Nei giorni immediatamente successivi alle modifiche degli articoli costituzionali 9 e 41 riguardo alla tutela dell’ambiente, delle biodiversità e degli animali, anche il Comune di Como fa un passo avanti su temi ora, finalmente, al centro dell’agenda nazionale e locale.
Ieri il sindaco Mario Landriscina e giunta, su proposta dell’assessore all’Ambiente Paolo Annoni, hanno approvato l’istituzione della figura del garante degli animali. La delibera proseguirà ora il suo iter naturale con il passaggio in Commissione II, quindi in Consiglio comunale e la pubblicazione dell’avviso per la definitiva istituzione di questa nuova figura. Era stato proprio il Consiglio comunale ad approvare lo scorso 27 settembre la mozione presentata dai consiglieri Sergio De Santis, Matteo Ferretti e Mario Gorla di Fratelli d’Italia per l’istituzione della figura.
Il settore Ambiente del Comune di Como ha predisposto anche il regolamento che disciplina l’istituzione, la durata dell’incarico e i compiti. Il Garante per la tutela dei diritti degli animali verrà individuato dal sindaco, a seguito dell’avviso pubblico per la raccolta delle candidature, nell’ambito di personalità che si siano distinte nell’affermazione dei diritti degli animali e che si siano adoperate per la loro tutela e benessere. Il Garante offre il suo servizio a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive sostenute in ragione dell’incarico, debitamente autorizzate e rendicontate. La durata dell’incarico è di tre anni dalla nomina.
“Dopo l’istituzione della Consulta comunale per l’Ambiente lo scorso 17 gennaio, ci avviciniamo a un nuovo risultato importante per la tutela della biodiversità e degli animali sul territorio comunale – commenta l’assessore all’Ambiente del Comune di Como, Paolo Annoni – Tenevo moltissimo a portare avanti questa delibera e ringrazio gli uffici per il grande lavoro svolto in queste settimane su temi fondamentali per il presente e il futuro di Como. Dopo i necessari ulteriori passaggi, sono convinto che la figura del garante degli animali possa diventare un punto di riferimento concreto per la città in tema di salvaguardia degli animali domestici e della fauna selvatica stanziale e migratoria”.
COSA FA IL GARANTE:
REGOLAMENTO DEL GARANTE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI
Art. 1
Il Comune di Como richiamandosi alla normativa comunitaria, alle Convenzioni internazionali e ai valori che ne discendono, promuove, favorisce e tutela, nei limiti delle competenze comunali, la presenza nel proprio ambito territoriale, degli animali domestici e della fauna selvatica stanziale e migratoria.
In applicazione dei principi di tolleranza e rispetto per tutti gli esseri viventi, riconosce ad essi il diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche.
Art. 2
In applicazione dei principi di cui sopra è istituita la figura del Garante per la tutela dei diritti degli animali per la città di Como.
Art. 3
Il Garante per la tutela dei diritti degli animali è individuato dal Sindaco, a seguito di specifico avviso pubblico per la raccolta delle candidature, nell’ambito di personalità che si siano distinte nell’affermazione dei diritti degli animali e che si siano adoperate per la loro tutela e benessere. Il Garante offre il suo servizio a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive sostenute in ragione dell’incarico, debitamente autorizzate e rendicontate.
Il Garante per la tutela dei diritti degli animali resta in carica tre anni dalla sua nomina.
Art. 4
Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio, rapportandosi direttamente all’Assessore titolare della relativa delega e in raccordo con l’ufficio tutela dell’Ambiente.
Il Garante può:
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richiedere, per iscritto, notizie sullo stato dei procedimenti che presentano diretta connessione con il suo incarico;
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consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all’oggetto del suo intervento, fatto salvo il rispetto della normativa sul trattamento di dati.
Art. 5
Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, al Garante sarà assegnata una postazione presso Palazzo Cernezzi, con l’obbligo di garantire la presenza almeno per un giorno a settimana, al fine di ricevere e valutare le istanze che vengono dalla cittadinanza o istruendo le istanze inviate per e-mail ad apposito indirizzo costituito ad hoc.
