Importantissima precisazione del Comune di Como rivolta ai gestori di case vacanza in città. A spingere l’amministrazione a intervenire con una nota pubblica la mail arrivata in questi giorni da parte di Airbnb sulla tassa di soggiorno per turisti. La società sostiene di essere diventata il riscossore diretto ma non è così. Riportiamo integralmente il testo della missiva:
Ciao XXX,
Buone notizie! Alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria 2024 al D.L. 50/2017, Airbnb inizierà progressivamente a riscuotere e versare l’imposta di soggiorno in tutti i comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno per le prenotazioni relative a locazioni brevi effettuate a partire dal 15 febbraio 2024.
Se sei un host con un annuncio di una locazione breve in un comune che impone l’imposta di soggiorno, Airbnb raccoglierà e verserà questa imposta per tuo conto. Questo elenco fornisce le categorie di locazioni brevi per le quali raccoglieremo e verseremo l’imposta di soggiorno.
Gli ospiti vedranno una voce separata per l’imposta di soggiorno al momento della prenotazione. Airbnb raccoglierà e verserà l’imposta di soggiorno direttamente ai comuni.
Il pagamento che riceverò subirà delle modifiche?
No, l’imposta di soggiorno è a carico dell’ospite.
Come si fa a sapere qual è l’imposta di soggiorno da applicare in relazione al mio annuncio?
L’imposta di soggiorno sarà determinata dall’indirizzo e dal tipo di proprietà inseriti nell’annuncio. Controlla i dettagli del tuo indirizzo nella pagina degli annunci per assicurarti di aver inserito un indirizzo completo e accurato per il tuo annuncio. Airbnb non sarà responsabile di eventuali errori di riscossione dell’imposta di soggiorno dovuti a un errore di battitura nell’indirizzo.
Come posso vedere l’importo dell’imposta di soggiorno riscossa per mio conto?
L’importo dell’imposta di soggiorno riscosso viene visualizzato nel tuo Earning Dashboard. Per scaricare un report sui guadagni, consultare le istruzioni qui.
Come farete a versare l’imposta di soggiorno per mio conto?
Presenteremo una dichiarazione trimestrale per ogni comune con l’importo complessivo dell’imposta di soggiorno riscossa per tutte le prenotazioni nella zona fatte tramite Airbnb. Ciò significa che tutti gli host che offrono locazioni brevi saranno rappresentati da un unico importo di pagamento e non forniremo i vostri dati personali nella dichiarazione.
Inoltre, compileremo la dichiarazione annuale per vostro conto, dove saranno riportate le vostre informazioni personali.
Ho riscosso l’imposta di soggiorno. Cosa devo fare ora?
Se il tuo annuncio è relativo a una locazione brevee si trova all’interno di un comune che impone la tassa di soggiorno, non dovrai più riscuotere questa tassa per le transazioni completate attraverso la piattaforma Airbnb dagli ospiti che fanno prenotazioni a partire dal 15 febbraio 2024.
La mia città ha scelto di aderire al programma che permette la riscossione automatica da parte di Airbnb dell’imposta di soggiorno. Ho inserito le relative impostazioni nel mio account e Airbnb ha versato l’imposta di soggiorno alle autorità competenti. Cosa devo fare ora?
Niente! Airbnb si occuperà di riscuotere e versare l’imposta di soggiorno relativa alle locazioni brevi nella tua zona.
Ci sono altre tasse che devo riscuotere?
Sei responsabile della comprensione e dell’adempimento di tutti i tuoi obblighi fiscali. Per un riepilogo delle tasse riscosse da Airbnb in relazione ad un annuncio, visita la pagina dei tuoi annunci e vai alla sezione Tasse. Se ci sono altre tasse applicabili che devi riscuotere dai tuoi ospiti, la procedura di riscossione è descritta qui.
Ho altri obblighi di presentazione di dichiarazioni fiscali?
Potresti essere responsabile di altri obblighi di presentazione di dichiarazioni fiscali. Per ulteriori informazioni su tali obblighi, ti consigliamo di contattare le autorità fiscali competenti o il tuo commercialista.
Ho altri obblighi legati al mio annuncio?
Potresti essere responsabile del rispetto delle norme e dei regolamenti locali applicabili al tuo annuncio. Per ulteriori informazioni su tali obblighi, ti consigliamo di contattare le autorità competenti locali o il tuo consulente legale.
Sono un host che offre altri tipi di alloggi che non si qualificano come locazioni brevi (ad esempio, una struttura ricettiva extra-alberghiera): cosa devo fare?
Se sei un host che offre altri tipi di alloggi che non si qualificano come locazioni brevi (vale a dire hai pubblicato un annuncio relativo a una categoria che non è presente in questo elenco) e il vostro comune impone una imposta di soggiorno, siete responsabili per la riscossione e il versamento dell’imposta di soggiorno.
Per saperne di più, visita il nostro Help Center o contatta le autorità fiscali locali per maggiori dettagli.
Grazie,
Il team Airbnb
Si informa che il Comune di Como non ha attualmente in essere alcuna convenzione con il portale AIRBNB per la riscossione dell’imposta di soggiorno. A seguito della e-mail di AIRBNB a parecchi gestori di case vacanza, ricorre quindi l’obbligo di segnalare che la normativa vigente richiamata in detta comunicazione (modifiche al D.L. 50/2017 introdotte dalla Legge 213/2023 “Finanziaria 2024”) si riferisce alla cosiddetta “cedolare secca” e non all’imposta di soggiorno. Si invitano pertanto i gestori a non considerare tale comunicazione di AIRBNB ed a continuare a provvedere al riversamento diretto dell’imposta di soggiorno al Comune di Como con le consuete modalità.
