Il Comandante della Polizia Locale di Como, Vincenzo Aiello, ha firmato l’ordinanza generale n. 350 del 25 agosto 2026 che recepisce e rende operative le indicazioni stabilite dalla Giunta Comunale con la delibera n. 178 del 5 agosto 2026. Il provvedimento integra, riorganizza e sostituisce l’intera disciplina dell’accesso, della circolazione e della sosta all’interno della Zona a Traffico Limitato “Città Murata” e delle relative Aree Pedonali del centro storico. Ricordiamo che in particolare lo stop alle bici ha generato negli ultimi giorni numerose polemiche tanto che è in programma una manifestazione di protesta il prossimo 12 settembre.
Tornando al documento, l’atto dirigenziale definisce una nuova mappa della urbana, introducendo regole stringenti per il transito dei veicoli a motore, l’istituzione di micro-aree pedonali a protezione differenziata e appunto unta stretta sulla micromobilità elettrica e ciclabile nelle arterie commerciali a maggior flusso pedonale. Ora bisogna solo aspettare la nuova segnaletica poi le regole saranno valide.
Mappa della Ztl e blocco totale delle biciclette nelle vie dello shopping
L’articolo 1 dell’ordinanza individua la Ztl “Città Murata”, attiva dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di ogni giorno, che comprende l’intero perimetro urbano recintato dalle mura storiche oltre all’area adibita al Mercato Mercerie situata lungo viale Cattaneo, piazza Vittoria, largo Spallino e viale Battisti. All’interno di questo perimetro è vietato il transito, la fermata e la sosta di tutti i veicoli a motore, fatti salvi i mezzi d’emergenza e i veicoli al servizio di persone invalide previa comunicazione della targa.
La principale novità strutturale risiede nella stretta sulla circolazione di velocipedi e monopattini. Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, nei seguenti assi viari e in tutte le Aree Pedonali è fatto obbligo di condurre il mezzo a mano:
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via Cesare Cantù;
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via Rovelli (tratto da via Adamo Del Pero a via Cesare Cantù);
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via Adamo Del Pero (tratto da via Natta a via Rovelli);
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via Bernardino Luini;
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via Boldoni;
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via Indipendenza (tratto da via Bernardino Luini a via Vittorio Emanuele II);
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via Vittorio Emanuele II (tratto da via Rusconi a via Indipendenza).
Sono esentati da tale divieto esclusivamente i mezzi a due ruote in dotazione alla Polizia e ai servizi di emergenza.
Classificazione delle Aree Pedonali e regime dei varchi
L’ordinanza divide il cuore della città murata in due distinte tipologie di Aree Pedonali Urbane (AP), contrassegnate da differenti livelli di accessibilità:
Area pedonale “Rossa”
L’Area Pedonale “Rossa” (Articolo 2) impone il divieto assoluto di circolazione, fermata e sosta dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di ogni giorno. Il blocco si applica a tutti i veicoli, compresi quelli muniti di contrassegno disabili ex art. 381 DPR 495/92. Le uniche eccezioni riguardano i mezzi di soccorso, i veicoli della nettezza urbana e della pulizia meccanizzata, l’accesso diretto ai posti auto privati con passo carraio e autorizzazioni contingenti di stretta necessità.
Rientrano nella zona “Rossa”: piazza Duomo, piazza Alessandro Volta, piazza San Fedele, piazza Cavour, piazza Pietro Perretta, piazza Giuseppe Mazzini, piazza Piero Gobetti, piazza Guido Grimoldi, piazza Giuseppe Verdi, via Giocondo Albertolli, via Serafino Balestra, via Francesco Ballarini, via Vincenzo Bellini (tratto Ztl), via Caio Plinio Secondo (da piazza Duomo a via Macchi), via Cinque Giornate (da via Volpi a piazza Duomo), via Guido Grimoldi, via Filippo Juvara, via Bernardino Luini (da via Indipendenza a piazza San Fedele), via Alessandro Macchi, via Maestri Cumacini, via Francesco Muralto, via Natta (da piazza San Fedele a via Del Pero), via Odescalchi (da via Rovelli a piazza San Fedele), via Olginati, via Pantero Pantera, via Porta, via Pretorio, via Vitani, via Vittorio Emanuele II (nei tratti da piazza Duomo a via Rusconi e da via Indipendenza a via Perti).
Area pedonale “Verde”
L’Area Pedonale “Verde” (Articolo 3) comprende via Caio Plinio Secondo (tratto da via Bianchi Giovini a via Alessandro Macchi) e largo Gianfranco Miglio. In questa fascia:
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Dalle ore 11:01 alle ore 05:59 dell’indomani: vige il divieto totale di circolazione analogamente alla zona “Rossa”;
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Dalle ore 06:00 alle ore 11:00: vigono le regole generali di accesso previste per la Ztl ordinaria.
