Evento collaterale rispetto a quello principale oggi sul lungolago a Como. Mentre i sindaci della sponda Est mettevano in scena la protesta dei secchi contro il sindaco di Como Alessandro Rapinese (qui il racconto), ecco che non poteva sfuggire l’insistenza oggettivamente asfissiante dei buttadentro. Chi sono? In generale gli incaricati di prendere il turista-passante e portarlo se consenziente in un bar o un ristorante, più in particolare nel caso di specie gli incaricati dalle aziende (non tutte, ovviamente) dei taxi boat. Fenomeno cui da qualche anno nessun comasco può dire di non aver assistito.
Muniti di quaderno plastificato e in un perfetto inglese internazionale magnificano a ritmo continuo e non interrompibile le presunte sublimi varietà del servizio, del motoscafo, dell’alternativa al trasporto pubblico, cioè battelli e aliscafi della Navigazione.
Così oggi intorno a mezzogiorno abbiamo assistito all’assoluta abilità di due ragazzi giovanissimi che hanno intercettato i gitanti stranieri prima che potessero arrivare alla biglietteria della Navigazione. Una spiegazione perfetta sulle qualità del servizio, poi nomi di località altisonanti per il turismo mondiale: Varenna, Bellagio, Menaggio e via dicendo. Un’insistenza continua, preparata e millimetrica. Diciamo, un’azione pubblicitaria selvaggia da venditori navigati (ovviamente sappiamo che i due giovani fanno, incolpevoli, solo il loro lavoro ma il tema è il contesto generale della Como schiacciata dall’overtourism).
Al momento, e solo per il momento, tutto ok e nulla di illecito. Ma i giorni sono contati. L’amministrazione del sindaco Rapinese ha infatti detto basta (anche) a questa modalità aggressiva che prende a strascico il turista. Ne parlavamo giusto qualche giorno fa (qui il resoconto).
Il quattro giugno il consiglio comunale, con 20 voti favorevoli e 8 astensioni (i gruppi di opposizione) ha approvato le modifiche al regolamento di Polizia urbana che di fatto mette al bando appunto i buttadentro sia dei locali, sia nelle zone dei pontili per i servizi di taxi boat e fissa a 25 persone il numero massimo dei gruppi turistici organizzati in visita alla città. Le nuove norme saranno effettive tra poco più di dieci giorni. Il sindaco sul tema è stato chiaro: “Un fenomeno fastidioso e che rovina la qualità della vita e della visita. Una degenerazione turistica a cui non vedevo l’ora di mettere fine. Io mi sento francamente molestato; a volte, in 30 metri, a sinistra uno mi dice di entrare nel locale a mangiare, a destra un altro un altro mi propone un contratto telefonico. Non se ne poteva più”.
E sui taxi boat ancora di più, ha detto: “Una vera piaga che può anche alterare il mercato. E questo strumento è molto apprezzato anche dalle altre forze dell’ordine che ora potranno iniziare nuovi controlli e magari scoprire qualcos’altro”.
Rivediamo ancora una volta, cosa prevedono le nuove regole con precisione:
Art. 27 – limitazione alle attività di promozione
- 1. È vietato ai titolari e a tutto il personale addetto, comunque denominato e/o incaricato, ivi inclusi collaboratori, dei caffè, dei ristoranti, degli alberghi e di ogni altra attività ricettiva, degli esercizi commerciali e di ogni altra struttura produttiva, invitare, con qualunque forma e mezzo, le persone che transitano davanti alle predette attività ad entrarvi.
- 2. È vietato ai titolari e a tutto il personale addetto, comunque denominato e/o incaricato, ivi inclusi collaboratori, dei servizi di trasporto di persone, siano essi nautici, terrestri o aerei invitare, con qualunque forma e mezzo, le persone che si trovano sulla pubblica via, in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico, ad utilizzare i propri servizi.
- 3. È vietata la collocazione di volantini sui veicoli in sosta.
- 4. È vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all’interno di spazi condominiali, ove sia esposto in modo visibile un cartello di divieto; in tale caso il materiale pubblicitario potrà essere immesso solo nell’eventuale apposito raccoglitore, se presente.
- 5. Rispondono della violazione di cui al presente articolo sia l’autore materiale che il beneficiario economico dell’attività oggetto della promozione vietata, ai sensi dell’articolo 56 della legge 24 novembre 1981, n° 689.
Art. 27 bis – Gruppi accompagnati da guide turistiche o altri accompagnatori
- 1.Nelle aree individuate ai sensi dell’art. 10 del presente Regolamento, al fine di garantire la vivibilità urbana, con particolare riguardo alla tutela della tranquillità e alla mobilità pedonale, in attuazione degli artt. 8 e 9 della Legge 18 aprile 2017, n. 48, i gruppi di visitatori accompagnati da guide turistiche, accompagnatori o altri soggetti individuabili come referenti della visita, non possono essere composti da più di 25 persone. Non rientrano nel computo i bambini di età inferiore ai due anni. La presente limitazione non si applica ai gruppi scolastici, di ogni ordine e grado, in visita o viaggio di istruzione.
- 2.È vietato lo stazionamento dei gruppi accompagnati in punti in cui si arrechi intralcio alla circolazione pedonale, in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo presso imbocchi di vicoli, ingressi di edifici pubblici o privati, aree di passaggio ristrette.
- 3.Nel caso in cui, in uno stesso luogo, siano presenti più gruppi di visita, è obbligo per la guida turistica o per l’accompagnatore del gruppo sopraggiunto far stazionare i visitatori ad una distanza adeguata dagli altri gruppi, tale da non arrecare intralcio evidente alla circolazione del flusso pedonale.
- 4.È vietato l’utilizzo, da parte della guida turistica o dell’accompagnatore, di strumenti di amplificazione vocale di qualsiasi tipo.
- 5. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, la sanzione amministrativa, come prevista dall’art. 30 del presente Regolamento, sarà applicata a carico del rappresentante legale della società che ha organizzato la visita e della guida turistica e/o dell’accompagnatore individuato come referente del gruppo.