ECCO IL REGOLAMENTO SULL’IMPOSTA DI SOGGIORNO A COMO
Regolamento-IMP-SOGG-approvato-con-delibera-CC-n.84-del-26.11.2019
6 Commenti
Sono stato in Alto Adige a dicembre come utente pagando l’imposta di soggiorno,ma ritornato a gennaio era aumentata del 100% ed ha inciso sul costo dell’alloggio del 13,5% seppur con una permanenza di 19 giorni! Assurdo,ingiusto e sproporzionato rispetto agli alberghi a 4 stelle ove l’incidenza sul costo e’ appena del 2% …(i quali hanno avuto un aumento solo del 48%.Cosa posso fare o chi puo’ aiutarmi contro queste inique vessazioni? Attendo e ringrazio.
Non sembra sia proprio così, perché nella citata legge che allego alla presente, sembra che l’intermediario debba farsi carico della riscossione sia della cedolare secca che della tassa di soggiorno, e non parla di eventuali convenzioni con i comuni, ma di meto riversamento.
giugno 2017, n. 96. Pubblicata in G.U. n. 144 del 23/06/2017, S.O. n.31
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Articolo 4
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Art. 4 (Regime fiscale delle locazioni brevi).
In vigore dal 01/01/2024
Modificato da: Legge del 30/12/2023 n. 213 Articolo 1 com 63
1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attivita’ d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attivita’ di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unita’ immobiliari da locare .
2. Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applicano le disposizioni dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 26 per cento in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca. L’aliquota di cui al primo periodo e’ ridotta al 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unita’ immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi , stipulati alle condizioni di cui al comma 1.
3-bis. Abrogato.
4. I soggetti che esercitano attivita’ di intermediazione immobiliare, nonche’ quelli che gestiscono portali telematici , mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unita’ immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati . L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 e’ punita con la sanzione di cui all’articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione e’ ridotta alla meta’ se la trasmissione e’ effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, e’ effettuata la trasmissione corretta dei dati.
5. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attivita’ di intermediazione immobiliare, nonche’ quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unita’ immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualita’ di sostituti d’imposta, una ritenuta, a titolo d’acconto del 21 per cento sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento con le modalita’ di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
5-bis. I soggetti di cui al comma 5 non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell’articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione. I soggetti residenti al di fuori dell’Unione europea, in possesso di una stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione europea, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione; qualora gli stessi soggetti siano riconosciuti privi di stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione europea, ai fini dell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualita’ di responsabili d’imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al secondo periodo sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l’effettuazione e il versamento della ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3. I soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente agli obblighi derivanti dal presente articolo ovvero nominare, quale responsabile d’imposta, un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5-ter. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, e’ responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonche’ degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno(1) dell’anno successivo a quello in cui si e’ verificato il presupposto impositivo, secondo le modalita’ approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi 4, 5 e 5-bis del presente articolo, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell’intermediario.
7. A decorrere dall’anno 2017 gli enti che hanno facolta’ di applicare l’imposta di soggiorno ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.
7-bis. Il comma 4 dell’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si interpreta nel senso che i soggetti che hanno optato, ai sensi del predetto comma 4, per il regime agevolativo previsto per i lavoratori impatriati dal comma 1 del medesimo articolo, decadono dal beneficio fiscale laddove la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso, si provvede al recupero dei benefici gia’ fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.
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(1) Per il differimento del presente termine vedi il comma 6, art. 3 del D.L. n. 73 del 21/06/2022.
No, fa proprio riferimento alla cedolare secca (il termine del 30 giugno è chiarificatore).
Si parla di IdS solo nel comma 5 ter, articolo che non è cambiato rispetto al passato, e si dice che chi incassa l’imposta è responsabile del suo riversamento. Non si obbliga quindi il portale a rendere questo servizio. In ogni caso, se anche così fosse, non potrebbe farlo senza rispettare le peculiarità dei regolamenti locali; soprattutto non potrebbe tenersi per 3 mesi i soldi in tasca anche dove si deve versare mensilmente, e senza dettagliarli al momento del versamento stesso – come già fatto con il Comune di Roma.
Detto questo, AirBnb copre solo una parte del mercato.
Non si capisce perché sia la sola ad aver avanzato questa disponibilità.
Direi che la possibilità di avere un flusso di cassa importante a costo zero è un indizio.
Hai scritto: “si dice che chi incassa l’imposta è responsabile del suo riversamento. Non si obbliga quindi il portale a rendere questo servizio”. Non ti sembra di contraddirti da solo?
Chi incassa l’imposta è Airbnb, quindi è lei responsabile e tenuta a versarla, agendo da sostituito d’imposta. L’art. 5-ter su questo é chiaro.
Anche altri comuni sono nelle stesse condizioni perché non si sono accordati sulle commissioni da pagare a Airbnb per il lavoro da svolgere. Il gestore della casa vacanza deve fare l’esattore da anni e anni gratuitamente …inseguendo il turista .., i comuni no! Bello schifo. Temo
che I locatori / esattori onesti si sono stufati e un bel giorno protesteranno non versando più la tassa di soggiorno… a risarcimento del lavoro fatto fin qui …con o senza trattori… in silenzio. Poi si ride.
Se sei un locatore, l’imposta di soggiorno serve a migliorare l’ambito in cui lavori, e quindi a rendere più appetibile il tuo lavoro. Il gettito è legato per quasi la totalità ad un vincolo di spesa.
Se questo non avviene, è necessario far sentire la propria voce come associazione ed eventualmente fare denunce, perché la legge è chiara in merito.
In nessun caso protestare a vuoto renderà migliori le cose.