Sollevando lettrici e lettori (almeno un pochino) dal groviglio di norme e codici e impianti normativi che, pure giustamente, fanno da impalcatura ai ragionamenti una cosa emerge dalle relazioni consegnate al sindaco di Como Mario Landriscina dopo il clamoroso stop alla bonifica Ticosa: a volte la realtà supera ogni più azzardata fantasia.
In sostanza, il Comune si è dimenticato di modificare alcuni passaggi fondamentali circa i requisiti dei partecipanti in Gazzetta Ufficiale, e questo è noto. Ma quelli che l’amministrazione definisce, vedi nota sotto, “vizi di forma” sono errori clamorosi e li abbiamo trovati nelle due relazioni consegnate dai dirigenti al primo cittadino in questi giorni.
Un passaggio poi ha dell’incredibile, il dirigente del settore Appalti di Palazzo Cernezzi, Andrea Romolo Venturi, mette nero su bianco il paradosso: “il 2° classificato […] non può né essere escluso dalla gara né risultare aggiudicatario dell’appalto“.
Con ordine, perché serve.
L’otto aprile scorso con una nota diramata dal Cernezzi si è appreso che sul fronte della bonifica tutto riparte da zero, fine e stop. Perché e per come? Spiegava il Comune:
Ieri (7 aprile, Ndr) è stata inviata a tutti i concorrenti collocati nella graduatoria della gara relativa all’affidamento dei lavori di bonifica dell’area ex Ticosa una comunicazione di avvio del procedimento di annullamento della procedura di gara, al fine di consentire ai concorrenti di presentare eventuali osservazioni e/o interessi contrari alla revoca degli atti. Il procedimento verrà concluso entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio e l’esito sarà pubblicato all’albo pretorio.
L’avvio del procedimento si è reso necessario in quanto, in sede di esame dei requisiti posseduti dai partecipanti seguenti in graduatoria, sono emersi dei vizi nella documentazione della gara bandita alla fine di febbraio 2020. I vizi sono di carattere sia formale (mancata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di modifiche essenziali ai documenti di gara intervenute nel corso della procedura) sia sostanziale (erronea configurazione dei requisiti di legge previsti per lo smaltimento di rifiuti speciali).
Per poter procedere all’annullamento d’ufficio, tuttavia, non è sufficiente che vi siano dei vizi, ma è necessario che vi sia anche un interesse pubblico specifico e concreto, che nella fattispecie è rappresentato dall’ interesse dell’Amministrazione ad affidare i lavori di bonifica a un operatore in possesso dei necessari requisiti di legge e a fare ciò nel più breve tempo possibile. Per questo motivo, nella comunicazione di avvio è stato precisato che l’annullamento è finalizzato e propedeutico alla riedizione della gara.
La politica, chiaramente, è esplosa in un boato e ne ha fatto subito battaglia con un generale, pure comprensibile, “dalli al responsabile” (ne diamo conto qui). Parallelamente il sindaco Landriscina (che in un’intervista a CiaoComo ha detto di essere stanco di pagare per gli altri) ha chiesto lumi ai settori interessati e le risposte sono arrivate. Come detto dagli Appalti e anche dall’Ambiente, diretto da Rossana Tosetti.
Abbiamo letto i documenti. Come è andata l’esclusione del secondo classificato? Ecco come Venturi inquadra i fatti rispetto ai posizionamenti delle aziende in gara per la Bonifica:
1° classificato si è rifiutato di stipulare il contratto e quindi nulla potrebbe eccepire a fronte dell’annullamento della procedura.
Il 2° classificato, egualmente, non ha alcun interesse giuridicamente tutelabile, posto che è carente dei requisiti di legge.
Quanto al 3° classificato la sua posizione risulta strettamente dipendente da quella del 2° classificato. Conseguentemente, in data 7 febbraio u.s. il sottoscritto ha notificato, tramite pec, a tutti gli offerenti la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela
Dove sta l’inguacchio sul secondo classificato dunque? Il Comune, ricordavamo, genericamente parla di “vizi formali” e “mancata pubblicazione in Gazzetta”.
Ecco.
Venturi spiega con massima chiarezza: “La documentazione di gara […] prevede che il concorrente debba essere in possesso di iscrizione in categoria 5F, ossia una categoria insufficiente […] in
quanto abilitante al trasporto e smaltimento di un quantitativo massimo annuo di 3.000 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi. La predetta documentazione non è mai stata modificata […]”.
