AGGIORNAMENTO (21.49 del 31 marzo):
Passeggiate brevi per bimbi, anziani e disabili. Furia Gallera: “Effetto psicologico devastante che vanifica sforzi e sacrifici, restiamo a casa”
Qui l’articolo pubblicato alle 20.04 del 31 marzo:
La circolare inviata ai prefetti dal Viminale questa sera chiarisce alcuni passaggi rispetto ai divieti di assembramento e agli spostamenti circa bambini, anziani e disabili.
Si legge “è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione”.
Il documento dice che “l’attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging)”. Possibile invece camminare “in prossimità della propria abitazione” ma rimane “non consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto ed accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici”.
Ok anche alle passeggiate sempre nei pressi della propria abitazione di anziani e disabili accompagnati da persone che ne curano l’assistenza. Questo tipo di uscita – si legge nella circolare firmata dal capo di gabinetto – “è riconducibile a motivazioni di necessità o salute”.
Il ministero dell’Interno dice sì anche a altri movimenti consentiti a anziani e disabili. Si chiarisce per esempio che se in una struttura in cui coabitano più persone, tipo una casa famiglia, è presente un’area aperta, è concesso portarvi gli ospiti. Resta che quanti accedono da fuori accedono dall’esterno (parenti, operatori e fornitori) dovranno rispettare le distanze previste e utilizzare mascherine e guanti.
ECCO LA NOTA ESPLICATIVA
Alcuni chiarimenti sull’applicazione dei divieti di assembramento e di spostamento delle persone, per la prevenzione del contagio Covid-19, sono stati forniti ai prefetti con una circolare del capo di Gabinetto Matteo Piantedosi.
Vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Il divieto non può ritenersi violato dalla presenza in spazi all’aperto di persone ospitate nella medesima struttura di accoglienza (ad esempio, case-famiglia). In tali strutture, peraltro, chiunque acceda dall’esterno (operatori, fornitori, familiari, ecc.) sarà comunque tenuto al rispetto del divieto di assembramento, della distanza interpersonale di un metro e dall’utilizzo degli occorrenti presidi sanitari (mascherine e guanti).
Per quanto riguarda gli spostamenti di persone, è consentito a un solo genitore camminare con i propri figli minori; tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione. La stessa attività può essere svolta inoltre nell’ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute.
Nel ricordare che non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto e accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, la circolare evidenzia che l’attività motoria generalmente consentita non va intesa soltanto come equivalente all’attività sportiva (jogging). L’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo scorso, infatti, tiene distinte le due ipotesi, potendosi far ricomprendere nella prima il camminare in prossimità dell’abitazione.
Gli spostamenti nei pressi della propria abitazione sono giustificati anche da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l’assistenza, purché riconducibili a motivazioni di necessità o di salute.
In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento e al rispetto della distanza di sicurezza minima di un metro da ogni altra persona.