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Moschea di Cantù, l’avvocato a muso duro con il sottosegretario: “Evidente contrasto con la Costituzione”

La notizia è di questi giorni: Dopo 12 anni il Comune di Cantù perde e paga le spese: “Assalam può avere la moschea”. E subitopoi  la reazione del sottosegretario leghista comasco: Dopo la sentenza sulla moschea di Cantù chiaro Molteni (Lega): “Non arretro di un passo. Presto incontro con Prefetto e Questore”.

Così ora arriva un nuovo intervento. E’ del legale che ha seguito la vicenda, l’avvocato Vincenzo Latorraca che risponde alle parole Molteni. In particolare queste, diffuse in una Nota:

Non arretro di un passo, confermo la mia totale e assoluta contrarietà alla moschea di Cantù. Stiamo lavorando con alcuni colleghi della Lega su una proposta di legge a livello nazionale per inquadrare il fenomeno dell’Islam politico rispetto ai tracciamenti finanziari, alla realizzazione dei luoghi di culto, al travisamento del volto, a un registro per imam e associazioni.

E dunque la replica del legale:

Nel discorso del Sottosegretario emerge un evidente contrasto con la Costituzione. Il diritto di culto sancito dalla Carta fondamentale, rispetto al quale un’opposizione aprioristica sarebbe insostenibile per qualsiasi cittadino, non può essere conculcato da un membro del Governo.

Deve essere ribadito che il giudicato amministrativo, quale si è formato per effetto della recente sentenza del Consiglio di Stato, impone il pieno rispetto in modo da evitare tutti gli effetti dell’elusione del giudicato stesso.

La fase da ultimo decisa è esclusivamente quella di esecuzione, laddove il Consiglio di Stato è intervenuto per ribadire il contenuto delle sue precedenti decisioni, dichiarare la nullità dei provvedimenti del Comune ad esse successivi ed investire il Commissario ad acta posto che l’Amministrazione non ha inteso spontaneamente darvi attuazione.

Deve essere altrettanto chiaro che non sussiste alcuna attribuzione del Sottosegretario riguardo all’attività amministrativa interna del Comune di Cantù e che un’eventuale iniziativa legislativa non avrebbe alcun effetto anche se ne venisse dichiarata la retroattività: costituisce infatti principio ineludibile che il giudicato non è in alcun modo superabile in sede legislativa e ciò, in primo luogo, per il rispetto del principio di separazione dei poteri.

 

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