Pendolare con cartelle e borsa vicino a un valico di confine, con auto in coda e montagne sullo sfondo
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Frontalieri, il Fisco cambia le carte in tavola: conta dove lavori, non dove ha sede l’azienda

Una questione tecnica, sì, ma tutt’altro che astratta: può incidere su busta paga, imposte e obblighi fiscali per chi vive da una parte del confine e lavora dall’altra.

Il caso da cui nasce il chiarimento riguarda una lavoratrice fiscalmente residente in un comune ticinese di confine, assunta come informatrice farmaceutica da una società italiana con sede legale in Veneto. Il nodo era proprio qui: il Veneto non rientra tra le zone italiane di frontiera previste dall’Accordo con la Svizzera.

La dipendente, però, svolgeva la propria attività soltanto in Lombardia, che invece è compresa nell’area frontaliera. Da qui l’interpello, presentato per capire se la sede del datore di lavoro potesse far perdere il regime dei lavoratori frontalieri. Un dettaglio solo in apparenza, perché da quella qualifica dipende il modo in cui il reddito viene tassato tra Italia e Svizzera.

La regola dell’Agenzia: non conta la sede, conta dove si lavora

La risposta dell’Agenzia delle Entrate è chiara: per il regime dei frontalieri Italia-Svizzera non conta la sede legale dell’azienda. Conta, invece, il luogo in cui il lavoro viene svolto concretamente. In pratica, anche una società con sede lontana dal confine può avere dipendenti frontalieri, se questi lavorano in modo stabile nell’area indicata dall’Accordo. Il Fisco richiama l’articolo 2 dell’Accordo italo-svizzero, che guarda alla posizione del lavoratore e non alla geografia interna dell’impresa.

Pendolare con borsa e documenti entra in auto vicino a un valico di confine, con montagne sullo sfondo
Un pendolare si prepara a oltrepassare il confine in auto: il luogo effettivo di lavoro è centrale per il regime dei frontalieri.

Per il datore di lavoro, spiega l’Agenzia, basta essere residente nell’altro Stato o avere lì una stabile organizzazione. Non serve che la sede aziendale si trovi entro una particolare fascia geografica. Il requisito territoriale riguarda quindi il luogo della prestazione di lavoro dipendente: nel caso esaminato, la Lombardia. Un passaggio importante, perché i casi possibili sono molti. Imprese con sede a Milano, Torino, Venezia o in altre città possono impiegare personale operativo nelle zone di confine, senza che l’indirizzo della sede sia, da solo, un ostacolo.

I requisiti da dimostrare: residenza, lavoro nell’area di confine e rientro quotidiano

Il principio fissato dall’Agenzia, però, non significa via libera per tutti. Per rientrare nel regime dei lavoratori frontalieri bisogna provare tre condizioni: la residenza fiscale in un comune situato, anche solo in parte, entro la fascia di 20 chilometri dal confine; lo svolgimento di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato; il rientro, di norma quotidiano, al proprio domicilio. Sono elementi concreti, che l’amministrazione può controllare.

Nel caso della lavoratrice residente in Ticino, quindi, la sede veneta della società non basta a escludere il regime. Occorre però dimostrare che l’attività sia stata svolta davvero in Lombardia e che il domicilio svizzero sia effettivo. In sintesi: conta dove si lavora, non dove sta la targa sulla porta dell’azienda. Resta però fondamentale conservare documenti coerenti: contratto, ordini di servizio, agenda degli spostamenti, eventuali report aziendali. Solo così il criterio indicato dal Fisco può reggere anche in caso di verifica.

Vecchi e nuovi frontalieri: il nodo della tassazione concorrente

Il chiarimento non riguarda solo il singolo interpello. Può interessare migliaia di lavoratori tra Lombardia e Canton Ticino, ma anche chi si muove lungo le altre aree di confine previste dall’Accordo. Lo stesso ragionamento può valere al contrario: un lavoratore residente a Como o Varese che lavora in Ticino non dovrebbe essere penalizzato se il datore svizzero ha la direzione generale a Zurigo o Berna, purché l’attività sia svolta davvero nei cantoni di frontiera. Il punto resta sempre lo stesso: il luogo effettivo della prestazione.

Il tema pesa ancora di più dopo l’entrata in vigore del nuovo Accordo Italia-Svizzera sui frontalieri, che distingue tra vecchi e nuovi lavoratori. I vecchi frontalieri mantengono il regime transitorio, con tassazione esclusiva in Svizzera ed esenzione dall’Irpef in Italia, anche se cambiano azienda, a condizione che il rapporto non si interrompa per oltre dodici mesi. I nuovi frontalieri, invece, rientrano in un sistema di tassazione concorrente tra i due Paesi. Ed è soprattutto per loro che il chiarimento del 22 giugno pesa di più: capire se si è dentro o fuori dal perimetro dell’Accordo può cambiare il conto fiscale di fine anno.

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