L’ordinanza siglata ieri dal presidente lombardo, Attilio Fontana, tra le molte disposizioni risponde chiaramente ai dubbi di molti albergatori, property manager e gestori familiari di case vacanza.
L’ordinanza dice che “sono chiuse tutte le strutture ricettive denominate e sospesa l’accoglienza degli ospiti in entrata” e che “per gli ospiti già presenti nella struttura in tale momento l’ospitalità non puù protrarsi oltre le 72 ore dall’entrata in vigore del presente provvedimento (calcolate dal 22 marzo)”.
E precisa inoltre: “La presente disciplina si applica anche ai residence, agli alloggi agrituristici, alle locazioni brevi per finalità turistiche”.
Ci sono però delle eccezioni importanti che riguardano quanti (come accaduto a Como, vedi sotto) aprono le proprie strutture (gratuitamente o meno) per “esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (pernottamento di medici, isolamento pazienti), ivi compreo il regolare esercizio dei servizi essenziali”.
E’ inoltre consentito il soggiorno nelle strutture ricettive a queste categorie:
– Personale in servizio nelle stesse strutture
– Ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell’attività
– Personal viaggiante di mezzi di trasporto
– Ospiti costretti a prolungare il soggiorno per causa di forza maggiore che non consentano il trasferimento nei termini su indicati (scarica sotto intera ordinanza)
– Soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture
– Soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie
– Soggetti che hanno stipulato, antecedentemente il 22/03/2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa
Sono inoltre escluse le residenze, le strutture e gli alloggi per universitari e le strutture per il soggiorno a fini assistenziali e solidaristici.
SCARICA QUI L’ORDINANZA INTEGRALE DI FONTANA
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