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Coprifuoco fino al 1° giugno, zone gialle, scuole, bar, ristoranti: le norme dal 26 aprile a luglio

Il coprifuoco è confermato alle ore 22 fino al primo giugno prossimo. Lo stato di emergenza generale fino al 31 luglio, data di scadenza del nuovo decreto legge.

Questi sono due delle decisioni prese dal Consiglio dei ministri riunito ieri sera.

Sul tema che ha prodotto l’astensione della Lega e le successive polemiche, appunto quello del coprifuoco mantenuto alle 22 ancora per poco più di un mese, è previsto che dopo il mese di maggio la decisione potrebbe essere nuovamente valutata e cambiata. L’ipotesi, come noto, per ora è lo spostamento alle 23.

Confermato invece il grosso dei provvedimenti già annunciati la prossima settimana, con il ritorno delle zone gialle a partire dal 26 aprile con tutte le ricadute collegate.

Spostamenti tra Regioni
Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona arancione o rossa sono consentiti ai soggetti muniti delle certificazioni verdi. Per quanto riguarda le zone bianche e gialle ci si potrà muovere liberamente

Dal 1° maggio al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

Scuola e Università
Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia, dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado per il 50 per cento della popolazione studentesca.

Regioni e comuni potranno derogare alle misure solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.

Licei. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, affinché, nella zona rossa, sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e, fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca, e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.

Università. Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e arancione, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari predisposti nel rispetto delle linee guida e dei protocolli di sicurezza. Nel medesimo periodo, nella zona rossa, i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari di cui al primo periodo possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti. Sull’intero territorio nazionale, i medesimi piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari prevedono, salva diversa valutazione delle università, lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori, nonché l’apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento.

Bar e ristoranti
Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Dal 1° giugno, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, o fino a un diverso orario stabilito con deliberazione del Consiglio dei ministri.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Cinema, teatri, locali aperti al pubblico.
A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

Manifestazioni sportive
A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla si potrà di nuovo assistere agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso.

Per gli eventi e le competizioni all’aperto in relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all’aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, sulla base di linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate dalla Conferenza delle Regioni o delle Province autonome per gli spettacoli all’aperto o dall’autorità delegata in materia di sport, che, in relazione a specifici eventi o competizioni, può anche stabilire, di concerto con il Ministro della salute, una data diversa. Le linee guida di cui al primo periodo possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l’accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso del certificato verde.

Piscine, palestre e sport di squadra
A decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attività di piscine all’aperto in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

A decorrere dal 1° giugno 2021 in zona gialla sono consentite le attività di palestre in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. È comunque interdetto l’uso di spogliatoi.

Fiere, convegni e congressi e centri commerciali
Dal 15 maggio, in zona gialla, le attività degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture assimilabili nei giorni festivi e prefestivi possono svolgersi nei limiti e con le modalità previste da protocolli e linee guida.

Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza di fiere, nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti da protocolli e linee guida, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

E dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono inoltre consentiti anche i convegni e i congressi.

Centri termali e parchi divertimento
Dal 1° luglio 2021 sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste da protocolli e linee guida. Consentite dalla stessa data anche le attività dei parchi tematici e di divertimento.

Certificazioni verdi
Le certificazioni verdi Covid-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-Sars-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
b) avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da Sars-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus Sars-CoV-2.

Per chi è stato vaccinato, la certificazione verde ha una validità di sei mesi ed è rilasciata in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell’interessato, dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del ciclo, e indica il numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste. Contestualmente al rilascio, la struttura sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile questa certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato.

Per chi è guarito dal Covid, la certificazione verde ha sempre una validità di sei mesi e viene rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente oppure, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La certificazione essa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al Sars-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al Sars-CoV-2.

Per chi si è sottoposto a tampone, la certificazione verde ha una validità di quarantotto ore dal rilascio ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che svolgono i test ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Le certificazioni verdi rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea e validate da uno Stato membro dell’Unione, sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto.

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