Disciplina generale di accesso, sagoma e velocità
L’articolo 4 stabilisce che per qualunque veicolo autorizzato ad accedere alla Ztl o alle Aree Pedonali il limite massimo di velocità è fissato a 6 km/h. Salvo specifiche autorizzazioni del Settore Tecnico, è tassativamente vietato l’accesso ai mezzi con peso a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate o lunghezza superiore a 7,00 metri.
In tutto il perimetro è stabilita la sosta vietata con rimozione forzata h24. È inoltre confermato il divieto di circolazione per i veicoli a motore a combustione interna che violino le direttive regionali sulla qualità dell’aria.
Sistema delle autorizzazioni: portale unico e finestre orarie
Il Capo II dell’ordinanza introduce un sistema telematico basato su un’autorizzazione principale annuale (scadenza fissata al 31 dicembre di ogni anno) necessaria per poter generare, in autonomia sul portale dedicato prima dell’ingresso, le singole autorizzazioni giornaliere derivate (valide fino alle 23:59 del giorno di emissione).
Categorie ad autorizzazione giornaliera (Articolo 5)
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Consegne a domicilio a privati: tutti i giorni dalle 06:00 alle 11:00 e dalle 19:00 alle 22:00 (sosta max 30 minuti con disco orario);
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Autotrasportatori e corrieri/servizi postali: dal lunedì al sabato non festivi dalle 06:00 alle 11:00 (sosta max 30 minuti);
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Esercenti commerciali, pubblici esercizi, imprese di pulizia: dalle 06:00 alle 11:00 (sosta max 60 minuti);
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Manutentori, espurgo, raccolta rifiuti speciali, catering, cantieri edili e traslochi: permessi con sosta da 60 a 120 minuti a seconda della tipologia;
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Accompagnamento clienti strutture ricettive: accesso consentito h24 ai soli clienti diretti a strutture dotate di posto auto privato (sosta su strada vietata);
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Autobus Ncc per alberghi: transito limitato esclusivamente all’itinerario piazza Verdi – via Rodari – piazza Roma – via Bianchi Giovini – piazza Cavour – via Fontana – via Cairoli, con sola fermata per carico/scarico in piazza Cavour per un massimo di 15 minuti.
Categorie ad autorizzazione annuale (Articolo 6)
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Residenti e proprietari di posti auto: i residenti senza posto auto possono accedere esclusivamente per carico e scarico per un massimo di 45 minuti; i titolari di garage o posto privato hanno accesso h24 con divieto assoluto di sosta su strada (fino a 2 targhe per garage, fino a 4 per nucleo familiare residente);
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Medici di base e assistenza continuativa: sosta max 120 minuti per visite urgenti;
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Accompagnatori alunni (scuola dell’infanzia e primaria): sosta max 10 minuti negli orari di ingresso ed uscita scolastica;
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Giornalisti e operatori dell’informazione: permessi per l’esercizio del diritto di cronaca con sosta max 120 minuti.
Regolarizzazione in sanatoria e veicoli esenti
L’articolo 7 disciplina la sanatoria entro le 48 ore tramite portale telematico, priva di spese istruttorie, riservata a tre casi specifici:
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Veicoli al servizio di disabili non preventivamente registrati;
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Mezzi che accompagnano donne o minori domiciliati in Ztl nella fascia oraria notturna compresa tra le ore 23:00 e le ore 05:00;
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Veicoli diretti alla farmacia di turno per il ritiro di ossigeno terapeutico, farmaci urgenti o per emergenze sanitarie.
Ai sensi dell’articolo 8, non necessitano di alcuna autorizzazione o preventiva comunicazione della targa i veicoli di proprietà del Comune di Como e i mezzi con targa speciale appartenenti a Polizia Locale, Protezione Civile, Forze dell’Ordine, Forze Armate, Soccorso Sanitario, Vigili del Fuoco e Corpo Diplomatico o Consolare.
Disposizioni transitorie, ricorsi e responsabilizzazione esecutiva
Tutti i permessi di accesso attualmente in uso conserveranno la loro efficacia fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 (Articolo 10). Contestualmente vengono revocati tutti i precedenti provvedimenti in contrasto con la nuova disciplina. Le sanzioni per gli inosservanti saranno applicate ai sensi del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.
L’esecuzione del provvedimento è affidata al Settore Opere Pubbliche per l’installazione della segnaletica e al Settore Patrimonio – Servizio Smart City per l’adeguamento dei varchi telematici.
Il responsabile del procedimento è il Commissario Capo Coordinatore Francesco Polito del Comando di Polizia Locale. Contro l’ordinanza è possibile proporre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, oppure ricorso straordinario al Presidente del Consiglio dei Ministri entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 come modificato dal D.L. 19 febbraio 2026, n. 19.
