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Arrivano i ristorni per i comuni di frontiera: ecco come potranno essere usati (ci sono novità)

Un’importante novità normativa definisce le modalità di distribuzione dei fondi destinati alle aree italiane limitrofe al confine svizzero. Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) firmato il 17 settembre 2026 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 ottobre 2026 determina nel dettaglio i criteri di calcolo, assegnazione e fruizione delle risorse stabilite dalla legge 83/2023.

I ristorni saranno ripartiti proporzionalmente al numero di lavoratori frontalieri residenti nei singoli territori e offriranno agli enti locali una maggiore flessibilità di bilancio: fino al 50% delle somme ricevute potrà infatti essere destinato alla spesa corrente, con lo scopo primario di contrastare le ripercussioni socio-economiche generate dalle crisi aziendali.

Il fondo del Mef

Questo contributo finanziario è parte integrante del meccanismo di compensazione economica disciplinato dalla nuova intesa bilaterale tra Italia e Svizzera sulla tassazione dei lavoratori transfrontalieri, siglata il 23 dicembre 2020 e recepita nell’ordinamento italiano tramite la legge 83/2023.

L’assetto normativo previdente un regime transitorio valevole fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2033. Lungo questo arco temporale, i Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese provvedono al versamento di una percentuale del gettito fiscale riscosso sui lavoratori italiani. A questa componente elvetica si affianca la risorsa statale diretta ai Comuni di frontiera, erogata mediante uno specifico fondo istituito nello stato di previsione dello stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Criteri territoriali di ripartizione in Lombardia

L’assegnazione geografica dei fondi segue precise regole:

  • Lombardia: L’assegnazione avviene direttamente in capo alle singole municipalità, previo rispetto di precise soglie demografiche di frontalieri residenti:

    • Almeno il 4% della popolazione residente nei Comuni che superano i 15mila abitanti;

    • Almeno il 3% della popolazione residente per i centri urbani con una popolazione inferiore ai 15mila abitanti.

Nell’eventualità in cui tali parametri dimensionali e percentuali non vengano traguardati, la quota di risorse viene trasferita alla Regione Lombardia, la quale provvederà successivamente a redistribuirla alle Province ed alle Comunità Montane di riferimento, sempre commisurando l’importo alla presenza dei lavoratori transfrontalieri residenti.

Destinazione d’uso: tra opere pubbliche strategiche e spesa corrente. E una novità sostanziale

I fondi assegnati dovranno essere impiegati dagli enti locali per sostenere infrastrutture e servizi volti a migliorare la qualità della vita delle comunità locali e dei lavoratori di confine. Nello specifico, l’impiego delle risorse è così articolato:

  • Opere pubbliche di interesse generale: Le risorse devono finanziare prioritariamente interventi strutturali inerenti alla rete dei trasporti pubblici ed alla riqualificazione e sviluppo dell’edilizia abitativa.

  • Spesa corrente (fino al 50%): Sicuramente una novità il fatto che gli enti beneficiari hanno la facoltà di stornare fino alla metà dell’importo totale ricevuto per sostenere le uscite correnti di bilancio. In questo ambito, le risorse dovranno essere convogliate con priorità assoluta verso progetti ed iniziative mirati ad ammortizzare le conseguenze sociali ed economiche derivanti dalle crisi aziendali che colpiscono i territori di frontiera.

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