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cosa dice legge ciclista non guida pista ciclabile
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Il ciclista che ignora la pista ciclabile e resta in mezzo al traffico rischia la multa? La legge chiarisce

Il ciclista che ignora la pista ciclabile può essere multato? Ecco cosa prevede il Codice della Strada, quando l’obbligo scatta e quali sono le sanzioni

Per i ciclisti che pedalano su strada, anche se accanto c’è una pista ciclabile, la regola non è sempre quella che molti automobilisti pensano. Oggi, alla luce di quanto recita il Codice della strada, l’obbligo di usare il percorso riservato scatta solo in casi precisi.

E la differenza pesa, eccome: vale per le multe e, in certi casi, anche per il possibile risarcimento in caso di incidente. Il nodo è tutto qui: capire che cosa la legge consideri davvero pista ciclabile, che cosa sia invece una corsia ciclabile e quando, al contrario, ci si trovi davanti a una semplice ciclopedonale. Perché lì le regole cambiano.

Articolo 182 e definizioni del Codice: la differenza tra pista ciclabile, corsia ciclabile e ciclopedonale

La norma da guardare è l’articolo 182 del Codice della strada. Al comma 9 dice che i velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate o sulle corsie ciclabili, comprese le corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, “quando esistono”.

Quindi no, non è una scelta lasciata al ciclista. Se l’obbligo c’è e non viene rispettato, scatta una sanzione amministrativa: per la violazione dell’articolo 182 è prevista una multa da 26 a 102 euro. Ma il punto decisivo viene prima: per capire se quell’obbligo vale davvero, bisogna stabilire che tipo di infrastruttura c’è sulla strada, secondo le definizioni dell’articolo 3 del Codice.

La pista ciclabile è una parte della strada delimitata e separata dalla carreggiata, di solito con un cordolo o un’altra barriera fisica, ed è riservata ai velocipedi. La corsia ciclabile, invece, resta dentro la carreggiata, non ha una separazione materiale ed è segnata dalla segnaletica orizzontale, la classica striscia con il simbolo della bici.

Altro discorso per la pista ciclopedonale: lì il passaggio è promiscuo, i pedoni possono stare legittimamente nello stesso spazio e viene meno la riserva esclusiva per i ciclisti. Sembra un dettaglio, ma non lo è affatto.

Quando il ciclista può restare in carreggiata senza multa: i casi previsti dalla legge

Se sulla destra c’è una pista ciclabile riservata oppure una corsia ciclabile tracciata regolarmente, il ciclista è obbligato a usarla. Se invece continua a viaggiare in carreggiata senza una ragione prevista dalla norma, può essere sanzionato. Ma non succede in ogni situazione.

Quando il percorso laterale è una ciclopedonale, cioè uno spazio condiviso con i pedoni, l’obbligo previsto dall’articolo 182 non funziona allo stesso modo, proprio perché quella sede non è più “riservata” ai velocipedi in senso stretto.

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In questo caso il ciclista che sceglie la carreggiata non commette, in base alla ricostruzione giuridica richiamata, una violazione automatica e non può essere multato soltanto perché non è salito sulla ciclopedonale.

Il principio ha anche una sua logica pratica: il pedone resta l’utente più fragile della strada, persino più del ciclista, e se il tratto promiscuo è affollato la bici in carreggiata può essere compatibile con il sistema di tutele previsto dal Codice. In altre parole, non basta vedere una striscia laterale o un percorso dedicato per dire, in modo sbrigativo, che il ciclista debba per forza imboccarlo.

Incidente fuori dalla ciclabile riservata: cosa cambia per concorso di colpa e risarcimento

La questione si fa ancora più delicata quando c’è un incidente stradale. Se il ciclista aveva a disposizione una pista ciclabile riservata o una corsia ciclabile e ha deciso di non usarla, finendo poi coinvolto in uno scontro mentre era in carreggiata, il giudice può valutare un concorso di colpa a suo carico in base all’articolo 1227 del Codice civile.

In concreto, anche se la responsabilità principale del sinistro fosse di un altro veicolo, il comportamento del ciclista può pesare sul danno riconosciuto, con una riduzione del risarcimento o, nei casi più gravi, con la sua esclusione. Non è un automatismo, va chiarito, ma è una possibilità concreta legata alla condotta tenuta prima dell’urto.

Il ragionamento segue una linea già nota nella giurisprudenza e nella pratica: violare una regola di circolazione può contribuire al danno subito. Lo stesso schema, per esempio, viene richiamato nei casi dei ciclisti che pedalano affiancati fuori dai centri abitati, comportamento che l’articolo 182 vieta in modo espresso.

Ecco perché la differenza tra ciclabile riservata e ciclopedonale non è una questione di parole o da addetti ai lavori: incide sugli obblighi del ciclista, sulla possibile multa e perfino sulla valutazione delle responsabilità quando la strada diventa il teatro di un contenzioso.

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