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Fontana firma: bar e ristoranti fino alle 24, stop consumo in piedi e asporto dalle 18, no sport dilettanti di contatto. I documenti completi

Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato la nuova ordinanza in chiave epidemia e anti-Covid.

Il documento entra in vigore a mezzanotte (tra venerdì 16 ottobre e sabato 17) e sarà in vigore fino a venerdì 6 novembre 2020.

“L’Ordinanza – evidenziano dalla Regione –  è frutto del confronto che si è svolto oggi a Palazzo Lombardia  con i sindaci dei capoluoghi lombardi, dei capigruppo di maggioranza e opposizione in consiglio regionale, del prefetto di Milano, Renato Saccone”.

Il governatore Fontana, inoltre, ha sottoposto il testo del documento anche al ministro della Salute, Roberto Speranza.

Tra i principali punti previsti dall’Ordinanza segnaliamo:

Bar e ristoranti

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite sino alle ore 24.00; in tali attività dopo le ore 18.00 il consumo di alimenti e bevande è consentito esclusivamente ai tavoli; la misura di cui al presente punto non si applica agli esercizi situati lungo le autostrade e nelle aerostazioni;

2. E’ vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici, nonché da parte degli esercizi commerciali e delle attività artigianali dalle ore 18.00. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio;

3. Sono chiusi dalle 18.00 alle 6.00 i distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via; tale misura non si applica ai distributori automatici di latte e acqua;

4. E’ vietata dalle 18.00 alle 6.00 la consumazione di alimenti e bevande su aree pubbliche;

5 E’ sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico;

6. I sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle presenti misure.

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Misure di contrasto a fenomeni sociali a rischio di contagio

1. Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo;

2. E’ sospeso il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo ‘slot machines, comunque denominati, situati all’interno degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali e di rivendita di monopoli.

Sospensione degli sport di contatto dilettantistici a livello regionale e locale

1. Sono sospese tutte le gare, le competizioni e le altre attività, anche di allenamento, degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, svolti a livello regionale o locale ‒ sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche.

Visite all’interno di unità di offerta residenziali

L’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti degli utenti ivi presenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque, previa rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio.

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Scuola

Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado organizzano le attività didattiche con modalità a distanza alternate ad attività in presenza, ad eccezione delle attività di laboratorio.

Università

Alle Università, nel rispetto della specifica autonomia, è raccomandato di organizzare le proprie attività, al fine di promuovere il più possibile la didattica a distanza.

I DOCUMENTI COMPLETI (frecce in fondo per sfogliare)

L’ordinanza:

ORDINANZA 620 del 16 ottobre 2020

Allegato 1:

ALLEGATO 1

Allegato 2:

ALLEGATO 2

 

 

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