I cittadini che hanno ricevuto la comunicazione di avvio del processo sanzionatorio per inosservanza dell’obbligo vaccinale anti-Covid 19, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 4–sexies, comma 4, del DL 44/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 76/2021), hanno dieci giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per trasmettere eventuali certificati relativi al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale o altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità, alla ASST competente per territorio di residenza. Asst lariana ricorda che entro il medesimo termine – che è perentorio – i cittadini interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione attraverso l’apposito servizio disponibile sul sito agenziaentrateriscossione.gov.
Di seguito gli indirizzi di ASST Lariana dove far pervenire/inoltrare la documentazione
- Tramite Pec all’indirizzo mail: protocollo@pec.asst-lariana.it
- Tramite raccomandata (farà fede il timbro postale) inviando la documentazione a Ufficio Protocollo Asst Lariana, via Ravona 20, 22042 San Fermo della Battaglia
- Consegnando la documentazione direttamente al Protocollo di Asst Lariana (via Ravona, 20, San Fermo della Battaglia; piano terra della palazzina amministrativa). L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 16
Nella documentazione da trasmettere deve essere compresa la copia dell’avviso/comunicazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione di avvio del procedimento sanzionatorio, la prova della data di ricezione (busta con data di ricezione) della notifica della comunicazione ricevuta e una copia del documento di riconoscimento del soggetto interessato dall’avviso.
I destinatari del procedimento sanzionatorio sono i soggetti che rientrano nelle seguenti categorie:
- esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario;
- lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie;
- personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, delle strutture di cui all’art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori;
- ultracinquantenni alla data dell’8 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del DL n. 41/2022) oppure che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva all’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022.
E che:
- alla data del 1° febbraio 2022 non hanno ancora iniziato il ciclo vaccinale primario;
- a decorrere dal 1° febbraio 2022 non hanno ancora effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dal Ministero della Salute;
- a decorrere dal 1° febbraio 2022 non hanno ancora effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario (“dose booster”) entro i termini di validità delle certificazioni verdi.
Per maggiori informazioni è possibili consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione agenziaentrateriscossione.