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Animali in condominio, cambiano le regole: cosa prevede la Legge e quando possono allontanarli

Il punto di partenza resta l’articolo 1138 del Codice civile, che stabilisce come le norme del regolamento condominiale non possano vietare di possedere o detenere animali domestici.

Una tutela che, nell’interpretazione prevalente della giurisprudenza, si riferisce però ai regolamenti approvati dall’assemblea a maggioranza: è su questo punto che si è pronunciato di recente il Tribunale di Trento, con la sentenza n. 712 del 6 ottobre 2025, introducendo una distinzione che cambia le carte in tavola per chi acquista casa in alcuni contesti specifici.

Il giudice trentino ha infatti ritenuto legittimo e vincolante un divieto di detenere animali domestici contenuto in un regolamento contrattuale, cioè un regolamento predisposto dal costruttore e accettato da tutti i condomini al momento dell’acquisto, o approvato all’unanimità in un secondo momento.

Animali in condominio: cosa dice la Legge

In questi casi, secondo il Tribunale, la clausola nasce da un accordo esplicito tra le parti e disciplina l’uso della proprietà comune secondo regole condivise, motivo per cui può essere fatta valere anche a distanza di anni, indipendentemente da quanto previsto in generale dal Codice civile per i regolamenti assembleari.

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La distinzione non è di poco conto per chi sta valutando l’acquisto di un immobile: prima di firmare un rogito, verificare la natura del regolamento condominiale allegato diventa un passaggio da non sottovalutare, soprattutto per chi vive già con un animale o prevede di prenderne uno in futuro. Un conto è infatti un regolamento interno modificabile dall’assemblea, un altro è una clausola contrattuale che vincola tutti i proprietari fin dall’origine e che risulta più difficile da contestare in sede giudiziaria.

Diverso è invece il tema della circolazione negli spazi comuni, disciplinato dal Tribunale di Pescara con la sentenza n. 33 del 12 aprile 2025. In questo caso il giudice ha chiarito che il proprietario di un animale risponde comunque dei danni provocati anche quando l’animale si muove liberamente, senza guinzaglio o supervisione diretta, richiamando la responsabilità oggettiva prevista dall’articolo 2052 del Codice civile. Il proprietario, per liberarsi da questa responsabilità, deve dimostrare l’esistenza di un caso fortuito estraneo alla propria condotta, una prova che nella pratica risulta piuttosto difficile da fornire.

Nel caso esaminato dal Tribunale abruzzese, alcuni gatti di proprietà di una condomina accedevano ripetutamente alla proprietà di un vicino, causando deiezioni, imbrattamenti ed esalazioni moleste.

La proprietaria non aveva adottato alcuna misura per limitare questi episodi, mentre la controparte aveva fornito prove concrete, anche testimoniali, del danno subito: il giudice ha quindi riconosciuto un risarcimento di 1.500 euro, sottolineando come la libertà di detenere animali in condominio non equivalga a un liberi tutti privo di conseguenze quando si tratta di aree comuni o proprietà altrui.

Il quadro che emerge da queste due pronunce, pur riguardando situazioni diverse, disegna un perimetro più chiaro rispetto al passato: da un lato la libertà di possedere un animale resta un diritto solido, dall’altro convivere in condominio richiede comunque attenzione, soprattutto quando si tratta di regolamenti sottoscritti all’acquisto o di comportamenti che possono arrecare disagio ai vicini. Conoscere questi confini, prima ancora di trovarsi in una controversia, resta il modo più semplice per evitare sorprese sgradite.

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