Continuano a far discutere le multe date dai controllori di Asf sui bus del trasporto pubblico ai passeggeri che si presentano con un biglietto regolare e timbrato ma staccato dal carnet. Secondo l’azienda, infatti, il ticket non va assolutamente strappato ma lasciato assieme al blocchetto per non far incorrere nella sanzione. Giusto ieri un lettore dava conto della rabbia per una multa a suo avviso comunque incomprensibile. Oggi, da un avvocato comasco, Andrea Bianchi, contesta apertamente (e su più fronti, come vedremo) il comportamento dell’azienda di trasporto pubblico di Como e provincia dopo la multa fatta pagare (sempre per titolo di viaggio staccato dal carnet) a un ragazzino di 13 anni. Di seguito ampi stralci della sua lettera, inviata anche alla stessa Asf.
Buongiorno,
L’art. 2 della L. 689/81 – norma espressamente richiamata nella legge regionale che si presume violata – statuisce che “non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni”. Inoltre, “della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.
Quindi, la prima gravissima irregolarità tenuta dall’operatore (e di riflesso dalla Vostra società), che peraltro non è identificabile nel citato verbale, privo anche di sottoscrizione: se un minorenne viola una norma cui è collegata una sanzione amministrativa – come nel caso di specie – non deve pagare la relativa sanzione. I minorenni non possono essere assoggettati a sanzione amministrativa: non ne rispondono, quindi, e non subiscono alcuna conseguenza. Pertanto, qualora la violazione sia commessa da una persona con meno di 18 anni, la contestazione – e anche il relativo verbale – dovrà essere rivolta ai genitori. Solo questi ultimi (o chi è tenuto alla sorveglianza del minore) potranno essere qualificati come “trasgressori” perché non hanno impedito al minore di violare le norme.
Del tutto evidente l’illegittimità della sanzione elevata nei confronti del minore, come tale non titolare di una autonoma legittimazione passiva che sarebbe spettata invece ai genitori. Anche la Cassazione (ex pluris, Cass. sent. n. 572/1999, n. 4286/2002) ha stabilito lo stesso principio specificando che, nel caso che sia accertata l’infrazione di una norma commessa da un minorenne, deve essere considerato trasgressore non il minorenne stesso, ma colui o coloro che sono tenuti alla sua sorveglianza ossia i genitori.
Ne deriva che, non potendosi ritenere idoneo atto di contestazione nei confronti dei suddetti soggetti la semplice notificazione della copia del verbale di contestazione del fatto al minore, la mancanza del verbale sopra descritto renderebbe nulla anche l’eventuale ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria emessa nei loro confronti. Nulla di ciò è stato fatto, rendendo quindi del tutto illegittima la contestazione di cui sopra.
Ma la gravità del comportamento riconducibile alla Vostra azienda non si esaurisce qui, anzi!
Benché la violazione, come visto sopra, non avrebbe dovuto essere contestata al trasgressore minorenne, in maniera ancor più grave allo stesso è stato richiesto il pagamento della sanzione! [Ma] il minore non può compiere atti di natura negoziale, men che meno pagare una contravvenzione, una sanzione amministrativa.
Resto francamente sbalordito nel leggere, su un verbale di contestazione mosso (con tutte le riserve sopra evidenziate) nei confronti del minore, che la relativa sanzione amministrativa sia stata dallo stesso PAGATA.
Il minore non può compiere atti di natura negoziale (che saranno annullabili), mi domando il solerte accertatore (che si sarà senz’altro qualificato come tale) cosa abbia spiegato al minore in tema di contestazione, quali avvisi abbia dato in merito alle conseguenze dell’immediato pagamento, o circa la possibilità o rinuncia al ricorso ( possibilità di cui nel verbale non vi è peraltro traccia), senz’altro abusando ed approfittando della minorata difesa – oggettiva – di un minore per ottenere un pagamento non dovuto.
Da genitore, ancora prima che da legale, mi domando quanti casi analoghi siano accaduti in passato in virtù dell’illegittimo atteggiamento e comportamento degli accertatori che, a prescindere dal merito della contestazione, hanno accettato (ed evidentemente richiesto) pagamenti non dovuti e di cui i minori, anche per evidente timore “genitoriale”, probabilmente nulla hanno poi riferito.
Il comportamento tenuto appare gravissimo e censurabile dal punto di vista morale ancora prima che di quello giuridico.
E ciò per un ulteriore motivo:
Al minore viene contestata l’assenza di titolo di viaggio idoneo, avendo egli esibito un biglietto “singolarmente”.
Premesso – quindi – che il minore viaggiava con un biglietto singolo regolarmente vidimato, la colpa consisterebbe nel non aver avuto con sé i residui biglietti o matrici o carnet come dir si voglia.
Grandissima colpa, in effetti.
L’identità del titolo di viaggio va verificata in concreto, non potendo la stessa essere subordinata a una generica (e ben poco chiara) dicitura “il carnet è valido solo se integro” – peraltro unilaterale e certo non giuridicamente vincolante – riportata su un “carnet” (se tale possono definirsi undici biglietti singoli tenuti insieme da una graffetta).
Sottolineo ulteriormente che il contestato art. 46 della legge regionale, con riferimento proprio al caso di specie, prevede che “qualora l’utente sia sanzionato per mancato possesso di idoneo e valido titolo di viaggio (e questa è la irregolarità contestata), la sanzione deve essere annullata da parte dell’azienda di trasporto se l’utente dimostra, entro cinque giorni dalla data della sanzione (nel caso di specie già irrogata, pagata e incassata ndr) il possesso di un abbonamento in corso di validità al momento della sanzione”.
La stessa avvertenza è presente nella Carta della Mobilità reperibile online sul vostro sito www.asfautolinee.it, e tuttavia nel verbale in oggetto non vi è alcuna traccia di tale avviso.
In allegato si trasmette copia fotostatica del carnet/abbonamento con il numero di serie corrispondente al biglietto indicato nel verbale, che potrà esservi esibito in originale se richiestomi.
Concludo questa comunicazione, volutamente lunga, polemica ed amara chiedendo ovviamente l’immediato annullamento del verbale e la restituzione della somma illegittimamente incassata per tutti gravi vizi e irregolarità sopra dettagliati, preannunciando che mi rivolgerò alle competenti autorità giudiziarie civili e penali per valutare la responsabilità dell’operante e della Vostra azienda, informando anche le Autorità Garanti per le rispettive aree di competenza.
La presente si intende quale formale diffida e messa in mora, da valere ai fini interruttivi di qualsivoglia termine di prescrizione.
Tanto dovevo
Avv. Andrea Bianchi

