Ormai è fatta: dal 1° gennaio 2027 diventerà pienamente operativo lo scambio automatico delle informazioni sulle retribuzioni percepite in Svizzera dai lavoratori frontalieri italiani.
Questa nuova disciplina fiscale dà formale attuazione alle intese bilaterali concordate tra Berna e Roma nel dicembre 2020 relative alla tassazione dei lavoratori della fascia di confine, in vigore dal 1° gennaio 2024. Gli accordi prevedono un flusso informativo automatico e reciproco strutturato tra le rispettive amministrazioni finanziarie, strumento indispensabile per garantire l’esatta e corretta imposizione dei redditi nello Stato di residenza del contribuente.
Il quadro normativo elvetico fa perno sulla Lsads (Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni relative ai dati salariali), che disciplinerà la trasmissione dei dati tra l’Amministrazione federale delle contribuzioni (Afc) e le autorità fiscali dei singoli Cantoni. Contestualmente, un’apposita ordinanza integrativa stabilirà i dettagli tecnici e i sistemi di autenticazione necessari per regolare l’accesso alle banche dati.
Tensioni diplomatiche e fiscali tra Berna e Roma sui ristorni
La formalizzazione dello scambio dati giunge in una fase caratterizzata da accese tensioni diplomatiche e finanziarie lungo l’asse italo-svizzero. Il Canton Ticino ha infatti disposto il congelamento del 46% dei ristorni fiscali dovuti all’Italia, trattenendo oltre 50 milioni di franchi svizzeri destinati alla Regione Lombardia su un importo complessivo di circa 109 milioni. L’autorità cantonale ha giustificato la misura con l’esigenza di verificare e chiarire la piena compatibilità della cosiddetta “tassa sulla salute” con il quadro normativo delineato dal nuovo accordo bilaterale.
I meccanismi di funzionamento della tassazione dei frontalieri
Il sistema fiscale tra Italia e Svizzera, entrato in vigore il 1° gennaio 2024, individua due differenti regimi di prelievo applicabili in base alla data di assunzione dei lavoratori:
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«Vecchi frontalieri»: rientrano in questo gruppo i lavoratori impiegati in territorio elvetico nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e il 2 novembre 2023. Per loro prosegue l’applicazione del precedente regime a tassazione esclusiva alla fonte. Gli stipendi vengono trattenuti e tassati soltanto dalle autorità fiscali svizzere, esonerando il contribuente da qualsiasi obbligo dichiarativo o versamento aggiuntivo ai fini Irpef in Italia.
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«Nuovi frontalieri»: appartengono a questo scaglione i dipendenti assunti oltreconfine a partire dal 2 novembre 2023. A questa categoria si applica un modello di tassazione concorrente: la Svizzera trattiene un’imposta alla fonte entro il limite massimo dell’80% dell’imposta ordinaria elvetica, mentre l’Italia sottopone l’intero reddito a tassazione Irpef, riconoscendo contestualmente un credito d’imposta per prevenire fenomeni di doppia imposizione sulle somme prelevate a Berna. Il nuovo meccanismo di scambio automatico dei dati salariali è stato strutturato proprio per gestire e monitorare le posizioni dei contribuenti rientranti in questa specifica fascia.
