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Como, nuova curva stadio: diffida a Soprintendenza e Comune: “Stop immediato ai lavori e revoca del parere”

La convinzione di trovarsi di fronte a una “illegittimità del titolo edilizio maturato” rispetto ai lavori per la nuova curva dello stadio Sinigaglia (peraltro ormai a buon punto) e la conseguente diffida sia al Comune, per verificare l’attività in corso disponendo “l’immediata interruzione dei lavori”, sia alla Soprintendenza, per “revocare in autotutela il parere emesso”. Questi alcuni dei tanti, pesantissimi, passaggi dell’atto fatto recapitare al Comune di Como l’altroieri, 28 luglio, dall’avvocato Veronica Dini per conto del Comitato Civico per la tutela della zona Stadio di Como. Ventuno pagine (che riportiamo integralmente in fondo all’articolo), nelle quali l’avvocato analizza punto per punto i documenti e gli atti relativi ai lavori per la nuova curva in corso di costruzione, evidenziando come “non è chiaro – perché gli atti e i documenti progettuali depositati presso gli Uffici comunali e la Soprintendenza sono gravemente contraddittori e apertamente scorretti – quale sia la qualificazione delle opere in corso di realizzazione”, come si legge nel documento.

“Il tema è lo stesso oggetto di quanto già inviato alla Soprintendenza a inizio luglio per quale siamo in attesa di una risposta – è il commento della legALE – Dall’analisi dei documenti, a nostro avviso, è però emersa anche una responsabilità del Comune che porterebbe a dichiarare illegittimo l’intero procedimento amministrativo perché sono state messe nero su bianco circostanze che non corrispondono al vero, come opere documentalmente definite temporanee che invece, evidentemente, sono permanenti”.

“La concessione dello stadio, inoltre, prevede interventi di manutenzione ordinaria e adeguamenti connessi al passaggio in serie A, e non è questo il caso – ha aggiunto Dini – per i lavori in corso, invece, è stata presentata una semplice SCIA e non è stata data la necessaria autorizzazione formale. Per questo abbiamo chiesto al Comune di attivare i propri poteri di controllo, di bloccare i lavori e dichiarare l’inefficacia della SCIA”.

Ma cosa è emerso dall’analisi della documentazione?

A quanto risulta dall’analisi documentale e fattuale fatta dall’avvocato, quelli che vengono definiti – e autorizzati dalla Soprintendenza – come “opere di adeguamento provvisorio alle norme UEFA per la stagione 2026/27′ (che in altri documenti depositati in Comune sono invece definiti ‘ristrutturazione edilizia’, ‘Manutenzione straordinaria’, ma anche ‘nuova costruzione’)” sarebbero invece “opere strutturali difficilmente qualificabili come provvisorie”, con esempio il posizionamento di pali in cemento armato alla profondità di 16 metri e di una platea in cemento armato per sostenere la nuova tribuna.

Altro elemento che evidenzierebbe, secondo l’avvocato, come i lavori non potessero essere definiti “temporanei” è anche l’eventuale contraddizione nei documenti, dal momento che, a fronte di una SCIA per lavori ‘temporanei’, “la Prefettura di Como, pur favorevole, detta prescrizioni in relazione al progetto statico, che mal si conciliano con la realizzazione di mere opere provvisorie” e che “persino in sede di richiesta di nulla osta alla Soprintendenza, per ‘la sostituzione della struttura in tubolari della Curva Como con una struttura prefabbricata in calcestruzzo’, ai sensi del UEFA STADIUM infrastructure regulations, la nota del 23/2/2026, si fa espresso riferimento al fatto che ‘Le tribune devono essere fisate ad una struttura portante e non devono essere appoggiate o contenere strutture tubolari o impalcature. Non sono ammesse tribune temporanee realizzate con tipologie di materiali, design e conformazione chiaramente utilizzabili solo per un periodo di tempo limitato’”.

“Che non si tratti di lavori di carattere temporaneo, è palese, peraltro, anche dalle finalità perseguite – si legge inoltre nella diffida – è evidente, infatti, che non sarebbe logico né economicamente (ragionevole e) sostenibile pensare che gli adeguamenti tecnici richiesti dalla UEFA siano realizzati ora in forma temporanea, quindi rimossi e ricostruiti in futuro”.

Ne conseguono quindi le ipotesi di illegittimità del titolo edilizio dichiarato più altre irregolarità, con il possibile mancato controllo da parte del Comune dal momento che opere di questa portata necessiterebbero di un diverso iter autorizzativo. Su questo punto, come riporta l’avvocato, la giurisprudenza è chiara: per evitare di richiedere il permesso di costruire (quindi presentando una semplice SCIA), l’opera deve avere “un uso realmente precario e temporaneo per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente possibilità di successiva e sollecita eliminazione” da cui consegue che “mantenere per un notevole lasso temporale un’opera edilizia, per la quale la Soprintendenza aveva espresso parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione per la sua natura provvisoria, è condizione sufficiente per accertare l’illegittimità dell’opera edilizia”.

In tutto questo, un intervento effettuato tramite semplice SCIA prevede anche la sua gratuità e che non vengano richiesti oneri di urbanizzazione in favore del Comune e quindi “tale qualificazione non appare giustificata e non giustifica dunque il mancato incasso per il Comune, né alla luce dell’effettiva natura dei lavori in corso, né in ragione del fatto che il progetto prevede anche la realizzazione di spazi per food & beverage e attività commerciali gestite dal Concessionario (per cui, tuttavia, non si renderebbero necessari interventi per l’adeguamento delle barriere architettoniche e che non costituirebbe intervento soggetto alla normativa commerciale)”, si legge.

Per queste ragioni, qui citate in estrema sintesi ma che potete trovare nel documento integrale, l’avvocato diffida il Comune di Como “a intervenire, con urgenza, ponendo in essere l’attività di vigilanza e controllo sull’attività edilizia in corso presso lo stadio Sinigaglia e quella, conseguente, di carattere repressivo e sanzionatorio disponendo altresì l’interruzione immediata dei lavori” e “a inquadrare le istanze da ultimo avanzate dal Concessionario nell’ambito del più ampio procedimento amministrativo volto all’approvazione del progetto di riqualificazione dello stadio cittadino, tuttora in attesa di convocazione della Conferenza di Servizi Decisoria”.

Parallelamente, in attesa della risposta alla comunicazione già inviata a inizio luglio, l’avvocato diffida anche la Soprintendenza non solo a verificare la correttezza della documentazione ricevuta, ma anche a “revocare in autotutela il parere allo stato emesso” e a trasmettere “gli atti alle Autorità Giudiziarie competenti, al fine di garantire la tutela degli immobili vincolati e la legalità del procedimento in corso, anche in vista della necessità di inquadrare il progetto de quo nell’ambito della Conferenza di Servizi Decisoria non ancora convocata”.

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