle operazioni di intercettazioni ambientali effettuate nel corso delle indagini. L’Ispettorato ha acquisito l’intero fascicolo processuale ed effettuato approfondimenti anche di natura tecnica senza formulare alcun rilievo.

Ancora, va sottolineato che la difesa, la quale ha assistito i due imputati per tutta la cruciale fase delle indagini preliminari ed ha ripetutamente incontrato i propri assistiti, non ha mai avanzato, in tale fase, doglianze sulle modalità delle stesse e in particolare degli interrogatori e della condotta tenuta da tutto il personale coinvolto (magistrati, operatori di polizia giudiziaria, polizia penitenziaria).

Infine: le confessioni della strage sono state dettagliate sino alla descrizione di ogni minimo e più atroce particolare, accompagnate da “ulteriori e decisive prove emerse … ognuna delle quali, anche da sola, avrebbe potuto condurre ad un giudizio di piena responsabilità degli imputati“, (Corte d’Assise di Como, sentenza di primo grado, pag.165), “spontanee, coerenti, e non indotte da suggerimenti od altro, ritrattate senza alcuna ragione o prova convincente, se non una scelta difensiva diversa”, (ordinanza Corte d’Appello di Brescia, 16.1.2018, pag. 25), non certo frutto di pressioni (ipotesi che “ha trovato secca smentita in pubblico dibattimento”, Corte d’Assise di Como, pag. 52).

Le confessioni agli inquirenti sono state inoltre seguite, nei mesi successivi, da ulteriori dichiarazioni confessorie a più interlocutori e persino da appunti manoscritti contenenti chiare ammissioni vergati da Olindo ROMANO e datati 4.4.2007, 5.5.2007, 12.6.2007,18.6.2007, 23.8.2007, 4.9.2007, 6.10.2007 (più altri quattro senza data) e da una lettera. Tali scritti sono stati minuziosamente analizzati, oltre che dalla Corte d’Assise di Como, dalla sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Milano (pagg. 45-529). La ritrattazione è stata il frutto di un cambio di strategia processuale. Non si è trattato di “una decisione dovuta ad un ripensamento complessivo, ma ad un completo cambio di strategia, sembra – questo sì – indotto da altri” (Corte d’Assise d’Appello di Milano, pag. 56).
La Corte d’Assise d’Appello ricorda (pag. 47) che lo stesso Olindo ROMANO aveva scritto “Gli avvocati vogliono rispondere anche loro con la carta stampata, troveranno penso un giornale che abbracci la nostra causa ma hanno chiesto se voglio scrivere qualche pezzo anch’io che poi verrà pubblicato – seminare dubbi incertezza caos nella stampa che ci è contro e agli imbecilli colpevolisti”.

In base alle considerazioni svolte in precedenza non stupisce:

  • che le difese intendano legittimamente riproporre nuove iniziative giudiziarie, né ovviamente che gli organi di informazione svolgano il loro prezioso servizio;
  • che ci si annuncino nuove prove difensive, in realtà riletture di materiale già ampiamente analizzato e prive di qualsivoglia elemento di novità.

Stupisce invece:

  • che la proposta di revisione, frutto dell’iniziativa individuale di un Sostituto Procuratore Generale della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Milano (l’ufficio che a suo tempo aveva chiesto la conferma delle condanne all’ergastolo nel giudizio di Appello), sia stata rapidamente ed integralmente divulgata, prima della sua trasmissione all’Autorità competente a valutarla e prima di un suo eventuale uso processuale;
  • che la premessa dell’atto menzioni la collaborazione delle difese e il ricorso a non meglio precisate “fonti aperte”

Infine, che nell’atto siano contenute espressioni quali:

  • “contesto che definire malato è un eufemismo” (riferito alle indagini),
  • “condanna pronunciata in conseguenza di falsità in atti”,
  • uso pesante di fonti di prova come ” ..’grimaldelli ‘per convincere i fermati a confessare”,
  • contestazioni “al limiti della correttezza … metodi o tecniche idonee a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare al capacità di ricordare e di valutare i fatti”,
  • “manipolazioni da parte dei Carabinieri” e altre frasi simili.

Le espressioni sopra riportate contengono accuse di condotte abusive ed illegittime, se non di veri e propri reati, a carico di magistrati della Procura di Como, a distanza di 16 anni dai fatti, senza giustificazione alcuna. La Procura della Repubblica di Como in questi 16 anni si è consegnata a un doveroso quanto rigoroso silenzio, guidata dal rispetto della legge, delle parti processuali e degli stessi condannati. La Procura auspica che altrettanto rispetto sia adottato, nelle forme e nei contenuti, da tutti coloro che si accostano a questa drammatica vicenda, al cui fondo rimane il profondo dolore di chi ne è stato colpito. Tutelerà comunque, nelle sedi e con le forme opportune, l’immagine dell’Ufficio, a difesa dei singoli magistrati e della loro correttezza professionale.

A questo comunicato seguirà la pubblicazione, sul sito istituzionale della Procura della Repubblica di Como, delle sentenze di condanna (Corte d’Assise di Como 26.11.2008, Corte d’Assise d’Appello di Milano 20.4.201O, Corte di Cassazione 3.5.2011).

Como, 27 aprile 2023.

Il Procuratore della Repubblica di Como facente funzioni,
Dott. Massimo Stori

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