Art. 6
Le funzioni del Garante per la tutela dei diritti degli animali sono le seguenti:
a) ricevere segnalazioni e reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, nonché delle Associazioni, Enti e istituzioni che operano nel campo della tutela dei diritti degli animali, vigilando sulla corretta applicazione delle normative legislative e regolamentari in materia di diritti degli animali e richiedendo a tal fine la collaborazione delle forze dell’ordine e/o del servizio veterinario territorialmente competente;
b) denunciare o segnalare all’autorità competente fatti o comportamenti, relativi agli animali, configurabili come reati, dei quali venga a conoscenza nell’esercizio o a causa delle sue funzioni;
c) promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione, con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado, in materia di tutela dei diritti degli animali, curando la conoscenza delle norme dell’Unione Europea e internazionali, delle leggi statali e regionali, nonché delle disposizioni regolamentari comunali che disciplinano la fattispecie e le relative finalità;
d) promuovere l’educazione dei cittadini a un corretto rapporto tra l’uomo e gli animali, al precipuo scopo di prevenire l’abbandono degli animali domestici e per incentivarne le adozioni;
e) segnalare all’Amministrazione l’opportunità di adottare provvedimenti richiesti dall’osservazione e dalla valutazione delle reali condizioni degli animali, anche finalizzati all’adeguamento alle direttive dell’Unione Europea e alle norme statali e regionali;
f) formulare, di concerto con il Settore Ambiente, proposte per la elaborazione di progetti pilota intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali (es. pet therapy e servizi pet friendly);
g) supportare, di concerto con il Settore Ambiente, l’attuazione di linee guida per lo sviluppo di politiche ed azioni finalizzate alla tutela degli animali;
h) richiedere interventi di prevenzione e repressione degli abusi sugli animali e controlli sul territorio ai servizi veterinari dell’A.T.S., alla Polizia Locale, alle Guardie Ecologiche Volontarie, ove previsto, e a tutti gli altri enti preposti;
i) collaborare con i servizi veterinari dell’A.T.S., al fine di promuovere azioni finalizzate al contrasto dei maltrattamenti nei confronti degli animali;
j) interagire costruttivamente con le associazioni attive nel campo della protezione degli animali, dalle quali raccoglierà proposte e suggerimenti;
k) partecipare a periodiche riunioni con le associazioni ambientaliste e zoofile operanti sul territorio, per discutere ed elaborare idee e progetti, nonché per diffondere la conoscenza delle norme regionali, statali ed europee che regolano la materia della tutela degli animali;
l) dare impulso a indagini da parte di Polizia Locale, ed altri enti competenti, per quanto concerne violazioni di legge e regolamenti inerenti alla tutela degli animali;
m) realizzare la mappa dei servizi pubblici e privati, compresi quelli sanitari e delle risorse comunali destinate alla tutela, al benessere e alla salvaguardia dei diritti degli animali;
n) promuovere la conoscenza degli interventi delle Amministrazioni pubbliche svolti a tutela dei diritti degli animali, collaborando anche con gli organismi titolari di competenza in materia di protezione degli animali, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente e degli animali;
o) predisporre una relazione sull’attività svolta e sulle condizioni degli animali nella città di Como, nonché sull’attuazione dei relativi diritti, da trasmettere al Consiglio Comunale.
Art. 7
Il Garante, nei giudizi concernenti il maltrattamento di animali, è legittimato a costituirsi parte civile, laddove ammissibile, nei modi e nelle forme disciplinati dalla legge.
Art. 8
Il Garante predispone annualmente una relazione sull’attività svolta e sulle condizioni degli animali nel territorio comunale, da presentare al Consiglio Comunale. Tale relazione sarà pubblicata sul sito del Comune.
Art. 9
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del medesimo.
Allegato
Si elencano di seguito, con valore non esaustivo, le principali fonti documentali e i riferimenti normativi utili all’attività del Garante.
NORMATIVA Europea e Nazionale
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la Dichiarazione universale dei Diritti dell’Animale del 1978, primo provvedimento internazionale che educa al rispetto di ogni forma di vita;
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il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, con cui l’Unione Europea ha sancito il principio fondamentale di riconoscere agli animali sensibilità, caratteristiche biologiche e prerogative proprie;
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la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987;
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la legge quadro in materia di tutela degli animali d’affezione e lotta al randagismo del 14 agosto 1991, n. 281 che ha sancito quale principio fondamentale che “Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione, condanna gli atti di crudeltà contro gli stessi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente”;
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l’Accordo del 6 febbraio 2003, siglato in sede di Conferenza Stato Regioni tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepito con il DPCM 28 febbraio 2003: “Recepimento dell’accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet – therapy”;
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la legge 189 del 20 luglio 2004 che ha apportato modifiche al Codice penale ed in particolare ha disciplinato i reati di uccisione di animali, maltrattamento di animali, combattimento tra animali;
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la legge 4 novembre 2010 n. 201, con la quale l’Italia ha ratificato la Convenzione approvata dall’UE a Strasburgo il 13 novembre 1987, sulla protezione degli animali da compagnia.
NORMATIVA REGIONALE
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il titolo VIII, capo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 recante “norme relative alla tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”;
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il Regolamento Regionale 13 aprile 2017 n. 2 di attuazione delle disposizioni di cui al predetto Titolo VIII, capo II della L.r. 33/2009.
NORMATIVA COMUNALE
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gli art. 5 e 21 del Regolamento di Polizia urbana approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 1° luglio 2019, in seguito modificato con deliberazione consiliare n. 46 del 30 settembre 2020.