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Punti di vista

“Da Rapinese cifre senza fondamento e regole arbitrarie su nuove tariffe dei parcheggi e multe a Como”

Si preannuncia battaglia sulle prossime novità in tema di parcheggi per residenti e tariffe Vulcano annunciate – per ora genericamente, in attesa di una delibera specifica – dal sindaco di Como Alessandro Rapinese nell’ultimo consiglio comunale. E’ l’ex consigliere comunale Luigi Bottone a diffondere una nota dove – appellandosi espressamente anche al prefetto di Como – segnala potenziali aspetto più che critici dei provvedimenti in arrivo.

Bottone ha estrapolato dagli interventi di Rapinese le seguenti frasi specifiche:

-…tant’è che ribadisco gialli blu li abbiamo cancellati fatti disfatti cambiati colorati come abbiamo voluto… ;
– …ci sono degli elementi che possono essere fortemente incentivanti o disincentivanti in relazione alla gestione di una sosta…..
– …se la via torno tornasse ad essere disponibile ….per me una ZTL…esattamente come lo è oggi e vale 72€ a posto auto al giorno …qui non c’è da andare li se non sei …o se non hai problemi…nel frattempo comunque ho garantito ai residenti il numero giusto…
– … se arriva un furbetto che dice sai cosa è successo qui siamo in Italia parcheggio dove voglio con il nuovo codice sono 72 euro più spese di notifica più 41€ più se non erro il 50% rischi di arrivare a €150 di sanzione non fai più che sono 29 del giallo
– … su questa giunta abbia detto una cosa chiara che la voleva trasformare Viale Geno in ZTL …… se ti metto 10 euro all’ora per 24 ore al giorno è già ZTL non bisogna fare altro… perché tu non parcheggi li ….

“Un Sindaco e una Giunta devono astenersi a mettere in pratica decisioni e delibere in base al proprio piacimento personale non corredate da esigenze e/o necessità amministrative/sociali – sostiene Bottone – in questo caso si constata un eccesso delle funzioni e competenze conferite al Sindaco”.

E ancora: Vi sono differenti sentenze del TAR che hanno stabilito l’illegittimità dell’aumento indiscriminato delle tariffe della sosta da parte dei Comuni in quanto Il costo della sosta tariffata deve essere parametrata a fattori oggettivi esistenti ( come ad esempio l’eventuale presenza di particolari luoghi di interesse o attrazione ) che ne legittimano costi maggiori. In mancanza di una adeguata istruttoria che valuti i dati oggettivi coinvolti, l’aumento del ticket relativo al pagamento del parcheggio, diventa semplicemente una sorta di sanzione per l’uso del veicolo privato. In aggiunta l’Amministrazione Rapinese non ha messo a disposizione del Consiglio Comunale alcun regolamento da approvare che stabilisca quali siano i criteri da adottare per individuare quali strade possano essere di particolare interesse e/o da tutelare”.

Nello specifico, sul caso di via Torno citato in aula dal sindaco, Bottone sottolinea che “non è una strada di interesse o attrazione che possa motivare un aumento sproporzionale della tariffa al fine di non permettere ai non residenti di parcheggiare. Inoltre il Sindaco non ha fornito il piano alternativo dei parcheggi (cioè se quella zona alzo le tariffe a livello astronomico per i non residenti, ti permetto di parcheggiare in zone vicino al fine di raggiungere ugualmente la via di interesse)”.

Poi ecco le tesi dell’ex consigliere comunale che riproduciamo integralmente:

La dichiarazione posta: “Se arriva un furbetto che dice sai cosa è successo qui siamo in Italia parcheggio dove voglio con il nuovo codice sono 72 euro più spese di notifica più 41€ più se non erro il 50% rischi di arrivare a €150 di sanzione non fai più che sono 29 del giallo” non solo risulta del tutto errata, non provata e contraria al CDS ma addirittura quasi una azione di intimidazione.

Praticamente il Sindaco, non ne fa una questione logistica e amministrativa (luogo di interesse/storico o di esigenze particolari) ma dichiara di togliere la zona gialla per far si che “il furbetto” paghi sanzioni maggiori rispetto alla sosta sugli stalli gialli colpendo così invece tutti gli altri cittadini che si comportano onestamente.

Secondariamente il Sindaco definisce che proprio grazie al nuovo regolamento le sanzioni per divieto di sosta potrebbero arrivare a € 150. Informazione che risulta assolutamente non veritiera. L’Amministrazione Comunale non può in alcun modo modificare/influenzare/alterare, tramite un regolamento proprio, una legge nazionale che fa riferimento al solo Codice della Strada

Infatti fra le novità della riforma del Codice della strada, introdotta con la L. n. 177 del 2024, rileva l’introduzione di un tetto massimo alle sanzioni per chi lascia un veicolo in sosta vietata per un periodo prolungato.

La nuova regola comporta che la sanzione massima applicabile per una singola infrazione non può superare i 408 euro (ovvero 102 euro moltiplicati per quattro). Questa regola si applica sia alle soste vietate “classiche”, come il parcheggio in aree riservate o lungo le strade dove la sosta è vietata, sia alle violazioni della sosta oraria, dove è consentito sostare gratuitamente ma solo per un determinato periodo.

Secondo le attuali regole, se l’infrazione si prolunga oltre le 24 ore, la sanzione – compresa tra 42 e 173 euro – può essere ripetuta per ogni singolo giorno di violazione. In casi di superamento del tempo consentito in aree di sosta (art. 157, co. 6), si applica invece una sanzione variabile tra 26 e 102 euro.

Se il veicolo resta in sosta oltre il limite per più intervalli consecutivi, la legge prevede una moltiplicazione dell’importo base per il numero di periodi di tempo eccedenti, fino a un massimo pari a quattro volte la sanzione base.

Facendo un esempio, se un’auto viene lasciata in sosta vietata per oltre 24 ore, non si potrà più procedere con sanzioni giornaliere illimitate, come avveniva in passato. L’agente preposto al controllo dovrà annotare l’orario di inizio dell’infrazione e applicare la multa giornaliera fino al raggiungimento del tetto massimo delle quattro sanzioni.

La disciplina per le zone tariffate in caso di ticket orario insufficiente
Il nuovo art. 7 del Codice della strada introduce cambiamenti per le sanzioni relative alla sosta oraria e alla sosta tariffata. Nel caso della sosta oraria, ad esempio in un’area in cui è permesso parcheggiare gratuitamente per un’ora, le sanzioni aumentano in base al tempo di sforamento. Al termine della prima ora, la multa sarà di 26 euro; allo scadere della seconda, salirà a 54 euro; dopo tre ore, si raggiungeranno gli 80 euro, fino ad arrivare al massimo di 106 euro dopo quattro ore. Questo meccanismo permette di evitare sanzioni eccessivamente punitive per brevi ritardi e introduce un sistema di penalità crescente per chi prolunga la sosta.

La situazione si complica nel caso della sosta tariffata, dove le multe variano in base al mancato pagamento del parcheggio o al pagamento insufficiente:

– se non viene pagata alcuna tariffa, la multa varia da 42 a 173 euro, a cui si aggiunge una maggiorazione pari al costo del parcheggio per un intero giorno;

– se invece si paga per un’ora e si rimane oltre, le regole diventano più complesse. Nella specie, se il superamento è contenuto entro il 10% del tempo pagato, non si applica alcuna sanzione;
1. se il superamento è tra il 10% e il 50% del tempo corrisposto (quindi fino a mezz’ora oltre la scadenza con tariffa oraria oppure dopo un’ora con ticket da due ore), la multa è ridotta del 50%;
2. infine, se si supera il 50% del tempo pagato, si applica la sanzione piena, oltre alla maggiorazione del costo giornaliero del parcheggio.

Un altro profilo da considerare è che, in fase di pagamento diretto del verbale, la riduzione del 30% prevista per chi paga entro cinque giorni si applica solo alla sanzione amministrativa, con il rischio di generare confusione nei cittadini, soprattutto in caso di errori di calcolo o di pagamenti parziali.

Orbene non si comprende assolutamente come possa permettersi il Sindaco di definire che le sanzioni della sosta aumenteranno in base al proprio regolamento e specialmente che partano da una soglia di 72 euro per arrivare fino a 150 €

CONSIDERATO CHE 

– le dichiarazioni del Sindaco, quale Autorità di Governo, sono state poi riportate dai social e stampa creando così informazioni scorrette, forvianti e non rispettose del CDS

– Il Sindaco non ha la facoltà di dichiarare che la tariffa della sosta per gli stalli blu li sceglie a proprio piacimento, alzandole a livelli molti alti, per disincentivare e/o addirittura impedire la sosta ai normali cittadini in determinate aree (al fine di garantire invece la sosta agevolata solo ai residenti locali)

– Il Sindaco inoltre non può offendere l’onore dei cittadini e/o le loro esigenze/necessità quando, mettendo una mano sulla tempia in video, dichiara “qui non c’è da andare se non sei…” oppure “se non hai problemi…”

– Il Sindaco, quale Autorità di Polizia Locale, non può dichiarare pubblicamente cifre inventate sulle sanzioni per sosta (minimo 72 euro che arrivano subito a 150 con il nuovo regolamento) e che invece vengono precisate e indicate in dettaglio dal CDS, creando dubbi e perplessità nei cittadini.

– Il Sindaco non può mettere in pratica atteggiamenti e/o azioni in lesione di cittadini o discriminatorie a proprio piacimento ( colpendo solo i non residenti a favore di quelli locali e per zone e strade a proprio piacimento senza un elemento oggetto e/o un progetto di fattibilità)

– Il Sindaco non può creare situazioni che creino danni economici ai cittadini e li mettano in gravi difficoltà; ogni scelta deve essere mirata al bene pubblico.

Pertanto, per quanto pubblicamente esposto dal Primo Cittadino, si chiede:
ai sensi della normativa vigente, che codesta ill.ma Prefettura, possa valutare i diversi comportamenti e parole utilizzate dal Sig. Sindaco e provvedere a richiamare lo stesso Amministratore al rispetto della normativa vigente (CDS), a non utilizzare il bene pubblico a proprio piacimento (gialli blu li abbiamo cancellati fatti disfatti cambiati colorati come abbiamo voluto), soprattutto a non mettere in pratica atteggiamenti e/o decisioni discriminatorie per favorire residenti e colpire i non residenti (classificando cittadini di seria A e quelli di serie B) senza comprovate esigenze oggettive e dimostrate ed disattendere le indicazioni stabilite delle diverse sentenze pubblicate.

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