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Come funzionano consumo al banco, dehors e verande per bar e ristoranti. Le risposte del Prefetto di Como a Confesercenti

“Ringraziamo il Prefetto per le risposte fornite ai quesiti che avevamo posto sull’applicazione della normativa anti-Covid”, così il presidente Confesercenti Como, Claudio Casartelli

Nei giorni scorsi l’associazione aveva indirizzato le domande al rappresentante del Governo.

Bar e ristoranti: consumazione al banco, spazi aperti, uso dei bagni. Come funziona? Le domande al prefetto di Confesercenti

 

Evidenzia ancora Casartelli: “Dalla loro lettura e dalle esigenze manifestate da ristoratori e titolari di bar e pubblici esercizi emergono con forza due questioni politiche: l’eliminazione del coprifuoco e la possibilità di effettuare servizi ai tavoli all’interno come all’esterno dei locali senza più limiti di orari. Il diritto degli esercenti di fare impresa è un diritto sancito dall’art. 41 della Costituzione che deve trovare piena applicazione e non incontrare più i limiti attuali”.

Servizi di ristorazione anche all’interno dei locali per le mense aziendali, dehors e verande esterne se aperte almeno su un lato possono essere considerati spazi all’aperto (anche se è atteso un parere del Consiglio dei Ministri in merito), ingresso all’interno dei locali per accedere ai servizi igienici, per pagare e per prelevare l’asporto.

In risposta ai quesiti formulati nei giorni scorsi da Confesercenti Como alla Prefettura di Como sull’applicazione della normativa anti-Covid nello svolgimento dei servizi di ristorazione, bar e pubblici esercizi, oggi sono arrivate le delucidazioni a firma del Prefetto di Como Andrea Polichetti.

Il Prefetto ricorda che la zona gialla è così disciplinata:

“- dal 26 aprile 2021, è consentito, dalle ore 5.00 alle 22.00 e comunque nel rispetto dei limiti orari stabiliti per gli spostamenti, il consumo al tavolo esclusivamente all’aperto nei bar, nei ristoranti e nelle altre attività di ristorazione;

– fino al 31 maggio 2021 compreso non è consentito il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali;

– dalle 5.00 alle 22.00 è consentita anche la vendita con asporto di cibi e bevande;

– la consegna a domicilio è consentita senza restrizioni, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti;

– è consentita, senza restrizioni ma nel rispetto delle linee guida e dei protocolli di settore, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati;

– dal 1 giugno p.v. sarà consentita l’attività dei servizi di ristorazione, svolta da qualsiasi esercizio, anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5.00 alle 18.00.

– l’ingresso e la permanenza nei locali da parte dei clienti sono consentiti per l’uso dei servizi igienici, per effettuare il pagamento del conto (ove non fosse possibile effettuarlo all’esterno) o per acquistare i prodotti per asporto, per il tempo strettamente necessario a tali necessità e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti”.

Seguono le altre risposte fornite dal Prefetto agli altri interrogativi posti da Confesercenti:

“Per quanto concerne, invece, il consumo al banco, come chiarito dal Ministero dell’Interno con circolare esplicativa del 24 aprile 20211, l’art. 4 comma 1, del decreto-legge 22.04.2021 n. 52 (c.d. decreto-legge riaperture”) va interpretato nel senso di ritenere precluso il consumo all’interno dei locali, mentre rimane possibile il “servizio al banco” in presenza di “strutture che consentono la consumazione all’aperto”.

“Con riferimento poi alla prosecuzione o meno del servizio di mensa aziendale svolto, previa convenzione, da parte di pubblici esercizi, si segnala che nella relazione illustrativa del DDL di conversione in legge del DL 52/2021, si prevede esplicitamente che “resta fermo quanto previsto dal Dpcm in merito alle attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che continuano ad essere consentite anche al chiuso”. Pertanto, si ritiene possibile la prosecuzione di tali attività anche da parte dei pubblici esercizi, ivi comprese le attività di ristorazione svolte dagli agriturismi, fermo restando che per esercitare legittimamente questa possibilità, gli esercenti dovranno esibire in occasione dell’eventuale controllo il contratto stipulato con l’azienda e l’elenco dei dipendenti che fruiscono della mensa”.

“Infine, con riferimento agli ulteriori quesiti formulati, concernenti la normativa in materia di commercio (quali esercizi siano ricompresi nel novero dei “servizi di ristorazione”, cosa si debba intendere per “parti esterne” all’esercizio commerciale, se sia consentito o meno l’uso di “strumenti di riscaldamento” negli spazi esterni, ecc.), si fa presente che non riesce possibile fornire indicazioni di carattere tecnico, in quanto la materia in questione, ai sensi del d.lgs. 31.03.1998 n. 114, è di competenza degli enti locali (Regioni e Comuni)”.

“A titolo meramente informativo, ci si limita a segnalare che il Ministro del Turismo, ha di recente, in risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-05800 del 20 aprile u.s., chiarito che sarebbe consentito anche il consumo al tavolo presso verande esterne o dehors con strutture/coperture complesse, a condizione che vengano mantenute “aperte” almeno una o più delle pareti perimetrali, equiparando le cc.dd. “sun rooms” (consistenti in parti di edifici dotati di serramenti completamente apribili in altezza, su uno o più lati) agli “spazi aperti”.

Il predetto, tuttavia, si è riservato di sollevare formalmente la questione in sede di Consiglio dei Ministri, al fine di acquisire un indirizzo interpretativo univoco e condiviso”.

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