Nuovo contratto di concessione dello stadio Sinigaglia al Como 1907, imoianto che – in attesa del progetto del club lariano per la radicale ristrutturazione – appare sempre più proiettato oltre le sole partite di calcio con spettacoli, eventi e presenze illustri (vedi le parate di star hollywoodiane in tribuna degli ultimi mesi). L’intesa con il Comune è stata accettata dal Club con una nota protocollata il 18 dicembre e poi pubblicata all’Albo Pretorio dell’Amministrazione oggi, 24 dicembre. Sono diversi i punti trattati.
Per quanto riguarda il canone di concessione annuo la cifra è fissata a 205mila e 910 euro (ovviamente al netto delle variazioni Istat). Viene anche precisato che, in caso di retrocessione, il canone sarà riparametrato. Inoltre il Club dovrà corrispondere a Como Servizi Urbani (braccio operativo del Comune, gestore della sosta in città) un indennizzo a partita per il mancato introito degli stalli blu destinati a parcheggio “che risultano occupati nell’interesse del Como 1907”.
Come è ovvio manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizie e spese sono in capo alla società. Quindi viene sottolineato come: “Nessuna nuova opera potrà essere eseguita dalla Concessionaria senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune di Como”, e non si può non pensare al progetto per il nuovo stadio ed è ovvio come l’ultima parola spetti a Palazzo Cernezzi.
L’articolo 3 dell’intesa parla dell’utilizzo dello stadio da parte del club ed è diviso in sei punti. Eccoli:
1. La presente concessione è strettamente riferita alla società Como 1907 srl per l’uso appresso specificato e, pertanto, non potrà essere ceduta, né sub-concessa a terzi, neanche in parte, sotto qualsiasi forma, pena la decadenza della stessa.
2. Il complesso immobiliare potrà essere utilizzato dalla Concessionaria per l’organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni calcistiche, ivi compresi gli allenamenti, partite (competizioni ufficiali e amichevoli), nonché per manifestazioni relative a iniziative promosse dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, dal CONI, dalla UEFA e dalla FIFA, ive incluse le associazioni affiliate alla predetta Federazione, quali la Lega Nazionale Professionisti Serie A, la Lega Nazionale Professionisti Serie B e La Lega Italiana Calcio Professionistico, ove le condizioni dell’impianto consentano tali manifestazioni.
3. Alla Concessionaria viene riconosciuta l’esclusiva per l’utilizzo del campo per manifestazioni calcistiche a livello professionistico/dilettantistico.
4. Alla Concessionaria è data facoltà di utilizzare la struttura anche per organizzare eventi, attività ricreative, culturali, convegnistiche o di spettacolo aperti al pubblico, ferma restando la destinazione sportiva dell’impianto. Per l’effetto, gli eventi aperti al pubblico di carattere non sportivo non potranno in ogni caso rappresentare più del 30 % delle manifestazioni totali organizzate presso lo stadio comunale.
5. La Concessionaria terrà indenne il Comune di Como da qualsiasi responsabilità derivante dall’organizzazione delle suddette attività e dovrà acquisire, a suo totale onere, le autorizzazioni a qualsiasi titolo dovute, ivi compresa l’analisi di profili di security o di safety e l’acquisizione del parere della Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza.
6. In caso di utilizzo della struttura, oggetto della presente concessione, diverso da quelli sopra previsti dovrà essere acquisito il preventivo assenso scritto del Comune concedente e, ove previsto, dalla competente Soprintendenza.
Per quanto riguarda l’utilizzo del Sinigaglia da parte del Comune sono tre i punti vergati nel documento:
1. Il Comune concedente si riserva la facoltà di utilizzare l’impianto sportivo, a titolo gratuito, per lo svolgimento di un numero massimo di cinque manifestazioni all’anno, promosse nell’ambito della propria attività istituzionale, dando comunicazione alla Concessionaria con almeno trenta giorni di anticipo e, comunque, tenendo presenti le esigenze della medesima relativamente al calendario delle partite e agli altri eventi già programmati e la salvaguardia degli impianti, con particolare riferimento al terreno di gioco.
2. In occasione delle manifestazioni organizzate o promosse dal Comune di Como è fatto obbligo alla Concessionaria di attivarsi al fine di consentire il pieno utilizzo della struttura e degli impianti necessari al regolare svolgimento delle attività previste.
3. Il Comune concedente si riserva, altresì, la possibilità di utilizzare temporaneamente la struttura oggetto del presente atto per effettuare riprese televisive, fotografiche e a fini pubblicitari, non riguardanti le manifestazioni organizzate dalla Concessionaria, previa comunicazione alla medesima e con modalità tali da non interferire con la normale attività della stessa.
C’è poi la questione pubblicità all’interno del Sinigaglia, definita in quattro punti:
1. Ogni forma di pubblicità all’interno dello Stadio Comunale è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge e della relativa regolamentazione comunale, essendo facoltà della Concessionaria percepire gli introiti derivanti da tale pubblicità e/o da attività di sponsorizzazione svolta da terzi.
2. La Concessionaria ha facoltà di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull’arredo, all’interno ed entro il perimetro dello Stadio Comunale; gli oneri e le responsabilità conseguenti sono a suo carico.
La Concessionaria presenterà al Comune una dichiarazione nella quale devono essere indicate l’ubicazione e le caratteristiche dell’esposizione pubblicitaria, essendo fatto salvo il diritto dell’Ente Concedente di impartire eventuali prescrizioni in merito a funzionalità, sicurezza, decoro delle strutture sportive nonché al vincolo monumentale cui è soggetto l’immobile.
3. I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla legge ed all’ordine pubblico, essendo fatto salvo il diritto dell’Amministrazione Comunale di inibire la diffusione di messaggi non conformi.
4. Tutta la pubblicità effettuata all’interno dello Stadio Comunale è soggetta agli adempimenti e al pagamento del canone patrimoniale di cui al Regolamento comunale per l’esposizione pubblicitaria, approvato con Deliberazione Consiliare n. 18/2021. In caso di conclusione di contratti con ditte specializzate per la gestione della pubblicità, tali contratti non possono avere una durata superiore a quella di cui alla presente concessione
Per tutto il resto, ecco il documento completo:
schema accordo novativo contratto di concessioneE la determina dirigenziale:
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