Lo abbiamo anticipato in lungo e in largo negli ultimi due anni. Come da count-down che apre il sito del Comune di Como mancano circa tre giorni all’entrata in vigore del nuovo Regolamento di Polizia Urbana (QUI E QUI).
In queste ore l’assessore alla Sicurezza, Elena Negretti, ha iniziato il volantinaggio informativo:
Regolamento di polizia urbana, Negretti al Mercato Coperto. “Volantini per tutta Como”

Ma oltre le brevi info riassunte nel volantino (qui potete leggerlo) le disposizioni inserite nel documento sono moltissime. C’è, per esempio, l’arcinota commissione che selezionerà gli artisti di strada:
L’esercizio dell’arte di strada è consentito previo parere di una commissione composta da almeno 5 esponenti del mondo della cultura comasca che si esprimerà nel rispetto di apposito regolamento che il Consiglio comunale approverà entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente.
Fino all’approvazione del citato regolamento le autorizzazioni verranno rilasciati dal competente dirigente comunale a proprio insindacabile giudizio.
L’obbligo di museruola da applicare, alla bisogna, a Fido:
I conduttori di cani, ad eccezione di quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono portare sempre con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali.
E, sempre per quanto riguarda Fido, non solo sacchetto per i bisogni solidi ma anche acqua per quelli liquidi:
Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, è fatto obbligo di raccogliere gli escrementi degli animali condotti qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico. Ad eccezione dei non vedenti con cani guida e delle persone diversamente abili, tutti i conduttori devono
raccogliere le deiezioni degli animali e gettarle negli idonei contenitori di rifiuti. Per quanto attiene alle deiezioni liquide il detentore dell’animale deve provvedere a diluirle con acqua.
Porte chiuse per i negozi con riscaldamento o aria condizionata accesi:
1. Su tutta l’area del territorio del Comune di Como è fatto divieto di mantenere permanentemente aperte le porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico:
a) nel periodo di accensione degli impianti di riscaldamento, ovvero dal 15 ottobre al 15 aprile ai sensi del DPR 74/2013. Questo periodo può eventualmente essere esteso con ordinanza apposita del Comune in presenza di situazioni climatiche che rendono necessaria l’accensione degli impianti;
b) nel periodo estivo qualora nei locali sia attivo un impianto di climatizzazione.
2. Dal divieto di cui al precedente comma sono esclusi gli esercizi commerciali dotati di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l’isolamento termico degli ambienti o quanto le porte non si affacciano direttamente verso l’esterno (ad esempio negozi all’interno di centri e/o insiemi commerciali) o verso ambienti climatizzati.
2. Dal divieto di cui al precedente comma sono esclusi gli esercizi commerciali dotati di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l’isolamento termico degli ambienti o quanto le porte non si affacciano direttamente verso l’esterno (ad esempio negozi all’interno di centri e/o insiemi commerciali) o verso ambienti climatizzati.
Volantini e volantinatori addio:
È vietata la collocazione di volantini sui veicoli in sosta.
2. È vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all’interno di spazi condominiali, ove sia esposto in modo visibile un cartello di divieto; in tale caso il materiale pubblicitario potrà essere immesso solo nell’eventuale apposito raccoglitore, se presente.
3. Nel caso in cui non sia possibile identificare l’autore materiale del fatto illecito, le sanzioni per le violazioni del presente articolo sono comunque poste a carico del beneficiario o utilizzatore del messaggio pubblicitario in qualità di obbligato in solido ai sensi dell’art. 6 della L. 689/81
Bando alla falce e alla scure:
È fatto divieto d’attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli o altri strumenti da taglio che non siano opportunamente smontati o protetti in modo da evitare pericolo o danni ai passanti.
Niente scampagnate sui tetti:
È vietato salire, sostare o camminare, collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, spallette di fiumi e torrenti, pigne dei ponti o ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria o altrui incolumità.
E non pensate di imitare Tom Sawyer, vietato:
Salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa o danneggiarli.
C’è anche il paragrafo hot:
La vendita di articoli erotici è riservata esclusivamente ai maggiorenni ed è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza, che abbiano l’ingresso distante almeno 200 metri da scuole, giardini, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere l’interno del locale o i prodotti messi in vendita.
2. Qualora, negli esercizi di cui al comma 1, si vendano anche altri articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.

Ovviamente abbiamo estratto arbitrariamente segmenti che abbiamo giudicato utili e, qualche volta, divertenti (sia pure necessari, sia chiaro) solo per strappare un sorriso. Vi invitiamo a sfogliare integralmente il documento, nel quale potreste trovare info utilissime sia che siate semplici cittadini, artisti di strada, commercianti, o altro. Qui:
NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA


