Obbligo di pneumatici invernali e catene in provincia di Como dal 15 novembre 2024 al 15 aprile 2025. La Provincia di Como ha emesso un’ordinanza per garantire maggiore sicurezza sulle strade provinciali durante la stagione invernale. Dal 15 novembre 2024 al 15 aprile 2025, tutti i veicoli a motore, ad eccezione di ciclomotori a due ruote e motocicli, che percorreranno le strade della provincia dovranno essere equipaggiati con pneumatici invernali o disporre a bordo di mezzi antisdrucciolevoli, idonei alla circolazione su neve e ghiaccio. Nel periodo di vigenza dell’obbligo, ciclomotori a due ruote e motocicli potranno circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulle strade e senza precipitazioni nevose in corso.
Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio della Comunità Europea e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.
I mezzi antisdrucciolevoli impiegati, in alternativa agli pneumatici invernali, tra cui le classiche catene sono quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 ed O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N ed O superiori, così come è fatto salvo l’impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1.
I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote dell’asse di trazione.
Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.
Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 ed O1, l’installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile.
Le multe per chi trasgredisce l’obbligo di pneumatici invernali sono: da 41 a 169 euro per chi circola nel centro urbano; da 85 a 338 euro fuori dal centro urbano; da 80 a 318 euro se si è sprovvisti di gomme e catene da neve in autostrada.
3 Commenti
In Italia,sono considerati pneumatici invernali,anche quelli con la sola sigla m+s senza fiocco di neve
Chissà quando si accorgeranno i nostri attenti politici che nevica sempre meno e sempre a quote più elevate…..
Obbligo ,tipologia e…Multe . €€€€€