Come si rimedia? Scrive Venturi: “Con determinazione n. 422 del 3 marzo 2020 il Dirigente pro tempore del Settore appalti, a seguito di una nota del Settore Ambiente del 2 marzo 2020, agli atti dell’ufficio, ha disposto di modificare il Disciplinare di gara e l’allegato modulo di dichiarazione “C” prevedendo che in luogo dell’iscrizione in categoria 5F venisse richiesta ai partecipanti l’iscrizione in categoria 5C, ossia in una classe conforme”.
Bene, ma: “A detta determinazione ha fatto seguito la pubblicazione su piattaforma Sintel di un Avviso di pari contenuto, senza tuttavia che né il disciplinare, né il modulo di dichiarazione “C” venissero modificati sul punto. Inoltre alla predetta modifica – da ritenersi essenziale in quanto incidente sui requisiti di gara – non è stata data la medesima pubblicità assicurata alla documentazione di gara originaria, ossia, nello specifico, non è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale una rettifica del bando di gara nel senso suddetto, di talchè la procedura di gara continua ad essere regolata dal bando di gara originario che con riferimento ai requisiti rinvia al disciplinare di gara, anch’esso come detto non modificato”.
Insomma, i concorrenti si sono presentati con i requisiti richiesti, il Comune si accorge che non sono sufficienti e li modifica ma si dimentica di ufficializzare nell’unico modo previsto, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
E lo scrive ancora Venturi: “Tra i tre concorrenti privi dei requisiti di legge che sono stati ammessi alla gara, figura anche il 2° classificato, che stante quanto sopra rappresentato, non può né essere escluso dalla gara né risultare aggiudicatario dell’appalto. Non può essere escluso per un duplice ordine di motivi: a) il primo è che, assumendo per le ragioni sopra esposte che i requisiti di gara siano ancora quelli previsti dal disciplinare di gara non modificato, il concorrente dovrebbe considerarsi tuttora in possesso dei requisiti previsti dalla lex specialis (categoria 5F); b) peraltro, anche assumendo per ipotesi che il solo Avviso sia risultato idoneo a modificare i requisiti di gara innalzando la classe da 5F a 5C, l’operatore non potrebbe comunque essere escluso in quanto ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare la quota parte di smaltimento per cui non è qualificato ed anzi ha formulato sul tema una specifica richiesta di chiarimento che, come in altri analoghi casi, è stata riscontrata dalla Stazione appaltante mediante l’affermazione della ammissibilità del subappalto. Del resto, al 2° classificato neppure può essere aggiudicato l’appalto, posto che lo stesso è carente dei necessari requisiti imposti dalla legge, così come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa”.
Ecco dunque il secondo profilo di illegittimità. Si parla di iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali “per adeguata categoria e classe quale requisito di partecipazione” quale requisito necessario per partecipare alla gara.
Questione tutt’altro secondaria poiché Tosetti evidenzia come la giurisprudenza, nel caso di specie il Consiglio di Stato che nel 2017 ha sancito: “Merita dunque conferma l’assunto per cui i bandi di gara aventi ad oggetto lavori di bonifica ambientale implicano l’esistenza dell’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali per adeguata categoria e classe quale requisito di partecipazione”.
E così Tosetti aggiunge: “Nel corso di due diversi incontri tra i Settori Ambiente e Appalti e in seguito anche nell’incontro tenutosi alla presenza del Sindaco e del Segretario generale, questo Settore ha prospettato l’eventualità di disporre l’esclusione del secondo classificato – in quanto mancante dei requisiti richiesti – e di procedere allo scorrimento della graduatoria. Il dirigente
del settore appalti ha tuttavia chiarito di non poter procedere alla esclusione del secondo classificato, ma di non poter procedere nemmeno all’aggiudicazione nei confronti del medesimo”.
In sostanza il secondo classificato dice “non sono iscritto ma posso subappaltare, va bene?”. E anche in questo caso il Comune, spiega Venturi, offre risposte fuorvianti: “Si tratta di risposta – formulata su indicazione dell’ufficio del Rup – corretta in sé, ma fuorviante in quanto mai accompagnata dalla (necessaria) precisazione per cui se il ricorso al subappalto è da ritenersi ammissibile, esso nondimeno non può sopperire alla carenza in capo al concorrente del possesso del requisito dell’iscrizione nell’albo che deve essere interamente posseduto dal partecipante”
Il pasticcio sta tutto qui: non posso assegnare al secondo classificato ma nemmeno escluderlo, quindi non posso passare al terzo e, eventualmente, ai successivi. La catena di errori materiali è chiarissima e definita da documenti interni ufficiali.
Fine della faccenda e tutto da rifare.
Così, ribadiamo qualche domanda:
Un commento
Ma i dirigenti non pagano mai? O l’errore è del sindaco? O del segretario generale?