In attesa della manifestazione del prossimo mese di settembre – ovviamente in sella – per protestare contro i nuovi divieti per le bici in centro storico a Como introdotti dal sindaco Alessandro Rapinese, proseguono dibattiti e contestazioni al provvedimento. A prendere posizione, in queste ore, è anche Civitas, l’associazione capitanata da Bruno Magatti. Con una nota firmata proprio dall’ex assessore e dall’avvocato Giorgio Livio, Civitas analizza i presupposti alla base della delibera di giunta e afferma che “contiene errori ed omissioni che, a nostro parere, la rendono quantomeno annullabile“.
Di seguito il testo integrale dell’associazione.
Con riferimento ai divieti imposti ai “velocipedi”, alias biciclette, la delibera della Giunta del Comune di Como contiene errori ed omissioni che, a nostro parere, la rendono quantomeno annullabile.
Partiamo dalle premesse e dai richiami normativi sui quali si fonda sostanzialmente la delibera.
L’articolo 3 al comma 2 del codice della strada definisce cosa si intende per area pedonale: “zona interdetta alla circolazione dei veicoli salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone limitate. I Comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione“.
La regola è quindi che le biciclette possano circolare nelle zone pedonali. Il divieto è l’eccezione che deve essere motivata.
Nella delibera non vi è alcun implicito e tanto più esplicito riferimento al pericolo che creerebbe il transito delle biciclette e neppure sussistono i presupposti indicati nell’articolo 9 del codice della strada, pure parzialmente richiamato nella delibera. Il richiamo all’articolo 3 del codice della strada, così come formulato, non legittima, in ogni caso, la restrizione.Nella delibera si richiama altresì l’articolo 7 comma 9 del codice della strada che conferirebbe ai comuni “la facoltà di delimitare le zone a traffico limitato e le aree pedonali tenuto conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico e sul patrimonio ambientale e culturale“.
La delibera non richiama però l’articolo 7 n. 1 lettera b che stabilisce “la possibilità di limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario, congiuntamente, nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell’aria nonché tutelare il patrimonio culturale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione“.
La norma utilizza due avverbi che rafforzano i concetti e limitano le restrizioni. “Congiuntamente” è riferito alla riduzione delle emissioni dovute al traffico veicolare e alla tutela del patrimonio; la restrizione è legittima quindi se è rivolta a tutelare sia il bene salute sia il bene patrimonio. Come mai potrebbe la circolazione delle biciclette essere fonte di pericolo per la salute e per il patrimonio culturale e ambientale? E’ un mistero impossibile da risolvere.
Il secondo avverbio “comunque” è riferito alla tutela della mobilità e della produzione; le limitazioni non possono quindi essere applicabili alle biciclette che consentono spostamenti, anche per lavoro, senza inquinare e senza reali rischi di incidenti come dimostra la casistica.
Le norme solo se lette per intero possono essere correttamente interpretate e applicate; limitarsi a richiami parziali serve solo a giustificare provvedimenti criticabili ed errati e come tali, a nostro parere, illegittimi sotto il profilo dell’eccesso di potere e violazione di legge.
