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Dopo 12 anni il Comune di Cantù perde e paga le spese: “Assalam può avere la moschea”

Il Consiglio di Stato ha definitivamente posto termine alla battaglia legale che il Comune di Cantù – e, sul piano politico, soprattutto la Lega – ha condotto per anni con una serie di provvedimenti che si frapponevano a quelle che ora sono state ritenute le legittime prerogative di Assalam di ottenere, dopo oltre 12 anni di contenzioso, la possibilità di insediare un luogo di culto, cioè una moschea, nell’edificio di sua proprietà. In sostanza – spiegano gli avvocati Vincenzo Latorraca e Michela Luraghi – con la decisione depositata oggi, martedì 5 maggio, il Consiglio di Stato, nell’ambito dell’esecuzione delle proprie sentenze n. 3877/2025 e 3880/2025, ha riconosciuto la fondatezza delle ragioni espresse dall’associazione, dichiarato nulli i provvedimenti comunali successivi alle due sentenze sopra citate e disposto l’insediamento del Commissario ad acta nel termine di trenta giorni, affinché provveda in sostituzione del Comune al rilascio del permesso di costruire. Il Giudice Amministrativo ha inoltre condannato il Comune, data la soccombenza, alle spese. Vediamo dunque nel dettaglio.

La decisione del Consiglio di Stato e la nullità degli atti comunali

Il Consiglio, investito dall’Associazione del giudizio di ottemperanza, è stato tranchant riconoscendo la fondatezza del ricorso e dichiarando nulli tutti gli atti del Comune successivi alle sentenze che avevano ordinato al Comune di verificare esclusivamente la dotazione dei parcheggi necessari, disponendo l’eventuale monetizzazione.

Ha dunque confermato la nomina del Commissario ad acta (il prefetto di Milano) che dovrà provvedere al rilascio del permesso in luogo del Comune.

Il nucleo centrale della sentenza (N. 07908/2025)

“Orbene, il comportamento del Comune di Cantù non è conforme, sul piano sostanziale, a quanto stabilito con le sentenze indicate in epigrafe, con conseguente elusione dell’obbligo conformativo da esse derivante. In particolare, in assenza di un’istanza da parte della Associazione ricorrente, il Comune di Cantù intende modificare la destinazione d’uso del fabbricato riaprendo l’istruttoria, il che rende particolarmente difficile, oltre che oneroso, il rilascio del permesso di costruire.

Come sopra evidenziato, nelle sentenze di cui si chiede l’ottemperanza la riapertura della istruttoria era finalizzata solo alla individuazione degli standard (parcheggi) e alla valutazione della richiesta di monetizzazione dei parcheggi; come evidenziato dalla parte ricorrente, il riferimento alla categoria delle attività culturali, ricreative e del tempo libero era stato effettuato in sede processuale solo per fornire un parametro per la quantificazione degli standard (parcheggi).

Il comportamento del Comune di Cantù deve considerarsi, pertanto, elusivo degli obblighi conformativi discendenti da statuizioni giudiziali che hanno acquisito efficacia di cosa giudicata e sono quindi irretrattabili. Il Comune di Cantù, pur dichiarando di voler dare esecuzione alle sentenze di questo Consiglio, in realtà, pone a carico della Associazione ricorrente degli adempimenti che esulano dall’obbligo conformativo derivante dal dictum giudiziale.

In conclusione, per le considerazioni di cui sopra, il ricorso deve essere accolto, con declaratoria di nullità degli atti adottati dal Comune successivamente alla pubblicazione delle sentenze sopra richiamate, per elusione del giudicato, disponendo che il Commissario ad acta già nominato (Prefetto di Milano o suo delegato) si insedi nel termine di trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza e provveda a valutare i parcheggi richiesti per il rilascio del permesso di costruire, in base alla destinazione d’uso compatibile con quella di edificio di culto o, in alternativa, proceda alla loro monetizzazione”.

Conclusioni e condanna alle spese

A carico del Comune di Cantù anche le spese del giudizio, liquidate in 6.000 euro oltre accessori di legge.

“Sono state, dunque, pienamente riconosciute le ragioni dell’Associazione di ottenere un luogo per poter esercitare la preghiera collettiva e quindi il diritto di culto – rimarcano Latorraca e Luraghi – Il Presidente dell’Associazione Abella Bourass esprime grande soddisfazione per la sentenza che ha riconosciuto il diritto ad ottenere un luogo di culto e non un centro culturale, come pretendeva il Comune nonostante la domanda originaria del 2014 e le sentenze del Consiglio di Stato, augurandosi che, nel futuro, i rapporti con la comunità canturina possano essere ispirati ai principi della massima collaborazione nell’interesse comune e per il bene della Città.

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